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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 giugno 2023

Cassazione n. 30469/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13/04/2022, ha confermato quella resa dal GUP del Tribunale di Bari in data 14/04/2016 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e, con !a recidiva reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa contesta del tutto genericamente violazione di legge in relazione agli artt. 27 comma 3 Cost., 101 comma 2 Cost. e 133 cod. pen., con censura certamente inammissibile poiché del tutto avulsa dal tenore del provvedimento impugnato di cui non vi è alcuna menzione o richiamo nel testo del ricorso che consenta di riferire il vizio denunziato ad una o più argomentazioni sviluppate in sentenza; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Bari, con sentenza del 13/04/2022, ha confermato quella resa dal GUP del Tribunale di Bari in data 14/04/2016 che aveva riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 648 bis cod. pen. e, con !a recidiva reiterata ed infraquinquennale, lo aveva condannato alla pena stimata equa e di giustizia; ritenuto che, con l'unico motivo di ricorso, la difesa contesta del tutto genericamente violazione di legge in relazione agli artt. 27 comma 3 Cost., 101 comma 2 Cost. e 133 cod. pen., con censura certamente inammissibile poiché del tutto avulsa dal tenore del provvedimento impugnato di cui non vi è alcuna menzione o richiamo nel testo del ricorso che consenta di riferire il vizio denunziato ad una o più argomentazioni sviluppate in sentenza; considerato che tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, Galtelli, Rv. 268822 - 01) e che il requisito della specificità dei motivi implica l'onere di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi fondanti le censure addotte, al fine di consentire al giudice di legittimità di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato (Sez. 6, n. 17372 del 08/04/2021, Cipolletta, Rv. 281112 - 01); rilevato pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 06/06/2023 [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30469/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris