Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 9 novembre 2021

Cassazione n. 38934/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 19932-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.q. di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 'f IERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11405/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 19932 sez.

ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 19932/2020 [OSCURATO:PERSONA]

1. con sentenza 14 febbraio 2020, il Tribunale di Roma, in sede di riassunzione dal giudizio di opposizione davanti al Giudice dell'esecuzione (che aveva assegnato le somme richieste dalla pignorante in base alla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6606/08 e rimesso al giudice competente), dichiarava la nullità del precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] il 6 settembre 2016 e del pignoramento presso terzi pervenuto all'Istituto il 3 novembre 2016;

2. previamente ritenuta la dubbia validità della procura alle liti rilasciata dalla predetta, nel merito esso escludeva l'esperibilità di una sua nuova procedura esecutiva, in base allo stesso titolo esecutivo, in difetto di prova della mancata riscossione del credito assegnatole in esito alla prima esecuzione;

3. con atto notificato il 23 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui l'[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; la ricorrente comunicava memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., con istanza di remissione alle Sezioni Unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA]

1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 39, 112, 27, 409, 442, 617, 618b1s c.p.c., per inammissibilità per tardività dell'opposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'atto di precetto per nullità della procura, da proporre nel termine perentorio di venti giorni, siccome da qualificare opposizione agli atti esecutivi (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 307, 617, 618 c.p.c., per omessa dichiarazione dal primo giudice di estinzione del giudizio di merito tardivamente introdotto dall'[OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza del termine fissato dal G.E. con rito del lavoro anziché ordinario e pertanto introdotto con ricorso, anziché con citazione (secondo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 27, 39, 112, 273, 409, 442, 617, 618bis c.p.c., per la mancata dichiarazione di litispendenza, nel giudizio riassunto dall'[OSCURATO:PERSONA] esitato nella sentenza qui ricorsa, in relazione a quello previamente introdotto dalla ricorrente in riassunzione dal Giudice dell'esecuzione davanti al Tribunale di Roma con rito ordinario (R.G. 51912/18), comportante la nullità della sentenza e la cancellazione della causa RG 19932/2020 dal ruolo, oltre che per omessa pronuncia di incompetenza del giudice del lavoro in favore di quello ordinario (terzo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. ed omessa valutazione di una circostanza determinante, per motivazione apparente in ordine alla ritenuta invalidità della procura alle liti rilasciata da Mesulic, in riferimento all'incerta identificazione dell'esecutante, sulla base di certificazione del consolato italiano di Pola, come pure del luogo e della data di rilascio di quella apposta a margine del precetto, sanata dalla già illustrata tardività dell'opposizione ad esso, nonché infine alla dubbia formalizzazione nel territorio italiano della procura dalla predetta conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto insindacabile dal giudice italiano l'attestazione di rilascio della procura notarile, tra gli altri, a Mezulic da [OSCURATO:PERSONA], da parte della Repubblica di Croazia (quarto motivo);

2. in via preliminare, deve essere scrutinata la validità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su foglio separato e materialmente congiunto, rispetto alla quale la ricorrente ha richiesto, con la memoria suindicata, la rimessione alle sezioni unite di questa Corte, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., non sussistendone i presupposti;

3. neppure si pone l'esigenza, sollecitata con la medesima memoria, di un rinvio a nuovo ruolo, come nelle ordinanze interlocutorie ivi indicate, in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione, rimessa dall'ordinanza di questa Corte 8 aprile 2021, n. 9358 riguardante la necessità - in funzione di una più netta definizione delle regole formali e dei criteri condizionanti l'ammissibilità del ricorso anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l'accesso al processo, oltre che nell'ottica di bilanciare l'esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall'art. 6 CEDU (così Cass. s.u. 7 novembre 2017, n. 26338) - di "stabilire: a) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, fa verifica dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'originale depositato in cancelleria; b) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi RG 19932/2020 di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia; c) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato";

3.1. appare infatti evidente come tale questione non soltanto non interferisca, ma neppure incida tangenzialmente, su quella, tutt'affatto diversa, dell'(in)esistenza della "procura speciale" rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], all'Avv. [OSCURATO:PERSONA];

4. sono noti (e consolidati) i principi in ordine alla specialità della procura per il giudizio di cassazione (art. 365 c.p.c.) e alla sua validità, a seconda delle modalità di rilascio, in particolare, se in calce al ricorso o su foglio da esso separato;

5. sotto un primo profilo, la nozione di specialità si declina in senso oggettivo: il mandato speciale deve essere riferibile alla specifica pronuncia impugnata e al giudizio di cassazione che la parte abbia inteso proporre, salva poi la precisazione che tale condizione possa essere soddisfatta dalla sua stessa collocazione topografica (così, per la procura a margine: Cass. s.u. 27 ottobre 1995, n. 11178; Cass. 3 ottobre 2019, n. 24670; per la procura in calce: Cass. s.u. 24 novembre 2004, n. 22119; Cass. 21 maggio 2007, n. 11741; Cass. 3 luglio 2009, n. 15692; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25725; Cass. 30 novembre 2020, n. 27302), sempre che il contrario non risulti dall'atto;

5.1. quando la procura sia stata apposta su foglio separato (anche se materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c, nel testo novellato dalla

I. 141/1997) sussiste, ugualmente, la necessità che essa risulti univocamente riferibile al giudizio di legittimità: è quindi inammissibile il ricorso se il mandato contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione o riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (tra le più recenti: Cass. 5 novembre 2018, n. 28146; Cass. 16 luglio 2020, n. 15211; Cass. 11 novembre 2020, n. 25447);

6. il requisito di specialità in senso temporale richiede poi che il mandato ad litem sia stato conferito dopo la pronuncia impugnata e prima della notifica del ricorso RG 19932/2020 (per tutte: 8 aprile 2021, n. 9358, sub

2.3. in motivazione, con richiamo di precedenti cui si rinvia);

6.1. per quanto in particolare qui interessa, risultando l'anteriorità della procura in esame alla notificazione del ricorso dalla sua menzione, siccome inclusa quale allegato, nella relazione di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 3bis

I. 53/1994, rileva piuttosto il requisito di posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata, ben desumibile, ai fini di validità, dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata (Cass. 14 marzo 2006, n. 5443; Cass. 5 novembre 2012, n. 18915; Cass. 21 dicembre 2019, n. 34259);

7. nel caso di specie, la procura in esame, sebbene indicata come apposta "in calce al presente atto", in realtà non si trova ivi (nonostante l'ampio spazio, di oltre metà del foglio, lasciato in bianco a pagina 20, ultima numerata del ricorso), né in alcuna parte di esso compare la firma di [OSCURATO:PERSONA], conferente la procura; essa rinvenendosi unicamente nel foglio separato, privo di alcuna apparente congiunzione tanto meno sotto forma di timbratura, recante, sotto la dicitura in carattere grassetto "Nel procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione delego", conferimento di mandato "al difensore in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione ... et cetera ", in assenza di data e, quel che più conta, di alcun riferimento al ricorso, né al provvedimento impugnato e pertanto di consapevole conferimento per l'odierno giudizio di cassazione, da parte del soggetto rappresentato, cui pertanto non può essere validamente riferibile;

7.1. né la dichiarazione del difensore notificante, ai sensi della legge 54/1993, contenuta nell'attestazione di conformità della copia cartacea all'atto notificato a mezzo P.E.C., di avere siglato ciascuna delle ventitre pagine del ricorso (in esse compresa la procura, non numerata) "con timbro di congiunzione" (al di là della sua irrilevanza, non valendo esso, neppure qualora recante l'indicazione del nome, del titolo e dei recapiti del difensore apposto tra il foglio recante la procura e quello cui sia "spillato", ad attribuire univoca certezza al momento in cui tale spillatura sia stata effettuata ed il tempo del rilascio della procura medesima: RG 19932/2020 Cass. 14 marzo 2006, n. 5443), può sopperire alla carenza, giova ribadire, di alcun collegamento riferibile al ricorso, né al provvedimento impugnato così da "far corpo" con il primo e risultare posteriore al secondo: elementi comunque necessari a garantire il valido conferimento della procura speciale, a fronte di carenze di requisiti (ad esempio, di data), così rimediabili (Cass. 27 maggio 2019, n. 14437);

8. pertanto la procura, non riferibile per le ragioni dette al ricorso, è inesistente (Cass. 7 giugno 2003, n. 9173) ed esso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), a carico del difensore, che ha in tal modo agito in proprio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass. 11 ) j2 novembre 2020, n. 25304); P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore della ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per c:ompensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del cl.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 19932-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], n.q. di procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 'f IERI; - controricorrente - avverso la sentenza n. 11405/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 14/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 09/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 19932 sez. ML - ud. 09-11-2021 -2- RG 19932/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con sentenza 14 febbraio 2020, il Tribunale di Roma, in sede di riassunzione dal giudizio di opposizione davanti al Giudice dell'esecuzione (che aveva assegnato le somme richieste dalla pignorante in base alla sentenza della Corte d'appello di Roma n. 6606/08 e rimesso al giudice competente), dichiarava la nullità del precetto notificato da [OSCURATO:PERSONA] all'[OSCURATO:PERSONA] il 6 settembre 2016 e del pignoramento presso terzi pervenuto all'Istituto il 3 novembre 2016; 2. previamente ritenuta la dubbia validità della procura alle liti rilasciata dalla predetta, nel merito esso escludeva l'esperibilità di una sua nuova procedura esecutiva, in base allo stesso titolo esecutivo, in difetto di prova della mancata riscossione del credito assegnatole in esito alla prima esecuzione; 3. con atto notificato il 23 luglio 2020, [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice di [OSCURATO:PERSONA], ricorreva per cassazione con quattro motivi, cui l'[OSCURATO:PERSONA] resisteva con controricorso; la ricorrente comunicava memoria ai sensi dell'art. 380bis c.p.c., con istanza di remissione alle Sezioni Unite di questa Corte. [OSCURATO:PERSONA] 1. la ricorrente deduce violazione o falsa applicazione degli artt. 39, 112, 27, 409, 442, 617, 618b1s c.p.c., per inammissibilità per tardività dell'opposizione dell'[OSCURATO:PERSONA] all'atto di precetto per nullità della procura, da proporre nel termine perentorio di venti giorni, siccome da qualificare opposizione agli atti esecutivi (primo motivo); violazione e falsa applicazione degli artt. 307, 617, 618 c.p.c., per omessa dichiarazione dal primo giudice di estinzione del giudizio di merito tardivamente introdotto dall'[OSCURATO:PERSONA] dopo la scadenza del termine fissato dal G.E. con rito del lavoro anziché ordinario e pertanto introdotto con ricorso, anziché con citazione (secondo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 27, 39, 112, 273, 409, 442, 617, 618bis c.p.c., per la mancata dichiarazione di litispendenza, nel giudizio riassunto dall'[OSCURATO:PERSONA] esitato nella sentenza qui ricorsa, in relazione a quello previamente introdotto dalla ricorrente in riassunzione dal Giudice dell'esecuzione davanti al Tribunale di Roma con rito ordinario (R.G. 51912/18), comportante la nullità della sentenza e la cancellazione della causa RG 19932/2020 dal ruolo, oltre che per omessa pronuncia di incompetenza del giudice del lavoro in favore di quello ordinario (terzo motivo); violazione o falsa applicazione degli artt. 115, 116 c.p.c. ed omessa valutazione di una circostanza determinante, per motivazione apparente in ordine alla ritenuta invalidità della procura alle liti rilasciata da Mesulic, in riferimento all'incerta identificazione dell'esecutante, sulla base di certificazione del consolato italiano di Pola, come pure del luogo e della data di rilascio di quella apposta a margine del precetto, sanata dalla già illustrata tardività dell'opposizione ad esso, nonché infine alla dubbia formalizzazione nel territorio italiano della procura dalla predetta conferita all'avv. [OSCURATO:PERSONA], in quanto insindacabile dal giudice italiano l'attestazione di rilascio della procura notarile, tra gli altri, a Mezulic da [OSCURATO:PERSONA], da parte della Repubblica di Croazia (quarto motivo); 2. in via preliminare, deve essere scrutinata la validità della procura alle liti rilasciata in calce al ricorso su foglio separato e materialmente congiunto, rispetto alla quale la ricorrente ha richiesto, con la memoria suindicata, la rimessione alle sezioni unite di questa Corte, ai sensi dell'art. 374 c.p.c., non sussistendone i presupposti; 3. neppure si pone l'esigenza, sollecitata con la medesima memoria, di un rinvio a nuovo ruolo, come nelle ordinanze interlocutorie ivi indicate, in attesa della decisione delle sezioni unite sulla questione, rimessa dall'ordinanza di questa Corte 8 aprile 2021, n. 9358 riguardante la necessità - in funzione di una più netta definizione delle regole formali e dei criteri condizionanti l'ammissibilità del ricorso anche allo scopo di evitare restrizioni eccessive per l'accesso al processo, oltre che nell'ottica di bilanciare l'esigenza funzionale di porre regole di accesso alle impugnazioni con quella ad un equo processo, ricavabile dall'art. 6 CEDU (così Cass. s.u. 7 novembre 2017, n. 26338) - di "stabilire: a) se, in caso di procura a margine o in calce al ricorso, fa verifica dell'anteriorità del rilascio rispetto alla notifica dell'impugnazione possa esser compiuta anche solo mediante l'esame dell'originale depositato in cancelleria; b) se, in caso negativo, sia sufficiente la semplice menzione della procura sulla copia notificata o, in alternativa, quali requisiti minimi debbano possedere eventuali ulteriori elementi RG 19932/2020 di riscontro e se essi debbano risultare necessariamente sulla copia; c) quali condizioni siano richieste, per il medesimo effetto, in caso di procura rilasciata su foglio separato"; 3.1. appare infatti evidente come tale questione non soltanto non interferisca, ma neppure incida tangenzialmente, su quella, tutt'affatto diversa, dell'(in)esistenza della "procura speciale" rilasciata da [OSCURATO:PERSONA], quale procuratrice speciale di [OSCURATO:PERSONA], all'Avv. [OSCURATO:PERSONA]; 4. sono noti (e consolidati) i principi in ordine alla specialità della procura per il giudizio di cassazione (art. 365 c.p.c.) e alla sua validità, a seconda delle modalità di rilascio, in particolare, se in calce al ricorso o su foglio da esso separato; 5. sotto un primo profilo, la nozione di specialità si declina in senso oggettivo: il mandato speciale deve essere riferibile alla specifica pronuncia impugnata e al giudizio di cassazione che la parte abbia inteso proporre, salva poi la precisazione che tale condizione possa essere soddisfatta dalla sua stessa collocazione topografica (così, per la procura a margine: Cass. s.u. 27 ottobre 1995, n. 11178; Cass. 3 ottobre 2019, n. 24670; per la procura in calce: Cass. s.u. 24 novembre 2004, n. 22119; Cass. 21 maggio 2007, n. 11741; Cass. 3 luglio 2009, n. 15692; Cass. 5 dicembre 2014, n. 25725; Cass. 30 novembre 2020, n. 27302), sempre che il contrario non risulti dall'atto; 5.1. quando la procura sia stata apposta su foglio separato (anche se materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell'art. 83, terzo comma c.p.c, nel testo novellato dalla I. 141/1997) sussiste, ugualmente, la necessità che essa risulti univocamente riferibile al giudizio di legittimità: è quindi inammissibile il ricorso se il mandato contenga espressioni incompatibili con la proposizione dell'impugnazione o riferibili ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali (tra le più recenti: Cass. 5 novembre 