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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 gennaio 2025

Cassazione n. 05492/2025

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 770/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36909/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deduce l’assenza di adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., senza tuttavia prospettare quali fossero gli elementi concreti che avrebbero potuto sorreggerne il riconoscimento, la cui mancata considerazione possa, in questa sede, effettivamente rilevare quale vizio argomentativo della sentenza impugnata; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, stante il difetto di specificità delle sue deduzioni, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5492/2025 Roma, lì, 10/02/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESETTIMA SEZIONE PENALEComposta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 770/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 36909/2024 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2023 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Visti gli atti e la sentenza impugnata, confermativa della penale responsabilità dell’imputato in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011; esaminato il ricorso; Ritenuto che esso deduce l’assenza di adeguata motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62-bis cod. pen., senza tuttavia prospettare quali fossero gli elementi concreti che avrebbero potuto sorreggerne il riconoscimento, la cui mancata considerazione possa, in questa sede, effettivamente rilevare quale vizio argomentativo della sentenza impugnata; Considerato che il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile, stante il difetto di specificità delle sue deduzioni, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende; [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5492/2025 Roma, lì, 10/02/2025 P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così è deciso, 16/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05492/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris