CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18211/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato che ha chiesto l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni del difensore delle parti civili che ha chiesto affermarsi la penale responsabilità dell'imputato; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 19 maggio 2022 la Corte di assise di appello di Catania ha confermato quella emessa il 24 marzo 2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania che, all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile, quale mandante, di tre omicidi commessi, rispettivamente, il 18 dicembre 1993, il 3 agosto 1994 e il 21 febbraio 1995 e, ritenuta l'attenuante di cui all'art. 416b/s.1, comma 3, cod. pen. e la continuazione con i delitti di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Catania dell'Il marzo 2015, lo aveva condannato alla ulteriore pena di quattro anni di reclusione, oltre statuizioni accessorie anche in relazione alle parti civili costituite. L'imputato è stato ritenuto responsabile dei tre delitti di omicidio aggravati dalla premeditazione, mentre l'aggravante di cui all'art. 416bis.1 cod. pen. non è stata giudicata operante in ragione del riconoscimento della circostanza attenuante della collaborazione. La prova della responsabilità penale è stata desunta dalle dichiarazioni confessorie dell'imputato il quale ha fatto parte, ricoprendo posizioni di vertice, del clan mafioso dei Laudani ed è stato mandante (impartendo i relativi ordini dal carcere ove era detenuto) degli omicidi per i quali si procede nel contesto della contrapposizione con il gruppo Cappello. La Corte di assise di appello si è soffermata sui tre motivi di impugnazione proposti dalla difesa e ha ritenuto, in primo luogo, non fondati i rilievi relativi alla intervenuta prescrizione dei delitti di omicidio, sulla scorta di quanto deciso dalle Sezioni Unite con sentenza n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016 della quale ha riportato ampi stralci. Il secondo motivo di impugnazione ha avuto riguardo all'estensione della diminuzione della pena per effetto dell'attenuante della collaborazione che, a dire della difesa, avrebbe dovuto essere riconosciuta nella sua massima estensione. Sul punto la Corte catanese ha disatteso il motivo di appello segnalando come la pena sia stata determinata in continuazione con altra sentenza irrevocabile con determinazione ritenuta, da un lato, congrua e, altresì, coerente con la pena minima applicabile nel caso di mancato riconoscimento della continuazione. Ha ritenuto, inoltre, infondato il terzo motivo di appello relativo al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche per le quali, pur potendo le stesse concorrere con l'attenuante della collaborazione, è stata negata la concedibilità avendo la difesa valorizzato circostanze già valutate ai fini della concessione dell'attenuante speciale ed essendo stato il comportamento processuale già «premiato» con la riduzione per il rito prescelto. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del proprio difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando tre motivi. 2.1. Con il primo ha eccepito l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 157 e seguenti cod. pen. in punto di prescrizione. Ha ampiamente argomentato in ordine all'applicabilità, nel caso in esame, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte catanese, del termine di prescrizione di quindici anni, in base alla legge applicabile al caso di specie (antecedente alla riforma della prescrizione di cui alla legge n. 251 del 2005). Nel caso di specie, essendo stata riconosciuta, con regime di prevalenza, l'attenuante speciale (e conseguente riduzione della pena massima in misura inferiore ai ventiquattro anni di reclusione), nella determinazione del tempo necessario a prescrivere era necessario fare riferimento al giudizio di comparazione compiuto dal giudice e non al reato come contestato in rubrica. Peraltro, secondo la difesa, se anche volesse farsi riferimento alla imprescrittibilità dei reati puniti con la pena dell'ergastolo, occorrerebbe considerare che, nel caso di specie, l'applicabilità di tale pena è stata esclusa per effetto della concessione dell'attenuante speciale. Alla luce di tali considerazioni ha sollecitato la revisione dell'orientamento delle Sezioni Unite richiamato dai giudici di merito, anche alla luce di altro precedente arresto del massimo organo nomofilattico che, proprio alla concessione dell'attenuante speciale, aveva collegato la produzione di effetti favorevoli al reo anche in punto di prescrizione. L'orientamento fatto proprio dalla Corte siciliana non spiegherebbe, inoltre, l'equiparazione, a fini prescrizionali, di un reato punito ex se con la pena dell'ergastolo con quello che riceve la medesima sanzione solo per effetto della ricorrenza di una circostanza aggravante. Da ciò emergerebbero seri problemi di ragionevolezza dell'intero sistema. A supporto di quanto affermato, la difesa ha indicato le innovazioni introdotte con la riforma dell'art. 157 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 151 del 2005 proprio in relazione alla irrilevanza, ai fini del calcolo del termine necessario alla prescrizione, dell'art. 69 cod. pen. In sostanza, in base alla normativa applicabile ratione temporis, il calcolo della prescrizione andrebbe eseguito tenendo conto della concreta qualificazione giuridica del reato effettuata dal giudice alla luce di tutti gli elementi circostanziali ritenuti. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione di legge con ( riferimento all'art. 62-bis cod. pen. in ragione della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto la Corte avrebbe anche reso una motivazione contraddittoria e illogica laddove ha assegnato rilievo a circostanze quali la gravità del reato e la capacità a delinquere ricavati dalla «eccezionale resipiscenza» dell'imputato dalla quale è originata la scelta di recidere il collegamento con gli ambienti criminali e di rendere ampia confessione. Il ricorrente ha, quindi, individuato nella scelta di collaborare con la giustizia l'elemento rivelatore delle connotazioni negative valorizzate dai giudici di merito che, in assenza delle dichiarazioni confessorie, mai sarebbero venuti a conoscenza dei particolari riferiti dall'imputato. Ha, inoltre, ritenuto che alla base del giudizio della Corte di appello vi sia l'assunto secondo cui la concessione dell'attenuante della collaborazione sarebbe preclusiva di quella delle attenuanti generiche. Tale argomentazione contrasta con la sostanziale atipicità degli elementi suscettibili di essere valorizzati ai fini dell'applicazione dell'art. 62-bis cod. pen. Inoltre, è stata censurata la decisione della Corte di assise di appello di non prendere in considerazione una serie di elementi (analiticamente indicati in ricorso) che avrebbero dovuto, invece, essere presi in esame. 2.3. Con il terzo motivo di ricorso la sentenza è stata censurata per il vizio di violazione di legge in relazione alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 416bis.1, comma 3, cod. pen. nella massima estensione. A supporto del motivo il ricorrente ha lamentato, in particolare, l'omessa effettiva valutazione della concreta utilità della collaborazione offerta dall'imputato. 3. Il Procuratore generale ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Il difensore del ricorrente ha depositato conclusioni scritte con le quali ha chiesto l'accoglimento del ricorso previa, se del caso, rimessione alle Sezioni Unite in ordine alla questione relativa alla prescrizione. Il difensore delle costituite parti civili ha depositato memoria e conclusioni scritte con nota spese. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo è manifestamente infondato.La questione dell'applicazione della prescrizione al delitto di omicidio punito astrattamente con la pena dell'ergastolo commesso prima della modifica dell'art.157 cod. pen. per effetto del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 251, al quale detta pena non venga applicata per effetto della concessione di attenuanti dalla quale deriva l'applicazione della pena temporanea, è stata oggetto dell'intervento di Sez. U, n. 19756 del 24/09/2015, dep. 2016, Trubia, Rv. 266329. Con tale arresto le Sezioni Unite sono pervenute alla soluzione negativa evidenziando che, in base alla struttura dell'art. 157 cod. pen. (nella sua formulazione originaria) la previsione normativa dell'ergastolo (in virtù della pura norma incriminatrice o del concorso di aggravante che preveda la pena perpetua) costituisce il discrimen che segna i confini dell'istituto della prescrizione che trova applicazione per le contravvenzioni e i delitti punibili con la multa o la reclusione escludendo, invece, i delitti astrattamente punibili con l'ergastolo. La norma definisce le due distinte classi dei reati imprescrittibili e dei reati suscettibili di estinzione per decorso del tempo. La prima si determina per esclusione, per effetto implicito della omessa considerazione nella disciplina positiva dell'art. 157 cod. pen. degli elementi (delitti) che la compongono, in virtù della condizione necessaria e sufficiente della previsione normativa della sanzione dell'ergastolo, comminata dalla legge per le relative condotte delittuose. Compongono l'altra classe tutte le contravvenzioni e i residui delitti astrattamente punibili con pena pecuniaria e/o con pena detentiva temporanea. Ne consegue, secondo le Sezioni Unite, che alla classe dei delitti imprescrittibili (sulla scorta della condizione necessaria e sufficiente della astratta comminatoria della pena perpetua) non sono riferibili le disposizioni dell'art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen., dettate (alla luce della evidente connessione col primo comma) con esclusivo riguardo ai reati astrattamente punibili con le pene dell'ammenda, dell'arresto, della multa e della reclusione. E' stata così disattesa la diversa conclusione dell'orientamento secondo cui sarebbero suscettibili di prescrizione i reati astrattamente punibili con l'ergastolo (in mancanza della irrogazione in concreto della pena perpetua), valorizzando le disposizioni contenute nell'art. 157, commi secondo e terzo, cod. pen. (testo originario) e argomentando che, ove - per effetto del concorso di circostanze attenuanti ovvero della equivalenza o della prevalenza delle medesime - sia in concreto esclusa la applicazione dell'ergastolo, troverebbero, applicazione le disposizioni del primo comma del medesimo articolo in tema di prescrizione dei delitti per i quali la legge stabilisce la pena detentiva temporanea. 4 J)( Tale orientamento è stato ritenuto non condivisibile per ragioni di carattere sistematico e di esegesi letterale delle disposizioni. Da un lato, in relazione alla classe dei delitti astrattamente punibili con l'ergastolo, comporterebbe l'applicazione di regulae iuris non pertinenti, in quanto dettate per la classe differente costituita dai reati astrattamente punibili con pene diverse da quella detentiva perpetua, sostituendo al profilo di rilevanza normativa della previsione della sanzione astrattamente applicabile al reato, la considerazione della pena in concreto irrogata dal giudice, escludendo o ritenendo la prescrizione a seconda che, rispettivamente, sia - ovvero non debba essere - applicato l'ergastolo. Dall'altro lato, è stato chiarito che la disciplina obiettiva contenuta nell'art. 157, comma secondo, cod. pen. (testo originario), con i riferimenti all'«aumento massimo» e alla «diminuzione minima» delle sanzioni, concerne esclusivamente le pene temporanee, suscettibili per l'appunto di aumento o di diminuzione, senza alcuna possibilità di assimilazione della ipotesi - affatto diversa - della «sostituzione» della pena detentiva perpetua con quella temporanea per effetto del riconoscimento di circostanze attenuanti ai sensi dell'art. 65, comma primo, n. 1, cod. pen. Alla luce di tali considerazioni è stato affermato, quindi, il principio di diritto per cui «il delitto punibile in astratto con la pena dell'ergastolo, commesso prima della modifica dell'art. 157 cod. pen., per effetto della legge 5 dicembre 2005, n. 251, è imprescrittibile, pur in presenza del riconoscimento di circostanza attenuante dalla quale derivi l'applicazione di pena detentiva temporanea». Si tratta di orientamento condiviso e ribadito in questa sede alla luce dell'approfondita esegesi della normativa e della giurisprudenza di legittimità all'esito della quale è stato raggiunto l'approdo interpretativo che si pone in evidente contrasto con l'opposta prospettazione difensiva che deve, quindi, essere disattesa. 3. Sulla mancata concessione delle attenuanti generiche la sentenza impugnata si è soffermata da pag. 12 a pag. 14. I giudici hanno ritenuto che, in pratica, non siano emersi profili di meritevolezza di una mitigazione del trattamento sanzionatorio ulteriori rispetto alla concessione dell'attenuante della collaborazione. Non sono stati ravvisati elementi di segno positivo suscettibili di valutazione ai predetti fini; piuttosto, sono stati ritenuti prevalenti, fra i criteri indicati dall'art.133 cod. pen., la gravità dei fatti, e delle conseguenze che sono derivate, l'intensità del dolo, la programmazione del reato e il ruolo deliberativo dell'imputato nel contesto di criminalità organizzata.( Tale spiegazione si conforma al condivisibile orientamento consolidato per cui «in tema di reati di criminalità organizzata, il riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 8 D.L. n. 152 del 1991 non implica necessariamente, data la diversità dei relativi presupposti, il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche» (fra le molte, Sez. 5, n. 1703 del 24/10/2013, dep. 2014, Sapienza, Rv. 258958). La stessa, peraltro, è il risultato dell'analisi degli elementi rilevanti ai fini della formulazione del giudizio negativo in ordine al diniego delle attenuanti generiche. A tale proposito si segnala il costante orientamento secondo cui «al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente» (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549 - 02). La tesi del ricorrente secondo cui gli elementi valorizzati sarebbero stati il frutto del contenuto della confessione dell'imputato, senza la cui collaborazione non sarebbero potute emergere le predette circostanze, finisce con l'assegnare rilievo sostanzialmente preminente agli elementi già considerati ai fini dell'attenuante di cui all'art. 416bis.1, comma 3, cod. pen. Peraltro, nell'indicare gli elementi fattuali che dovrebbero potere consentire la concessione delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente finisce con il sollecitare a questa Corte una inammissibile valutazione di merito. Sul punto vale, in ogni caso, richiamare il principio per cui «in tema di concessione delle circostanze attenuanti generiche, a seguito della sentenza della Corte Cost. n. 182 del 2011, rientra tra gli elementi di cui il giudice deve tener conto, secondo i criteri dell'art. 133 cod. pen., anche la condotta positiva del condannato successiva al reato, potendo esserne escluso il rilievo con motivazione fondata su altre, preponderanti, ragioni della decisione, non sindacabile in sede di legittimità se non contraddittoria» (Sez., n. 1913 del 20/12/2018, dep. 2019, Carillo, Rv. 275509 - 03). 4. In relazione al terzo motivo si osserva che il profilo dell'entità della riduzione della pena per effetto del riconoscimento dell'attenuante della collaborazione di cui all'art. 416bis.1. cod. pen. è stato oggetto di specifico esame in quanto devoluto alla Corte di assise di appello con l'atto di impugnazione. Sul punto, la motivazione dei giudici di merito appare logica e priva di contraddizioni nella parte in cui viene evidenziato come, a seguito del riconoscimento della continuazione con altri reati oggetto di precedente giudizio, la pena per i delitti in contestazione è stata determinata nella misura di due anni di reclusione per ognuno degli omicidi per i quali si procede in questa sede. La quantificazione della pena è stata operata tenendo conto di parametri quali l'intensità del dolo e il ruolo di rilievo avuto dall'imputato nella dinamica dei fatti. A fronte di tale percorso motivazionale, appare generica la deduzione secondo cui la Corte avrebbe omesso di operare la diminuzione per la concessione dell'attenuante nella sua «massima estensione» risolvendosi, nella sostanza, anche in questo caso nella rinnovata sollecitazione ad una valutazione di merito non consentita in questa sede. Costituisce orientamento consolidato, e qui ribadito, quello secondo cui «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che "attaccano" la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento» (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Con riferimento all'attenuante della collaborazione, deve essere ribadito, per completezza, quanto già affermato da questa stessa Corte, ossia che «la diminuzione della pena, in misura inferiore a quella consentita da una norma che l'attenuazione contempla, non impone al giudice alcun obbligo specifico di motivazione dovendo egli avere riguardo al trattamento sanzionatorio nel suo complesso per ritenerlo congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena, ex art. 27 Cost., a meno che l'interessato non abbia dedotto l'esistenza di specifici elementi favorevoli, che il giudice allora deve valutare e che può, con adeguata motivazione, anche disattendere facendo leva su quelli sfavorevoli perché ritenuti di preponderante rilevanza e, quindi, ostativi alla concessione delle rivendicate attenuanti nella massima estensione» (in tal senso Sez. 3, n. 55001, del 18/07/2018, Cante, in motivazione). Nel caso specifico, gli elementi sono stati solo genericamente dedotti, a fronte di una motivazione ampia ed esaustiva. Peraltro, anche nella materia delle diminuzioni previste per le circostanze attenuanti valgono i criteri elaborati in punto di determinazione della pena base e, conseguentemente, trovano applicazione i medesimi limiti previsti per il ricorso per cassazione (Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia, Rv. 238851, conforme, tra le molte, Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243). 5. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuale e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» al versamento della somma, equitativamente fissata in euro tremila, in favore della cassa delle ammende. Il ricorrente deve, inoltre, essere condannato alla rifusione delle spese di costituzione e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della