2018, n. 28146; Cass. 16 luglio 2020, n. 15211; Cass. 11 novembre 2020, n. 25447); 6. il requisito di specialità in senso temporale richiede poi che il mandato ad litem sia stato conferito dopo la pronuncia impugnata e prima della notifica del ricorso RG 19932/2020 (per tutte: 8 aprile 2021, n. 9358, sub 2.3. in motivazione, con richiamo di precedenti cui si rinvia); 6.1. per quanto in particolare qui interessa, risultando l'anteriorità della procura in esame alla notificazione del ricorso dalla sua menzione, siccome inclusa quale allegato, nella relazione di notificazione a mezzo posta elettronica certificata, ai sensi dell'art. 3bis I. 53/1994, rileva piuttosto il requisito di posteriorità del suo rilascio rispetto alla sentenza impugnata, ben desumibile, ai fini di validità, dall'intima connessione con il ricorso cui accede e nel quale la sentenza è menzionata (Cass. 14 marzo 2006, n. 5443; Cass. 5 novembre 2012, n. 18915; Cass. 21 dicembre 2019, n. 34259); 7. nel caso di specie, la procura in esame, sebbene indicata come apposta "in calce al presente atto", in realtà non si trova ivi (nonostante l'ampio spazio, di oltre metà del foglio, lasciato in bianco a pagina 20, ultima numerata del ricorso), né in alcuna parte di esso compare la firma di [OSCURATO:PERSONA], conferente la procura; essa rinvenendosi unicamente nel foglio separato, privo di alcuna apparente congiunzione tanto meno sotto forma di timbratura, recante, sotto la dicitura in carattere grassetto "Nel procedimento innanzi alla Suprema Corte di Cassazione delego", conferimento di mandato "al difensore in ogni fase e grado del giudizio, compreso il processo di esecuzione ... et cetera ", in assenza di data e, quel che più conta, di alcun riferimento al ricorso, né al provvedimento impugnato e pertanto di consapevole conferimento per l'odierno giudizio di cassazione, da parte del soggetto rappresentato, cui pertanto non può essere validamente riferibile; 7.1. né la dichiarazione del difensore notificante, ai sensi della legge 54/1993, contenuta nell'attestazione di conformità della copia cartacea all'atto notificato a mezzo P.E.C., di avere siglato ciascuna delle ventitre pagine del ricorso (in esse compresa la procura, non numerata) "con timbro di congiunzione" (al di là della sua irrilevanza, non valendo esso, neppure qualora recante l'indicazione del nome, del titolo e dei recapiti del difensore apposto tra il foglio recante la procura e quello cui sia "spillato", ad attribuire univoca certezza al momento in cui tale spillatura sia stata effettuata ed il tempo del rilascio della procura medesima: RG 19932/2020 Cass. 14 marzo 2006, n. 5443), può sopperire alla carenza, giova ribadire, di alcun collegamento riferibile al ricorso, né al provvedimento impugnato così da "far corpo" con il primo e risultare posteriore al secondo: elementi comunque necessari a garantire il valido conferimento della procura speciale, a fronte di carenze di requisiti (ad esempio, di data), così rimediabili (Cass. 27 maggio 2019, n. 14437); 8. pertanto la procura, non riferibile per le ragioni dette al ricorso, è inesistente (Cass. 7 giugno 2003, n. 9173) ed esso deve essere dichiarato inammissibile, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535), a carico del difensore, che ha in tal modo agito in proprio (Cass. 9 dicembre 2019, n. 32008; Cass. 11 ) j2 novembre 2020, n. 25304); P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il difensore della ricorrente alla rifusione, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.000,00 per c:ompensi professionali, oltre rimborso per spese generali 15% e accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del cl.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del difensore della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
Sentenza Cassazione n. 38934/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris