CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 aprile 2022
Cassazione n. 22223/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di PERUGIAudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di sorveglianza di Perugia, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva disposto il trattenimento ex art. 18-ter, comma 5, Ord. pen, di una missiva indirizzata alla moglie da [OSCURATO:PERSONA], sottoposto al regime detentivo di cui all'art. 41-bis Ord. pen. 2. Avverso il provvedimento del Tribunale di sorveglianza propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore, svolgendo doglianze articolate in due motivi. 2.1. Con il primo motivo eccepisce la nullità della decisione, per mancato avviso al difensore di fiducia (Avv. [OSCURATO:PERSONA]) della fissazione dell'udienza di trattazione del reclamo. 2.2. Con il secondo motivo lamenta violazioni di legge per assenza di motivazione, in quanto il contenuto del provvedimento, al di là dell'enunciazione di semplici congetture, non rappresenta le ragioni concrete a giustificazione della compressione di un diritto costituzionale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso va dichiarato inammissibile per le ragioni di seguito illustrate. 2. Quanto al primo motivo, va rilevato che in esso si afferma esclusivamente la celebrazione dell'udienza camerale in assenza del previo avviso al "deducente difensore" nominato di fiducia "in quel contesto processuale", in tal modo non solo non si rappresenta specificatamene la formale e regolare nomina del difensore di fiducia con riguardo al procedimento instaurato tramite il reclamo, ma anche non si contesta l'assisterza in udienza da parte di un difensore di ufficio appositamente designato e tantomeno si rileva che il difetto dell'avviso ora lamentato fosse stato dedotto prima della decisione dal legale presente, così da potere essere riproposto a mezzo del ricorso per cassazione, trattandosi di nullità di ordine generale a regime intermedio (Sez. 1, n. 12059 del 04/03/2015, Schiavone, Rv. 263183). Da ciò deriva la manifesta infondatezza dell'eccezione mossa con il primo motivo. 3. Con riguardo alle doglianze dedotte con il secondo motivo, va rilevato che in tema di controllo sulla corrispondenza del detenuto sottoposto a regime di detenzione speciale ai sensi dell'art. 41-bis ord. pen., la decisione di non inoltro deve essere motivata pur sinteticamente da elementi concreti che facciano ragionevolmente dubitare che il contenuto effettivo della missiva sia quello che appare dalla semplice lettura dei testo (Sez. 5, n. 324521 del 22/02/2019, Falsone, Rv. 277527, Sez. 1 n. 51187 del 17/05/2018, Falsone, Rv. 277527). La motivazione del provvedimento impugnato assolve ai requisiti di cui sopra, illustrando i tratti del contenuto fortemente criptico e le ambiguità relative alle particolari modalità già della stessa redazione e dell'affastellarsi di argomenti in apparenza confusi, in modo però da poter comprendere un'indicazione di suggerimenti e di direttive ai familiari, con riguardo alle accuse dei collaboratori di giustizia, alla quale si aggiungono riferimenti a soggetti non identificabili. Da ciò emerge l'adeguata illustrazione di specifici elementi che depongono nel senso dell'inoltro di messaggi comprensibili nell'interezza solo da soggetti in grado di decodificarli e dunque della possibilità che la comunicazione possa ledere le finalità di tutela e dell'ordine pubblico del particolare regime detentivo indirizzato a recidere gli attuali legami criminali. Le doglianze mosse con il secondo motivo del ricorso non hanno alcuna attitudine a smentire la correttezza dell'iter motivazionale seguito, posto che, facendo riferimento a contenuti associabili semplicemente a questioni personali o processuali, non si confrontano minimamente con i concreti elementi da cui è stata desunta la volontà di non far comprendere indicazioni e direttive ai familiari veicolabili ad altri soggetti, in un contesto che, per la sua ambiguità, non è riconducibile soltanto alle informazioni e al confronto sui processi in corso. Pertanto, anche le doglianze mosse con tale motivo risultano manifestamente infondate. rip Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in considerazione dei profili di colpa, della somma determinata in euro tremila da corrispondere in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 21 aprile 2022. Il Consigliere estensore Il Presidente i Ro etto B