CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2026
Cassazione n. 07140/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29924/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che la rappresenta e difende;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1298/2017, depositata in data 12 maggio 2017, non notificata.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Data pubblicazione 25/03/2026La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall’avviso di accertamenton. R5H010200779/2009 con cui l’Agenzia delle Entrate di Firenze harideterminato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. D), DPR 600/1973 e art.62-sexies, DL 331/1993, convertito in legge 427/1993, i corrispettivi e i redditidel ricorrente per l’anno 2005. In particolare, a fronte di ricavi dichiarati pari aeuro 20.357, l’Agenzia delle entrate accertò ricavi complessivi di euro 52.516;mentre rispetto al reddito d’impresa dichiarato di euro 20.357, riscontrò unreddito effettivo di euro 45.746. Sulla differenza tra quanto accertato edichiarato sono state applicate maggiori imposte, interessi e sanzioni.Avverso l’avviso di accertamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Firenze, che ha rigettato il ricorso delcontribuente. Quest’ultimo proponeva appello avverso la sentenza della CTPriproponendo le contestazioni già sollevate nel primo grado.[OSCURATO:PERSONA] regionale della Toscana (d’ora in poi, per brevità,C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame.In particolare, il Giudice di appello, rilevata la legittimità dell’accertamento purin presenza di uno studio di settore congruo e coerente, riteneva che i dati diincongruenza dei ricavi e dei redditi di impresa dichiarati dal contribuentecontenuti nell’atto impositivo, concretizzassero un concorso di indizi gravi,precisi e concordanti deponenti per la non attendibilità della dichiarazione conconseguente inversione della prova a carico del contribuente.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando cinque motivi.L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art.380 bis.1 c.p.c., in camera diconsiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Data pubblicazione 25/03/2026Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso pertardività, sollevata in controricorso dall’Agenzia delle entrate.L’Agenzia eccepisce la tardività del ricorso, assumendo che il termine utilescadesse il 12 dicembre 2017 e che l’impugnazione sia, pertanto, inammissibile.L’eccezione è infondata.La sentenza impugnata è stata depositata il 12 maggio 2017 e non risultanotificata; trova pertanto applicazione il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c.,nel testo ratione temporis vigente, pari a sei mesi dalla pubblicazione. Neconsegue che il termine veniva a scadere il 12 novembre 2017. A tale data vapoi aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al31 agosto, pari a 31 giorni), con conseguente differimento della scadenza al 13dicembre 2017. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC il13 dicembre 2017, esso deve ritenersi tempestivo.Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorsoallo strumento dell’accertamento analitico‑induttivo ai sensi dell’art. 62‑sexiesdel d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla l. 29 ottobre 1993, n.427.Si denuncia, in particolare, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 edell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per averela CTR recepito in modo acritico e meramente riproduttivo le argomentazionidell’Ufficio, senza procedere ad un autonomo vaglio critico degli elementipresuntivi posti a fondamento della pretesa impositiva.Il ricorrente lamenta che la Commissione regionale si sia limitata ad elencarepedissequamente gli elementi richiamati nell’avviso di accertamento, senzaconfrontarsi con le puntuali contestazioni svolte dal contribuente e, soprattutto,senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle “graviincongruenze” richieste dal terzo comma dell’art. 62‑sexies citato, qualicondizioni legittimanti il ricorso all’accertamento analitico‑induttivo.Numero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Data pubblicazione 25/03/2026La sentenza impugnata si limiterebbe, infatti, ad affermare che l’Ufficio avrebbefatto ricorso a parametri induttivi (ore di lavoro, viaggi a vuoto, schedecarburante, chilometri percorsi) non smentiti dalla documentazione prodotta dalcontribuente, senza tuttavia spiegare in che modo tali elementi integrerebberole “gravi incongruenze” previste dalla norma né perché essi sarebberologicamente idonei a fondare il metodo accertativo adottato.Secondo il ricorrente, gli indici valorizzati dall’Ufficio risultano eterogenei, noncorrelati tra loro e privi di capacità rappresentativa unitaria, sì da rendere lamotivazione della CTR una motivazione puramente formale, priva di realecontenuto argomentativo e dunque meramente apparente.La censura è infondata.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione apparente,denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ricorre soltanto quando la motivazionemanchi del tutto ovvero si risolva in argomentazioni meramente apparenti, talida non consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice;il sindacato di legittimità sulla motivazione è infatti ridotto al “minimocostituzionale”, essendo configurabile l’anomalia motivazionale solo nelle ipotesidi mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamenteincomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Ancora, sul tema si èulteriormente statuito: «(…) apparente, per tale dovendosi considerare quellamotivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019,n. 13977)»Questa Corte, inoltre, ha più volte affermato (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578del 2022) che, in tema di accertamento analitico induttivo, il combinato dispostoNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 62 sexies,Data pubblicazione 25/03/2026comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 consente di valorizzare, quale presuppostosufficiente ai fini dell’accertamento, la manifesta esiguità dei redditi dichiarati,idonea a integrare un’anomalia significativa dell’espressione della capacitàcontributiva.In tale evenienza, non è richiesta la rigorosa dimostrazione dei requisiti digravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari, essendo sufficientel’evidente incongruenza del reddito denunciato.Alla luce di tali principi, non può ritenersi apparente la motivazione della CTR, laquale ha puntualmente descritto i dati fattuali della vicenda, richiamando glielementi posti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento (ore lavorate, viaggia vuoto, schede carburante, chilometri percorsi) e giudicandone la piena idoneitàa sorreggere il ricorso allo strumento analitico-induttivo.[OSCURATO:PERSONA] regionale, dunque, non si è limitata ad una mera riproduzionedell’atto impositivo, ma ha dato conto — sia pure in modo sintetico, ma compiuto— delle ragioni della decisione, escludendo implicitamente ma chiaramente laprospettata assenza delle “gravi incongruenze” di cui all’art. 62 sexies citato.Ne consegue che non sussiste la denunciata motivazione apparente e il motivova rigettato.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000, inrelazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.In particolare, l’accertamento si riferisce a presunti accordi intercorsi tra ilComune di Firenze e le associazioni di categoria, in base ai quali l’ottanta percento delle corse avrebbe una distanza di 3,2 km. Tuttavia, lamenta il ricorrente,non sono stati allegati all’accertamento, né riportati per stralcio tali documenti,né essi sono stati messi in alcun modo a disposizione del tassista.Secondo il ricorrente l’accertamento non può essere basato su elementi tratti dadocumenti non allegati o su notizie di fonte giornalistica.Numero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Inoltre, anche volendo considerare la semplice conoscibilità degli atti, nellaData pubblicazione 25/03/2026fattispecie si può legittimamente ipotizzare che sia conoscibile il tariffariocomunale, ma non un comunicato stampa o una non meglio precisata indaginedegli uffici comunali. Pertanto, la sentenza dovrebbe essere cassata, poiché lamotivazione degli atti tributari può avvenire per relationem, ma gli atti odocumenti da cui derivano gli elementi di fatto devono essere allegati all’attonotificato.Il motivo è infondato.Va preliminarmente osservato che il richiamo per relationem operato dallasentenza impugnata risulta conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez.6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 2016; Cass. S.U. n. 642 del 2015).Il giudice di appello, infatti, così come l’Ufficio nell’avviso di accertamento, hariportato e sintetizzato gli elementi essenziali utilizzati per la ricostruzione deiricavi, rendendoli pienamente conoscibili al contribuente.Sono stati, in particolare, valorizzati dati tratti dalla stessa condotta dichiarativadel ricorrente — quali il chilometraggio complessivo, la corsa media desunta dagliaccordi tariffari del 2007, le tariffe applicabili nell’anno di riferimento e icorrispettivi annotati nel registro contabile — così da assicurare la completezzae intellegibilità del percorso logico-ricostruttivo seguito ai fini impositivi.L’accertamento, come emerge dalle pronunzie rese dal giudice di merito, non siè fondato sul comunicato stampa, bensì – oltre ai vari e numerosi altri elementirichiamati anche nella pronunzia gravata già da soli sufficienti– sull’accordo dicategoria stipulato dall’associazione professionale dei tassisti e il comune diCon il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,lamentando che la CTR abbia ritenuto integrati i presupposti dell’accertamentoanalitico-induttivo senza verificare la concreta inattendibilità della contabilità ein assenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallemodalità di esercizio dell’attività.Numero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Il ricorrente contesta, inoltre, l’erronea valutazione degli elementi istruttoriData pubblicazione 25/03/2026(chilometraggio, rifornimenti, tariffe, percorrenza media), rilevando che ilgiudice di merito avrebbe fondato l’accertamento su mere incoerenze logiche,senza individuare un ricavo attendibile cui parametrare quello dichiarato, e senzaaccertare il presupposto normativo richiesto dall’art. 62 sexies cit.Espone che, per l’anno d’imposta 2005, egli si era uniformato agli studi disettore, idonei a fondare una presunzione di normalità del reddito dichiarato,sicché sarebbe spettato all’Ufficio superare tale presunzione mediante elementispecifici e ulteriori; ciò che non sarebbe avvenuto, con conseguente violazionedel riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.Aggiunge che l’attività di tassista non può integrare, di per sé, un elementonegativo idoneo a giustificare accertamenti induttivi fondati su meri indizi.Il motivo è infondato.Dagli atti emerge che l’attività di trasporto mediante taxi si svolge in un contestonormativo ed economico caratterizzato da un regime concessorio, da specificheagevolazioni (carburante, credito d’imposta, esenzione IVA) e da un sistemaregolatorio finalizzato a prevenire dinamiche concorrenziali distorsive. Talequadro generale costituisce parametro di riferimento per la valutazione diNel caso di specie, come ricostruito nella sentenza gravata, il contribuente hadichiarato, per l’anno 2005, un reddito imponibile pari ad euro 11.037, a frontedi 287 giorni di servizio svolto nel Comune di Firenze, contesto urbano conelevata intensità turistica. Tali dati – alla luce delle caratteristiche dell’attività –risultano intrinsecamente incompatibili con un ordinario esercizio del servizio taxie legittimano la valutazione di inattendibilità della contabilità, in conformità aiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 -, Ordinanza n.24578 del 2022; Sez. 5 -, Ordinanza n. 24773 del 2025).La ricostruzione posta a base dell’accertamento risulta, inoltre, supportata daulteriori elementi indiziari: la costanza dei rifornimenti come risultante dalleschede carburante; la percorrenza complessiva di 45.500 km, significativamenteNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026divergente dai 25.000 km dichiarati ai fini degli studi di settore; l’esiguità delData pubblicazione 25/03/2026numero di corse desumibile dal rapporto tra i corrispettivi dichiarati e la tariffaprevista dalla delibera comunale del 2004; nonché l’incompatibilità dei costi dimanutenzione con il corretto funzionamento del mezzo.Tali elementi, considerati unitariamente, evidenziano gravi incongruenze tra iricavi dichiarati e quelli desumibili dalle concrete modalità di svolgimentodell’attività, idonee, pertanto, a integrare i presupposti dell’accertamentoanalitico-induttivo ai sensi dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331/1993.Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, comma 1,lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la ricostruzione dei ricavi operatadall’Ufficio, fondata su medie standardizzate (quale la “corsa media”, il numerodi corse e la ripartizione delle tratte), non integri i requisiti delle presunzionigravi, precise e concordanti richiesti ai fini dell’accertamento presuntivo.Il ricorrente rappresenta che le medie utilizzate dall’Amministrazione sarebberostate individuate in modo artigianale, senza alcuna personalizzazione nériscontro oggettivo, e non sarebbero idonee a costituire un “fatto noto”caratterizzato dai necessari livelli di certezza o elevata probabilità. Espone che,a fronte di una contabilità regolare e di ricavi coerenti con gli studi di settore,l’Ufficio avrebbe dovuto avvalersi di presunzioni di maggiore robustezza rispettoa quelle tratte dal mero utilizzo del parametro della “corsa media”.Sostiene, inoltre, che il giudice d’appello avrebbe falsamente applicato l’art. 39,comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, confondendo i presuppostidell’accertamento induttivo puro previsto dal comma 2 con quellidell’accertamento analitico-induttivo disciplinato dal comma 1, che richiedeespressamente la presenza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità,precisione e concordanza ai sensi dell’art. 2729 c.c.Conclude affermando che, nel caso di specie, l’assenza di un’adeguata baseindiziaria rende illegittima la ricostruzione del reddito, in quanto fondata suNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026elementi presuntivi inidonei e non conformi ai criteri normativi e giurisprudenzialiData pubblicazione 25/03/2026che regolano l’accertamento analitico-induttivo.Il motivo è infondatoCome già illustrato in relazione ai motivi precedenti, dalla ricostruzione in sededi merito emerge che l’accertamento è stato fondato su una pluralità di elementipresuntivi, costituiti, tra l’altro, dalle dichiarazioni del contribuente, dalle fattureemesse dalla cooperativa di appartenenza, dai tariffari comunali e dai dati dipercorrenza. Tali elementi, considerati nel loro complesso, sono idonei a fondareun giudizio di inattendibilità dei ricavi dichiarati.La Corte di cassazione ha più volte affermato che, ai fini dell’accertamentoanalitico-induttivo previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973, possono legittimamente essere utilizzate presunzioni semplici, purchéconnotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ricavabili anchedall’incrocio di dati dichiarativi, documentali e di prassi del settore (Sez. 5 -,Ordinanza n. 24773 del 08/09/2025; Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578 del09/08/2022). A tal proposito, la Cassazione ha avuto modo di osservare che:«In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazionefinanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare maintrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento delcontribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensidell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dipresunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando leincongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibilidalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sulcontribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione dellacorrettezza delle proprie dichiarazioni» (così, Cass. 24773/2025, cit.).Tra l’altro, in questa sede è opportuno ribadire quanto già ampiamente espostoda questa Corte in tema di prova per presunzioni. Questa tipologia di prova,giusta il disposto dell’art. 2929 del Codice civile è affidata al “prudenteapprezzamento” del giudice di merito. È il giudice di merito il dominus delragionamento presuntivo, purché rispetti naturalmente i requisiti che allo stessoNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026assegna la conferente disposizione. Essa pretende che gli indizi siano “gravi,Data pubblicazione 25/03/2026precisi e concordanti”, ma non è necessario che la prova emersa dalragionamento presuntivo sia causalmente derivante dagli indizi; è sufficienteanche una derivazione probabilistica del fatto ignoto da quello noto. In questoquadro, ogni contestazione che fuoriesca dall’invocare l’insussistenza deglinon sussuntivo, che è generalmente precluso al giudice di legittimità. Inoltre, lacritica al ragionamento presuntivo del giudice di merito non rientra nella falsaapplicazione se si limita a mostrare che le circostanze su cui il giudice ha basatole sue deduzioni dovevano essere ricostruite diversamente, cioè che il giudice hacommesso un errore nel valutare i fatti. Ugualmente se ci si limita a proporreuna diversa inferenza probabilistica rispetto a quella usata dal giudice, senzaspiegare perché quest’ultima sia contraria ai criteri previsti dall’articolo 2729,primo comma. Questo vale sia che la nuova prospettazione si fondi sulle stessecircostanze considerate dal giudice, sia su altre circostanze (cfr., Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 9054 del 2022).Nel caso di specie, la convergenza dei molteplici elementi richiamati consente diritenere integrata una situazione di manifesta incongruenza tra i ricavi dichiaratie quelli desumibili dalle effettive modalità di svolgimento dell’attività, idonea,pertanto, a legittimare l’accertamento anche in presenza di contabilitàformalmente regolare.Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione deiprincipi in tema di presunzioni rilevanti ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, con insussistenza delle lamentate censure.Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessapronuncia su specifiche eccezioni ritualmente formulate, in violazione degli artt.112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.Il ricorrente espone che la C.T.R. non avrebbe esaminato né fornito risposta auna serie di censure decisive ai fini della verifica della fondatezzaNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’accertamento, e precisamente: la contestazione della percorrenza annuaassunta dall’Ufficio, comprensiva anche dei chilometri percorsi “a vuoto”;l’inadeguatezza tecnica del parametro del costo medio di una corsa, condizionatoda fattori esterni quali traffico, soste, presenza di bagagli, condizionimeteorologiche e chiamate radio; la non ufficialità della stima comunale dellacorsa media, fondata su un’indagine empirica priva di carattere statistico; glierrori nel calcolo del coefficiente della corsa media indicato nell’avviso diaccertamento.Secondo il ricorrente, la CTR non si sarebbe pronunciata su nessuno dei suddettiprofili, pur costituendo questioni decisive ai fini del giudizio, sicché la sentenzasarebbe affetta da nullità per omessa pronuncia.Il motivo è infondato.Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Commissioneregionale ha esaminato gli elementi centrali della vicenda, soffermandosi inparticolare sulla percorrenza annua, sulla tariffa media applicata e sulchilometraggio della corsa tipo. Il giudice d’appello ha dunque fornito unamotivazione articolata e coerente delle ragioni poste a fondamento delladecisione, dando contezza degli elementi ritenuti rilevanti ai fini dellaricostruzione del reddito.Ne consegue che la sentenza non presenta alcuna omissione né un difettostrutturale idoneo a integrare il vizio di omessa pronuncia denunciato dalricorrente, avendo la CTR affrontato le questioni essenziali poste al suo esame.In particolare, quanto al parametro della corsa media, deve rilevarsi che essonon è stato utilizzato dal giudice di appello in maniera isolata o avulsa dalcomplessivo quadro probatorio, ma è stato correttamente inserito in un contestovalutativo più ampio, nel quale ha operato unitamente agli ulteriori elementiindiziari valorizzati, quali la percorrenza annua del veicolo, il numero di giorni diservizio e l’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati.Né può ritenersi che tale parametro sia privo di attendibilità o frutto di unaricostruzione meramente astratta: la corsa media, infatti, costituisce un datoNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026assunto come riferimento nell’ambito della negoziazione sindacale intercorsa traData pubblicazione 25/03/2026le associazioni di categoria dei tassisti e il Comune di Firenze per ladeterminazione del tariffario, e rappresenta pertanto il risultato di un confrontotra le parti istituzionalmente coinvolte nella regolazione del servizio.Si tratta, dunque, di un elemento che non è “inventato” o arbitrariamenteintrodotto dall’Amministrazione finanziaria, ma che trova origine in unprocedimento di formazione del prezzo del servizio fondato su dati empiricicondivisi e funzionali alla disciplina del settore. In tale prospettiva, la corsamedia ha svolto il ruolo di parametro di riferimento, concorrendo, insieme aglialtri indici valorizzati, a delineare quel quadro di complessiva inattendibilità deiricavi dichiarati che ha condotto il giudice di merito alle conclusioni contestatedal ricorrente.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno postea carico del ricorrente.Numero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Data pubblicazione 25/03/2026LA [OSCURATO:PERSONA] TRIBUTARIAcomposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:[OSCURATO:PERSONA] PresidenteMARIA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereGIANLUCA [OSCURATO:PERSONA] ConsigliereLUIGI [OSCURATO:PERSONA] Consigliereha pronunciato la seguenteORDINANZAsul ricorso iscritto al n. 29924/2017 R.G. proposto da:[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli Avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio di quest’ultimain Roma, [OSCURATO:PERSONA], n. 1;– ricorrente –controAGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamentedomiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale delloStato che la rappresenta e difende;– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Toscana n.1298/2017, depositata in data 12 maggio 2017, non notificata.udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 febbraio 2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA];Numero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Data pubblicazione 25/03/2026La vicenda oggetto del presente giudizio ha origine dall’avviso di accertamenton. R5H010200779/2009 con cui l’Agenzia delle Entrate di Firenze harideterminato, ai sensi degli artt. 39, comma 1, lett. D), DPR 600/1973 e art.62-sexies, DL 331/1993, convertito in legge 427/1993, i corrispettivi e i redditidel ricorrente per l’anno 2005. In particolare, a fronte di ricavi dichiarati pari aeuro 20.357, l’Agenzia delle entrate accertò ricavi complessivi di euro 52.516;mentre rispetto al reddito d’impresa dichiarato di euro 20.357, riscontrò unreddito effettivo di euro 45.746. Sulla differenza tra quanto accertato edichiarato sono state applicate maggiori imposte, interessi e sanzioni.Avverso l’avviso di accertamento, il sig. [OSCURATO:PERSONA] propose ricorso dinanzi allaCommissione tributaria provinciale di Firenze, che ha rigettato il ricorso delcontribuente. Quest’ultimo proponeva appello avverso la sentenza della CTPriproponendo le contestazioni già sollevate nel primo grado.[OSCURATO:PERSONA] regionale della Toscana (d’ora in poi, per brevità,C.T.R.), con la sentenza indicata in epigrafe, ha respinto il gravame.In particolare, il Giudice di appello, rilevata la legittimità dell’accertamento purin presenza di uno studio di settore congruo e coerente, riteneva che i dati diincongruenza dei ricavi e dei redditi di impresa dichiarati dal contribuentecontenuti nell’atto impositivo, concretizzassero un concorso di indizi gravi,precisi e concordanti deponenti per la non attendibilità della dichiarazione conconseguente inversione della prova a carico del contribuente.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione,articolando cinque motivi.L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.Il ricorso è stato avviato alla trattazione, ex art.380 bis.1 c.p.c., in camera diconsiglio in prossimità della quale il ricorrente ha depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONENumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Data pubblicazione 25/03/2026Preliminarmente va esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso pertardività, sollevata in controricorso dall’Agenzia delle entrate.L’Agenzia eccepisce la tardività del ricorso, assumendo che il termine utilescadesse il 12 dicembre 2017 e che l’impugnazione sia, pertanto, inammissibile.L’eccezione è infondata.La sentenza impugnata è stata depositata il 12 maggio 2017 e non risultanotificata; trova pertanto applicazione il termine “lungo” di cui all’art. 327 c.p.c.,nel testo ratione temporis vigente, pari a sei mesi dalla pubblicazione. Neconsegue che il termine veniva a scadere il 12 novembre 2017. A tale data vapoi aggiunto il periodo di sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° al31 agosto, pari a 31 giorni), con conseguente differimento della scadenza al 13dicembre 2017. Poiché il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo PEC il13 dicembre 2017, esso deve ritenersi tempestivo.Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza impugnata permotivazione apparente in ordine alla sussistenza dei presupposti per il ricorsoallo strumento dell’accertamento analitico‑induttivo ai sensi dell’art. 62‑sexiesdel d.l. 30 agosto 1993, n. 331, conv. con modif. dalla l. 29 ottobre 1993, n.427.Si denuncia, in particolare, la violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.,dell’art. 118 disp. att. c.p.c., dell’art. 36 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 edell’art. 156 c.p.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., per averela CTR recepito in modo acritico e meramente riproduttivo le argomentazionidell’Ufficio, senza procedere ad un autonomo vaglio critico degli elementipresuntivi posti a fondamento della pretesa impositiva.Il ricorrente lamenta che la Commissione regionale si sia limitata ad elencarepedissequamente gli elementi richiamati nell’avviso di accertamento, senzaconfrontarsi con le puntuali contestazioni svolte dal contribuente e, soprattutto,senza fornire adeguata motivazione in ordine alla sussistenza delle “graviincongruenze” richieste dal terzo comma dell’art. 62‑sexies citato, qualicondizioni legittimanti il ricorso all’accertamento analitico‑induttivo.Numero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Data pubblicazione 25/03/2026La sentenza impugnata si limiterebbe, infatti, ad affermare che l’Ufficio avrebbefatto ricorso a parametri induttivi (ore di lavoro, viaggi a vuoto, schedecarburante, chilometri percorsi) non smentiti dalla documentazione prodotta dalcontribuente, senza tuttavia spiegare in che modo tali elementi integrerebberole “gravi incongruenze” previste dalla norma né perché essi sarebberologicamente idonei a fondare il metodo accertativo adottato.Secondo il ricorrente, gli indici valorizzati dall’Ufficio risultano eterogenei, noncorrelati tra loro e privi di capacità rappresentativa unitaria, sì da rendere lamotivazione della CTR una motivazione puramente formale, priva di realecontenuto argomentativo e dunque meramente apparente.La censura è infondata.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il vizio di motivazione apparente,denunciabile ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c. per violazionedell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c., ricorre soltanto quando la motivazionemanchi del tutto ovvero si risolva in argomentazioni meramente apparenti, talida non consentire di individuare il percorso logico-giuridico seguito dal giudice;il sindacato di legittimità sulla motivazione è infatti ridotto al “minimocostituzionale”, essendo configurabile l’anomalia motivazionale solo nelle ipotesidi mancanza assoluta di motivi, motivazione apparente, contrasto irriducibile traaffermazioni inconciliabili o motivazione perplessa e obiettivamenteincomprensibile (Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053). Ancora, sul tema si èulteriormente statuito: «(…) apparente, per tale dovendosi considerare quellamotivazione che, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia,percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioniobbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice perla formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete ilcompito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U. 3novembre 2016, n. 22232; Cass. 1 marzo 2022, n. 6758; Cass. 23 maggio 2019,n. 13977)»Questa Corte, inoltre, ha più volte affermato (Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578del 2022) che, in tema di accertamento analitico induttivo, il combinato dispostoNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026dell’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 62 sexies,Data pubblicazione 25/03/2026comma 3, del d.l. n. 331 del 1993 consente di valorizzare, quale presuppostosufficiente ai fini dell’accertamento, la manifesta esiguità dei redditi dichiarati,idonea a integrare un’anomalia significativa dell’espressione della capacitàcontributiva.In tale evenienza, non è richiesta la rigorosa dimostrazione dei requisiti digravità, precisione e concordanza degli elementi indiziari, essendo sufficientel’evidente incongruenza del reddito denunciato.Alla luce di tali principi, non può ritenersi apparente la motivazione della CTR, laquale ha puntualmente descritto i dati fattuali della vicenda, richiamando glielementi posti dall’Ufficio a fondamento dell’accertamento (ore lavorate, viaggia vuoto, schede carburante, chilometri percorsi) e giudicandone la piena idoneitàa sorreggere il ricorso allo strumento analitico-induttivo.[OSCURATO:PERSONA] regionale, dunque, non si è limitata ad una mera riproduzionedell’atto impositivo, ma ha dato conto — sia pure in modo sintetico, ma compiuto— delle ragioni della decisione, escludendo implicitamente ma chiaramente laprospettata assenza delle “gravi incongruenze” di cui all’art. 62 sexies citato.Ne consegue che non sussiste la denunciata motivazione apparente e il motivova rigettato.Con il secondo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione e/o falsaapplicazione dell’articolo 7, primo comma, della legge n. 212 del 2000, inrelazione all’articolo 360, primo comma, n. 3, c.p.c.In particolare, l’accertamento si riferisce a presunti accordi intercorsi tra ilComune di Firenze e le associazioni di categoria, in base ai quali l’ottanta percento delle corse avrebbe una distanza di 3,2 km. Tuttavia, lamenta il ricorrente,non sono stati allegati all’accertamento, né riportati per stralcio tali documenti,né essi sono stati messi in alcun modo a disposizione del tassista.Secondo il ricorrente l’accertamento non può essere basato su elementi tratti dadocumenti non allegati o su notizie di fonte giornalistica.Numero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Inoltre, anche volendo considerare la semplice conoscibilità degli atti, nellaData pubblicazione 25/03/2026fattispecie si può legittimamente ipotizzare che sia conoscibile il tariffariocomunale, ma non un comunicato stampa o una non meglio precisata indaginedegli uffici comunali. Pertanto, la sentenza dovrebbe essere cassata, poiché lamotivazione degli atti tributari può avvenire per relationem, ma gli atti odocumenti da cui derivano gli elementi di fatto devono essere allegati all’attonotificato.Il motivo è infondato.Va preliminarmente osservato che il richiamo per relationem operato dallasentenza impugnata risulta conforme ai principi affermati da questa Corte (Sez.6 - 2, Ordinanza n. 22562 del 2016; Cass. S.U. n. 642 del 2015).Il giudice di appello, infatti, così come l’Ufficio nell’avviso di accertamento, hariportato e sintetizzato gli elementi essenziali utilizzati per la ricostruzione deiricavi, rendendoli pienamente conoscibili al contribuente.Sono stati, in particolare, valorizzati dati tratti dalla stessa condotta dichiarativadel ricorrente — quali il chilometraggio complessivo, la corsa media desunta dagliaccordi tariffari del 2007, le tariffe applicabili nell’anno di riferimento e icorrispettivi annotati nel registro contabile — così da assicurare la completezzae intellegibilità del percorso logico-ricostruttivo seguito ai fini impositivi.L’accertamento, come emerge dalle pronunzie rese dal giudice di merito, non siè fondato sul comunicato stampa, bensì – oltre ai vari e numerosi altri elementirichiamati anche nella pronunzia gravata già da soli sufficienti– sull’accordo dicategoria stipulato dall’associazione professionale dei tassisti e il comune diCon il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art.62 sexies del d.l. n. 331 del 1993, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.,lamentando che la CTR abbia ritenuto integrati i presupposti dell’accertamentoanalitico-induttivo senza verificare la concreta inattendibilità della contabilità ein assenza di gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dallemodalità di esercizio dell’attività.Numero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Il ricorrente contesta, inoltre, l’erronea valutazione degli elementi istruttoriData pubblicazione 25/03/2026(chilometraggio, rifornimenti, tariffe, percorrenza media), rilevando che ilgiudice di merito avrebbe fondato l’accertamento su mere incoerenze logiche,senza individuare un ricavo attendibile cui parametrare quello dichiarato, e senzaaccertare il presupposto normativo richiesto dall’art. 62 sexies cit.Espone che, per l’anno d’imposta 2005, egli si era uniformato agli studi disettore, idonei a fondare una presunzione di normalità del reddito dichiarato,sicché sarebbe spettato all’Ufficio superare tale presunzione mediante elementispecifici e ulteriori; ciò che non sarebbe avvenuto, con conseguente violazionedel riparto dell’onere della prova di cui all’art. 2697 c.c.Aggiunge che l’attività di tassista non può integrare, di per sé, un elementonegativo idoneo a giustificare accertamenti induttivi fondati su meri indizi.Il motivo è infondato.Dagli atti emerge che l’attività di trasporto mediante taxi si svolge in un contestonormativo ed economico caratterizzato da un regime concessorio, da specificheagevolazioni (carburante, credito d’imposta, esenzione IVA) e da un sistemaregolatorio finalizzato a prevenire dinamiche concorrenziali distorsive. Talequadro generale costituisce parametro di riferimento per la valutazione diNel caso di specie, come ricostruito nella sentenza gravata, il contribuente hadichiarato, per l’anno 2005, un reddito imponibile pari ad euro 11.037, a frontedi 287 giorni di servizio svolto nel Comune di Firenze, contesto urbano conelevata intensità turistica. Tali dati – alla luce delle caratteristiche dell’attività –risultano intrinsecamente incompatibili con un ordinario esercizio del servizio taxie legittimano la valutazione di inattendibilità della contabilità, in conformità aiprincipi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 5 -, Ordinanza n.24578 del 2022; Sez. 5 -, Ordinanza n. 24773 del 2025).La ricostruzione posta a base dell’accertamento risulta, inoltre, supportata daulteriori elementi indiziari: la costanza dei rifornimenti come risultante dalleschede carburante; la percorrenza complessiva di 45.500 km, significativamenteNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026divergente dai 25.000 km dichiarati ai fini degli studi di settore; l’esiguità delData pubblicazione 25/03/2026numero di corse desumibile dal rapporto tra i corrispettivi dichiarati e la tariffaprevista dalla delibera comunale del 2004; nonché l’incompatibilità dei costi dimanutenzione con il corretto funzionamento del mezzo.Tali elementi, considerati unitariamente, evidenziano gravi incongruenze tra iricavi dichiarati e quelli desumibili dalle concrete modalità di svolgimentodell’attività, idonee, pertanto, a integrare i presupposti dell’accertamentoanalitico-induttivo ai sensi dell’art. 62 sexies del d.l. n. 331/1993.Con il quarto motivo il ricorrente deduce la violazione degli artt. 39, comma 1,lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973 e 2727 e 2729 c.c., in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, c.p.c., assumendo che la ricostruzione dei ricavi operatadall’Ufficio, fondata su medie standardizzate (quale la “corsa media”, il numerodi corse e la ripartizione delle tratte), non integri i requisiti delle presunzionigravi, precise e concordanti richiesti ai fini dell’accertamento presuntivo.Il ricorrente rappresenta che le medie utilizzate dall’Amministrazione sarebberostate individuate in modo artigianale, senza alcuna personalizzazione nériscontro oggettivo, e non sarebbero idonee a costituire un “fatto noto”caratterizzato dai necessari livelli di certezza o elevata probabilità. Espone che,a fronte di una contabilità regolare e di ricavi coerenti con gli studi di settore,l’Ufficio avrebbe dovuto avvalersi di presunzioni di maggiore robustezza rispettoa quelle tratte dal mero utilizzo del parametro della “corsa media”.Sostiene, inoltre, che il giudice d’appello avrebbe falsamente applicato l’art. 39,comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, confondendo i presuppostidell’accertamento induttivo puro previsto dal comma 2 con quellidell’accertamento analitico-induttivo disciplinato dal comma 1, che richiedeespressamente la presenza di presunzioni dotate dei requisiti di gravità,precisione e concordanza ai sensi dell’art. 2729 c.c.Conclude affermando che, nel caso di specie, l’assenza di un’adeguata baseindiziaria rende illegittima la ricostruzione del reddito, in quanto fondata suNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026elementi presuntivi inidonei e non conformi ai criteri normativi e giurisprudenzialiData pubblicazione 25/03/2026che regolano l’accertamento analitico-induttivo.Il motivo è infondatoCome già illustrato in relazione ai motivi precedenti, dalla ricostruzione in sededi merito emerge che l’accertamento è stato fondato su una pluralità di elementipresuntivi, costituiti, tra l’altro, dalle dichiarazioni del contribuente, dalle fattureemesse dalla cooperativa di appartenenza, dai tariffari comunali e dai dati dipercorrenza. Tali elementi, considerati nel loro complesso, sono idonei a fondareun giudizio di inattendibilità dei ricavi dichiarati.La Corte di cassazione ha più volte affermato che, ai fini dell’accertamentoanalitico-induttivo previsto dall’art. 39, comma 1, lett. d), del d.P.R. n. 600 del1973, possono legittimamente essere utilizzate presunzioni semplici, purchéconnotate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, ricavabili anchedall’incrocio di dati dichiarativi, documentali e di prassi del settore (Sez. 5 -,Ordinanza n. 24773 del 08/09/2025; Sez. 5 -, Ordinanza n. 24578 del09/08/2022). A tal proposito, la Cassazione ha avuto modo di osservare che:«In tema di accertamento delle imposte sui redditi di impresa, l'Amministrazionefinanziaria, anche in presenza di contabilità formalmente regolare maintrinsecamente inattendibile per l'antieconomicità del comportamento delcontribuente, può desumere il reddito di quest'ultimo, in via induttiva, ai sensidell'art. 39, comma 1, lett. d, del d.P.R. n. 600 del 1973, sulla base dipresunzioni semplici purché gravi, precise e concordanti, utilizzando leincongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli desumibilidalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, mentre incombe sulcontribuente l'onere di fornire la prova contraria mediante la dimostrazione dellacorrettezza delle proprie dichiarazioni» (così, Cass. 24773/2025, cit.).Tra l’altro, in questa sede è opportuno ribadire quanto già ampiamente espostoda questa Corte in tema di prova per presunzioni. Questa tipologia di prova,giusta il disposto dell’art. 2929 del Codice civile è affidata al “prudenteapprezzamento” del giudice di merito. È il giudice di merito il dominus delragionamento presuntivo, purché rispetti naturalmente i requisiti che allo stessoNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026assegna la conferente disposizione. Essa pretende che gli indizi siano “gravi,Data pubblicazione 25/03/2026precisi e concordanti”, ma non è necessario che la prova emersa dalragionamento presuntivo sia causalmente derivante dagli indizi; è sufficienteanche una derivazione probabilistica del fatto ignoto da quello noto. In questoquadro, ogni contestazione che fuoriesca dall’invocare l’insussistenza deglinon sussuntivo, che è generalmente precluso al giudice di legittimità. Inoltre, lacritica al ragionamento presuntivo del giudice di merito non rientra nella falsaapplicazione se si limita a mostrare che le circostanze su cui il giudice ha basatole sue deduzioni dovevano essere ricostruite diversamente, cioè che il giudice hacommesso un errore nel valutare i fatti. Ugualmente se ci si limita a proporreuna diversa inferenza probabilistica rispetto a quella usata dal giudice, senzaspiegare perché quest’ultima sia contraria ai criteri previsti dall’articolo 2729,primo comma. Questo vale sia che la nuova prospettazione si fondi sulle stessecircostanze considerate dal giudice, sia su altre circostanze (cfr., Cass. Sez. 2 -, Ordinanza n. 9054 del 2022).Nel caso di specie, la convergenza dei molteplici elementi richiamati consente diritenere integrata una situazione di manifesta incongruenza tra i ricavi dichiaratie quelli desumibili dalle effettive modalità di svolgimento dell’attività, idonea,pertanto, a legittimare l’accertamento anche in presenza di contabilitàformalmente regolare.Ne consegue che la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione deiprincipi in tema di presunzioni rilevanti ai fini dell’accertamento analitico-induttivo, con insussistenza delle lamentate censure.Con il quinto motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza per omessapronuncia su specifiche eccezioni ritualmente formulate, in violazione degli artt.112, 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4,c.p.c.Il ricorrente espone che la C.T.R. non avrebbe esaminato né fornito risposta auna serie di censure decisive ai fini della verifica della fondatezzaNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026Data pubblicazione 25/03/2026dell’accertamento, e precisamente: la contestazione della percorrenza annuaassunta dall’Ufficio, comprensiva anche dei chilometri percorsi “a vuoto”;l’inadeguatezza tecnica del parametro del costo medio di una corsa, condizionatoda fattori esterni quali traffico, soste, presenza di bagagli, condizionimeteorologiche e chiamate radio; la non ufficialità della stima comunale dellacorsa media, fondata su un’indagine empirica priva di carattere statistico; glierrori nel calcolo del coefficiente della corsa media indicato nell’avviso diaccertamento.Secondo il ricorrente, la CTR non si sarebbe pronunciata su nessuno dei suddettiprofili, pur costituendo questioni decisive ai fini del giudizio, sicché la sentenzasarebbe affetta da nullità per omessa pronuncia.Il motivo è infondato.Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la Commissioneregionale ha esaminato gli elementi centrali della vicenda, soffermandosi inparticolare sulla percorrenza annua, sulla tariffa media applicata e sulchilometraggio della corsa tipo. Il giudice d’appello ha dunque fornito unamotivazione articolata e coerente delle ragioni poste a fondamento delladecisione, dando contezza degli elementi ritenuti rilevanti ai fini dellaricostruzione del reddito.Ne consegue che la sentenza non presenta alcuna omissione né un difettostrutturale idoneo a integrare il vizio di omessa pronuncia denunciato dalricorrente, avendo la CTR affrontato le questioni essenziali poste al suo esame.In particolare, quanto al parametro della corsa media, deve rilevarsi che essonon è stato utilizzato dal giudice di appello in maniera isolata o avulsa dalcomplessivo quadro probatorio, ma è stato correttamente inserito in un contestovalutativo più ampio, nel quale ha operato unitamente agli ulteriori elementiindiziari valorizzati, quali la percorrenza annua del veicolo, il numero di giorni diservizio e l’ammontare complessivo dei ricavi dichiarati.Né può ritenersi che tale parametro sia privo di attendibilità o frutto di unaricostruzione meramente astratta: la corsa media, infatti, costituisce un datoNumero registro generale 29924/2017Numero sezionale 1021/2026Numero di raccolta generale 7140/2026assunto come riferimento nell’ambito della negoziazione sindacale intercorsa traData pubblicazione 25/03/2026le associazioni di categoria dei tassisti e il Comune di Firenze per ladeterminazione del tariffario, e rappresenta pertanto il risultato di un confrontotra le parti istituzionalmente coinvolte nella regolazione del servizio.Si tratta, dunque, di un elemento che non è “inventato” o arbitrariamenteintrodotto dall’Amministrazione finanziaria, ma che trova origine in unprocedimento di formazione del prezzo del servizio fondato su dati empiricicondivisi e funzionali alla disciplina del settore. In tale prospettiva, la corsamedia ha svolto il ruolo di parametro di riferimento, concorrendo, insieme aglialtri indici valorizzati, a delineare quel quadro di complessiva inattendibilità deiricavi dichiarati che ha condotto il giudice di merito alle conclusioni contestatedal ricorrente.In conclusione, il ricorso va rigettato.Le spese seguono la soccombenza e, liquidate come in dispositivo, vanno postea carico del ricorrente. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia dell’entrate dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta CrucittiP.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna il ricorrente al pagamento in favore dell’Agenzia dell’entrate dellespese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 2.400,00, oltre speseprenotate a debito.Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art.1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presuppostiper il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo dicontributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2026.La PresidenteRoberta Crucitti