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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 22 ottobre 2025

Cassazione n. 37579/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato il decreto emesso in primo grado dal Tribunale, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, confiscando, contestualmente i plurimi beni indicati nella parte dispositiva; - che avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], terza intestataria di alcuni conti correnti i cui saldi sono stati confiscati; - che l'unico motivo di censura formulato dalla ricorrente è indeducibile in quanto censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la motivazione offerta dalla Corte d'appello in ordine alle circostanze evocate (tutte afferenti al profilo della ritenuta sproporzione dei redditi leciti goduti rispetto alle parallele manifestazioni di capacità economica) e, quindi, non consentite in questa sede, posti i limiti di ricorribilità indicati nell'art. 10 d.

Igs. n. 159 del 2011; circostanze ampiamente vagliate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 15 del decreto impugnato) e, comunque, non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692); che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 ottobre 2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ITALIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 02/04/2025 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con il decreto indicato in epigrafe, la Corte di appello di Palermo ha sostanzialmente confermato il decreto emesso in primo grado dal Tribunale, che aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione personale della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, confiscando, contestualmente i plurimi beni indicati nella parte dispositiva; - che avverso tale decreto ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], terza intestataria di alcuni conti correnti i cui saldi sono stati confiscati; - che l'unico motivo di censura formulato dalla ricorrente è indeducibile in quanto censura, sotto l'egida formale del vizio di violazione di legge, la motivazione offerta dalla Corte d'appello in ordine alle circostanze evocate (tutte afferenti al profilo della ritenuta sproporzione dei redditi leciti goduti rispetto alle parallele manifestazioni di capacità economica) e, quindi, non consentite in questa sede, posti i limiti di ricorribilità indicati nell'art. 10 d. Igs. n. 159 del 2011; circostanze ampiamente vagliate dalla Corte territoriale (cfr. pag. 15 del decreto impugnato) e, comunque, non espressive di vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento impugnato del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Rv. 239692); che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e all'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 ottobre 2025
Decreto Cassazione n. 37579/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris