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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 08332/2023

Testo disponibile della fonte

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 10189/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 364/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva

1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere manuntenuto nel possesso di un viottolo che conduceva al proprio fondo, avendo i convenuti costruito una rampa d’accesso dal loro fondo, collocato in posizione sottomessa, al viottolo, abbattendo la siepe e parte della scarpata, così procurando scarico di fanghiglia e acque piovane sul tratto del fondo di proprietà attorea, con accumulo di detriti, che rendevano meno agevole il transito.

2. Il Tribunale, rigettato il reclamo dei convenuti, confermò il provvedimento interdittale, con il quale a quest’ultimi era stato ordinato di porre in essere tutte le opere necessarie al fine di compattare la porzione di terreno interessato, al fine di scongiurare l’inconveniente, nonché di costruire, ai lati dell’innesto stradale realizzato, muri di contenimento aventi le medesime caratteristiche di quelli che costeggiavano il resto del viottolo, nonché, infine, di risarcire il danno procurato all’attore, quantificato in € 2.948,00.

3. [OSCURATO:PERSONA], erede di Ferdinando, propose impugnazione e il Serra, impugnazione incidentale.

La Corte d’appello di Cagliari, confermata la condanna afferente all’effettuazione delle opere dirette a far cessare la molestia, con revoca, tuttavia, di costruzione dei muri ai lati dell’innesto, rigettò la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’attore e compensò, per i le spese dei due gradi, condannando il Ledda al pagamento del residuo.

4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di un solo complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati.

5. Il ricorrente muove una complessiva e indistinta critica alla sentenza d’appello, dolendosi di plurimi eterogenei profili, prospettando omessa e insufficiente motivazione .

Il ricorrente aveva chiesto tutela possessoria dello “ius possessionis” e la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto di servitù dell’esponente, senza fornire motivazione sul punto, ma soprattutto errando, stante l’esclusività del possesso in capo al medesimo e non avendo la controparte provato di essere proprietaria del tratto iniziale della stradina.

La decisione era erronea per non avere ordinato alla controparte la totale rimessione in pristino, inclusa la demolizione della rampa.

La sentenza non aveva adeguatamente motivato in ordine alla critica mossa alla sentenza di primo grado, la quale, errando, aveva reputato che il possesso esercitato dall’esponente non fosse “uti dominus”, interessando solo una porzione di pochi metri di terreno al di fuori dei confini della sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva ingiustamente respinto il secondo motivo d’appello, con il quale era stato contestato l’addebito delle spese peritali, addebitandosi al Serra di avere affermato di essere proprietario del terreno sul quale era stata realizzata la rampa.

Affermazione non corrispondente al vero, avendo egli agito solo per la manutenzione del possesso del viottolo.

Il ricorrente contesta la parziale compensazione delle spese, perché frutto di una decisione erronea.

Giudica errata la decisione di escludere condanna della controparte a costruire ai lati dell’innesto stradale dei muri di contenimento.

Ingiusta, infine, la decisione di negargli il risarcimento del danno.

Il ricorso, con il quale vengono mosse una congerie d’indistinte critiche, senza cura d’individuare con ordine e puntualità le norme asseritamente violate, e, anzi, prospettando vizio motivazionale, estraneo al paradigma di cui al vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non supera lo scrutinio d’ammissibilità.

Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previstedall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018).

Nel caso al vaglio il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui alla tassativa griglia individuata dall’art. 360 cod. proc. civ., il risultato sfavorevole, aggredendo, come si trattasse di strumento devolutivo, diretto a sindacato di merito della decisione d’appello nel suo complesso, della quale contesta il costrutto e l’insieme dei passaggi decisionali.

Con la conseguenza che del tutto impropriamente assegna al Giudice di legittimità il compito d’individuare fatti rilevanti in relazione a norme violate o malamente applicate, oltre a un sindacato non consentito dalla legge sulla motivazione e sul vaglio probatorio di merito.

Non vi è luogo a statuizione sulle spese poiché la controparte è rimasta intimata.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso R.G. 10189/2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], difeso in proprio. –ricorrente– contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati- avverso la sentenza n. 364/2021 della CORTE D'APPELLO di CAGLIARI, depositata il 02/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/02/2023 dalConsigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chiedendo di essere manuntenuto nel possesso di un viottolo che conduceva al proprio fondo, avendo i convenuti costruito una rampa d’accesso dal loro fondo, collocato in posizione sottomessa, al viottolo, abbattendo la siepe e parte della scarpata, così procurando scarico di fanghiglia e acque piovane sul tratto del fondo di proprietà attorea, con accumulo di detriti, che rendevano meno agevole il transito. 2. Il Tribunale, rigettato il reclamo dei convenuti, confermò il provvedimento interdittale, con il quale a quest’ultimi era stato ordinato di porre in essere tutte le opere necessarie al fine di compattare la porzione di terreno interessato, al fine di scongiurare l’inconveniente, nonché di costruire, ai lati dell’innesto stradale realizzato, muri di contenimento aventi le medesime caratteristiche di quelli che costeggiavano il resto del viottolo, nonché, infine, di risarcire il danno procurato all’attore, quantificato in € 2.948,00. 3. [OSCURATO:PERSONA], erede di Ferdinando, propose impugnazione e il Serra, impugnazione incidentale. La Corte d’appello di Cagliari, confermata la condanna afferente all’effettuazione delle opere dirette a far cessare la molestia, con revoca, tuttavia, di costruzione dei muri ai lati dell’innesto, rigettò la domanda di risarcimento del danno avanzata dall’attore e compensò, per i le spese dei due gradi, condannando il Ledda al pagamento del residuo. 4. Avverso la sentenza di secondo grado [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso sulla base di un solo complesso motivo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], eredi di [OSCURATO:PERSONA], sono rimasti intimati. 5. Il ricorrente muove una complessiva e indistinta critica alla sentenza d’appello, dolendosi di plurimi eterogenei profili, prospettando omessa e insufficiente motivazione . Il ricorrente aveva chiesto tutela possessoria dello “ius possessionis” e la Corte d’appello aveva riconosciuto il diritto di servitù dell’esponente, senza fornire motivazione sul punto, ma soprattutto errando, stante l’esclusività del possesso in capo al medesimo e non avendo la controparte provato di essere proprietaria del tratto iniziale della stradina. La decisione era erronea per non avere ordinato alla controparte la totale rimessione in pristino, inclusa la demolizione della rampa. La sentenza non aveva adeguatamente motivato in ordine alla critica mossa alla sentenza di primo grado, la quale, errando, aveva reputato che il possesso esercitato dall’esponente non fosse “uti dominus”, interessando solo una porzione di pochi metri di terreno al di fuori dei confini della sua proprietà. [OSCURATO:PERSONA] di secondo grado aveva ingiustamente respinto il secondo motivo d’appello, con il quale era stato contestato l’addebito delle spese peritali, addebitandosi al Serra di avere affermato di essere proprietario del terreno sul quale era stata realizzata la rampa. Affermazione non corrispondente al vero, avendo egli agito solo per la manutenzione del possesso del viottolo. Il ricorrente contesta la parziale compensazione delle spese, perché frutto di una decisione erronea. Giudica errata la decisione di escludere condanna della controparte a costruire ai lati dell’innesto stradale dei muri di contenimento. Ingiusta, infine, la decisione di negargli il risarcimento del danno. Il ricorso, con il quale vengono mosse una congerie d’indistinte critiche, senza cura d’individuare con ordine e puntualità le norme asseritamente violate, e, anzi, prospettando vizio motivazionale, estraneo al paradigma di cui al vigente art. 360, n. 5, cod. proc. civ., non supera lo scrutinio d’ammissibilità. Questa Corte ha già avuto modo di precisare che il giudizio di cassazione è un giudizio a critica vincolata, delimitato e circoscritto dai motivi di ricorso, che assumono una funzione identificativa condizionata dalla loro formulazione tecnica con riferimento alle ipotesi tassative formalizzate dal codice di rito; ne consegue che il motivo (o i motivi, il che è lo stesso) del ricorso deve necessariamente possedere i caratteri della tassatività e della specificità ed esige una precisa enunciazione, di modo che il vizio denunciato rientri nelle categorie logiche previstedall'art. 360 cod. proc. civ., (ex multis, Sez. 5, n. 19959, 22/9/2014); il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall'art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l'esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi; pertanto, pur non essendo decisivo il testuale e corretto riferimento a una delle cinque previsioni di legge, è tuttavia indispensabile che il motivo individui con chiarezza il vizio prospettato nel rispetto della tassativa griglia normativa (cfr., da ultimo Sez. 2, n. 17470/2018). Nel caso al vaglio il ricorso presenta una struttura atipica, promiscua e confusa, essendo diretto a censurare, piuttosto che gli specifici vizi di cui alla tassativa griglia individuata dall’art. 360 cod. proc. civ., il risultato sfavorevole, aggredendo, come si trattasse di strumento devolutivo, diretto a sindacato di merito della decisione d’appello nel suo complesso, della quale contesta il costrutto e l’insieme dei passaggi decisionali. Con la conseguenza che del tutto impropriamente assegna al Giudice di legittimità il compito d’individuare fatti rilevanti in relazione a norme violate o malamente applicate, oltre a un sindacato non consentito dalla legge sulla motivazione e sul vaglio probatorio di merito. Non vi è luogo a statuizione sulle spese poiché la controparte è rimasta intimata. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12) applicabile ratione temporis (essendo stato il ricorso proposto successivamente al 30 gennaio 2013), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. dichiara il ricorso inammissibile. ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02 (inserito dall'art. 1, comma 17 legge n. 228/12), si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso