CassazionesentenzaSezione UDecisione del 9 maggio 2023
Cassazione n. 13990/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 9805-2022 per regolamento di giurisdizione proposto d’ufficio dalla [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA], con ordinanza n. 64/2022 depositata il 04 /04/2022 nella causa tra: [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente non costituito in questa fase - contro I.N.P.S - [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] – [OSCURATO:PERSONA] Ric. 2022 n. 09805 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 2 - [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -resistenti non costituiti in questa fase - Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede che la Corte di Cassazione a Sezioni Unite voglia affermare la giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ricorso al Tribunale di Napoli in funzione di Giudice del lavoro, [OSCURATO:PERSONA] ha evocato in giudizio l'INPS al fine di sentir revocare/annullare, almeno in parte, il silenzio-rifiuto o silenzio- inadempimento maturato sull'istanza del 3 aprile 2016 con la quale aveva chiesto all'Istituto, tra l'altro, il risarcimento del danno causato dal mancato o comunque tardivo trasferimento dei contributi previdenziali, a suo tempo versati in occasione del rapporto di lavoro dipendente con il Comune di Portici, ad INARCASSA, ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi e della percezione della pensione di vecchiaia da tale ultimo Istituto, nonché per sentir condannare l'INPS al risarcimento del danno patito, commisurato ai ratei di pensione non percepiti dal raggiungimento dell'età pensionabile (19 giugno 2016) f ino all’effettivo trasferimento dei contributi (maggio 2017), in misura pari ad euro 43.928,00 ovvero,in subordine, in misura pari a somma inferiore, oltre interesse annuo in misura del 6 per cento. 2. I l Giudice del lavoro di Napoli ha declinato la giuri sdizione in applicazione della regola di riparto della giurisdizione per cui appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti, a norma dell'art. 13 e dell'art. 63 del r.d. 12 luglio 1934, n. 1214, ogni controversia concernente la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della Ric. 2022 n. 09805 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 3 - pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle in cui si alleghi a fondamento della pretesa l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo (Cass., S.U., n. 7755/2017; n. 11869/2016). 3. A rgomentando dal principio per cui il presupposto della giurisdizione esclusiva è l'assenza di conseguenze della pronuncia invocata su di un rapporto di lavoro o di servizio in corso, dovendosi attribuire "discriminante rilevanza ai fini della devoluzione della controversia alla giurisdizione del giudice contabile dell'intervenuta cessazione del rapporto di lavoro e della conseguente ininfluenza della controversia sul medesimo" (all’uopo evocando Cass., Sez.Un., nn. 10131/2012, 26935/2014 , 3195/2007 , 1134/2007), il giudice napoletano ha, dunque , d eclinato la giurisdizione, ritenendo di dover dare applicazione alla "categorica affermazione" rinvenibile in Cass., S.U., n. 11849/2016, della esclusiva giurisdizione della Corte dei conti per ogni controversia funzionale alla pensione, avente ad oggetto il sorgere ed il modificarsi del diritto alla pensione e le questioni connesse, quali il riscatto dei periodi di servizio, la ricongiunzione di periodi assicurativi, gli assegni accessori, interessi e rivalutazione, ovvero il recupero di somme indebitamente erogate. 4. C on ricorso in riassunzione l'originario ricorrente ha riproposto le identiche domande, nei confronti dell' INPS, avanti alla Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Campania in qualità di Giudice unico delle pensioni che, con ordinanza n. 64 del 30 marzo 2022, ha sollevato conflitto negativo di giurisdizione, ritenendo, per converso, sussistere la giurisdizione del Giudice ordinario. [OSCURATO:PERSONA] 5. V a affermata la giurisdizione del giudice ordinario . Ric. 2022 n. 09805 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 4 - 6. [OSCURATO:PERSONA] ha agito per il mancato o comunque tardivo trasferimento dei contributi previdenziali, a suo tempo versati in costanza del rapporto lavor ativo con il Comune di Portici, ad INARCASSA, ai fini della ricongiunzione dei periodi contributivi e della percezione della pensione di vecchiaia dalla Cassa di previdenza, nonché per sentir condannare l'INPS al risarcimento del danno patito, commisurato ai ratei di pensione non percepiti dal raggiungimento dell'età pensionabile (19 giugno 2016) fino all’ effettivo trasferimento dei contributi (maggio 2017), in misura pari ad euro 43.928,00, ovvero in subordine, in misura pari a somma inferiore, oltre interesse annuo in misura del 6 per cento. 7. I l petitum sostanziale attiene alla pretesa risarcitoria per la perdita di un anno dei ratei pensionistici della pensione di vecchiaia liquidata da INARCASSA, in conseguenza della ricongiunzione dei contributi operata da INARCASSA solo all’esito de l trasferimento dei contributi, trasferimento al quale l’INPS aveva provveduto nel mese di maggio del 2017 in riferimento ad istanza formalizzata nel maggio 2016. 8. L a domanda in tali termini svolta non rientra nella giurisdizione del giudice contabile, come correttamente argomentato dal giudice contabile che ha sollevato il conflitto. 9. L a Corte dei conti giudica sui «ricorsi in materia di pensione, a carico totale o parziale dello Stato» (a norma del R.D. 12 luglio 1934, n. 1214, art. 13) e in questo ambito la sua giurisdizione è esclusiva e ricomprende tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura, la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti e funzionali alla pensione, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ivi comprese le controversie volte ad ottenere, anche in via autonoma, il pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi sui ratei del Ric. 2022 n. 09805 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 5 - trattamento pensionistico tardivamente corrisposti (principi e criteri distintivi costantemente ribaditi dalla giurisprudenza di queste Sezioni Unite: v., ex plurimis, Cass., Sez. Un., 14 aprile 2020, n. 7830; Cass., [OSCURATO:PERSONA]., 9 giugno 2016, n. 11849; Cass. Sez. Un., 19 giugno 2017, n. 15058; 16 gennaio 2003 n. 573; Cass., Sez.Un., 7 novembre 2000 n. 1149; Cass., Sez.Un., 14 ottobre 1998 n. 10149). 10. I noltre, il giudice della pensione è competente a conoscere anche dei relativi contributi e quindi della sufficienza o eccedenza degli stessi solo rispetto alla pensione per la quale ha giurisdizione (v., fra tante, Cass., Sez. Un., 21 marzo 1997 n. 2519; Cass., Sez. Un., 28 novembre 1996 n. 10618). 11. P iù in particolare, la giurisdizione del giudice deputato a conoscere del diritto e della misura dell'unica pensione costituente espressione di un coacervo di contributi, derivanti da trasferimento da una gestione all'altra, è stata già affermata da Cass., Sez. Un., 23 aprile 2008, n. 10455. 12. Invero, la giurisprudenza costante di questa Corte afferma che la controversia promossa daldipendente privato avente ad oggetto la domanda di ricongiunzione di periodi pregressi di contribuzione presso altra gestione rientra nella giurisdizione del giudice ordinario e non già in quella della Corte dei conti, poiché la predetta controversia non presenta alcuna attinenza con questioni in ordine al mancato accredito o all'inesatta contabilizzazione di contributi previdenziali dovuti in riferimento ad un rapporto di pubblico impiego, venendo invece in rilievo il nesso inscindibile tra la sommatoria dei periodi assicurativi e la liquidazione dell'unica pensione che si pretende di commisurare al coacervo contributivo, con la conseguenza che al giudice ordinario, deputato a conoscere del diritto e della misura della predetta pensione, compete anche la giurisdizione sull'eventuale sommatoria dei distinti periodi assicurativi (Cass.,Sez.Un., 26 giugno 2020, n. 12863; Cass.,Sez.Un., 25 aprile 2008, n. 10455 cit. ) . Ric. 2022 n. 09805 sez. SU -ud. 09-05-2023 - 6 - 13. N on vi è luogo a pronuncia sulle spese, trattandosi di conflitto negativo nel quale le parti non hanno, in questa sede, svolto attività difensiva. P.Q.M. [OSCURATO:PERSONA]