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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 26 febbraio 2026

Cassazione n. 11643/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRibunale di sorvegliaza di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolocon cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha revocato la misura dell'affidamento in provaal servizio sociale, concessagli il 10 luglio 2025;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure generiche sviluppate in ricorso, postoche la revoca dell'affidamento in prova – contrariamente a quanto lì sostenuto – ècorrettamente stata revocata una volta preso atto che, dopo un primo provvedimento diesecuzione di pene concorrenti, ne era stato emesso un successivo e che la pena residuasuperava i quattro anni richiesti per la fruizione del beneficio;ritenuto che l’affermazione secondo la quale nel residuo pena il Tribunale disorveglianza avrebbe dovuto computare anche l’eventuale liberazione anticipata richiesta èin palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, risalente ma mai superata, secondocui «Ai fini del computo della "pena da espiarsi in concreto", intesa come pena residua dascontare utile per l'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, sideve tener conto anche della liberazione anticipata già concessa» (Sez. 1, n. 780 del10/02/1995, Lasen, Rv. 201020 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11643/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3309/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37534/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRibunale di sorvegliaza di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolocon cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha revocato la misura dell'affidamento in provaal servizio sociale, concessagli il 10 luglio 2025;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure generiche sviluppate in ricorso, postoche la revoca dell'affidamento in prova – contrariamente a quanto lì sostenuto – ècorrettamente stata revocata una volta preso atto che, dopo un primo provvedimento diesecuzione di pene concorrenti, ne era stato emesso un successivo e che la pena residuasuperava i quattro anni richiesti per la fruizione del beneficio;ritenuto che l’affermazione secondo la quale nel residuo pena il Tribunale disorveglianza avrebbe dovuto computare anche l’eventuale liberazione anticipata richiesta èin palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, risalente ma mai superata, secondocui «Ai fini del computo della "pena da espiarsi in concreto", intesa come pena residua dascontare utile per l'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, sideve tener conto anche della liberazione anticipata già concessa» (Sez. 1, n. 780 del10/02/1995, Lasen, Rv. 201020 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRibunale di sorvegliaza di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolocon cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha revocato la misura dell'affidamento in provaal servizio sociale, concessagli il 10 luglio 2025;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure generiche sviluppate in ricorso, postoche la revoca dell'affidamento in prova – contrariamente a quanto lì sostenuto – ècorrettamente stata revocata una volta preso atto che, dopo un primo provvedimento diesecuzione di pene concorrenti, ne era stato emesso un successivo e che la pena residuasuperava i quattro anni richiesti per la fruizione del beneficio;ritenuto che l’affermazione secondo la quale nel residuo pena il Tribunale disorveglianza avrebbe dovuto computare anche l’eventuale liberazione anticipata richiesta èin palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, risalente ma mai superata, secondocui «Ai fini del computo della "pena da espiarsi in concreto", intesa come pena residua dascontare utile per l'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, sideve tener conto anche della liberazione anticipata già concessa» (Sez. 1, n. 780 del10/02/1995, Lasen, Rv. 201020 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila;[OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggiNumero di raccolta generale 11643/2026Roma, lì, 26/03/2026REPUBBLICA [OSCURATO:PERSONA] PENALEComposta daGIUSEPPE [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3309/2026PAOLA [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA]EVA [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37534/2025GIOVANBATTISTA [OSCURATO:PERSONA] MONACOha pronunciato la seguenteORDINANZASul ricorso proposto da:[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRibunale di sorvegliaza di L'aquiladato avviso alle parti;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOConsiderato che [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso l’ordinanza in preambolocon cui il Tribunale di sorveglianza di L’Aquila ha revocato la misura dell'affidamento in provaal servizio sociale, concessagli il 10 luglio 2025;ritenuto che l'ordinanza si sottragga allecensure generiche sviluppate in ricorso, postoche la revoca dell'affidamento in prova – contrariamente a quanto lì sostenuto – ècorrettamente stata revocata una volta preso atto che, dopo un primo provvedimento diesecuzione di pene concorrenti, ne era stato emesso un successivo e che la pena residuasuperava i quattro anni richiesti per la fruizione del beneficio;ritenuto che l’affermazione secondo la quale nel residuo pena il Tribunale disorveglianza avrebbe dovuto computare anche l’eventuale liberazione anticipata richiesta èin palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, risalente ma mai superata, secondocui «Ai fini del computo della "pena da espiarsi in concreto", intesa come pena residua dascontare utile per l'ammissione del condannato all'affidamento in prova al servizio sociale, sideve tener conto anche della liberazione anticipata già concessa» (Sez. 1, n. 780 del10/02/1995, Lasen, Rv. 201020 – 01);rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con conseguentecondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e – per i profili di colpaconnessi all’irritualità dell’impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000) – di una somma infavore della Cassa delle ammende che si stima equo determinare, in rapporto alle questionidedotte, in euro tremila; P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA].Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 26/02/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEVA [OSCURATO:PERSONA]
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