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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 gennaio 1964

Cassazione n. 08708/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 19/09/2025, con la quale la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze meglio indicate nel predetto provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] che, formulando due motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato gli elementi nuovi addotti a fondamento della richiesta di applicazione dell'art. 81 cod. pen. rispetto alla precedente decisione dei Tribunale di Teramo del 07/02/2018 e non avrebbe compiutamente analizzato nella loro connessione gli elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte, le simili modalità di esecuzione e la necessità di provvedere al mantenimento della prole; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha sottolineato l'identità degli elementi addotti, del tutto analoghi a quelli valutati, nonché i profili di eterogeneità delle condotte, l'estemporaneità di esse e la rilevante distanza temporale; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal mero asserito stato di indigenza né dalla mera verosimiglianza di un'omogeneità di impulso né infine, in ossequio al principio del "favor rei", al solo dubbio circa la preordinazione in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispego al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01).

Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 26 febbraio 2026 Il nd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 19/09/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Esaminato il ricorso proposto avverso l'ordinanza in data 19/09/2025, con la quale la Corte di appello di Ancona, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha respinto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze meglio indicate nel predetto provvedimento; [OSCURATO:PERSONA] che, formulando due motivi ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., si lamenta vizio di motivazione, perché il giudice dell'esecuzione non avrebbe valorizzato gli elementi nuovi addotti a fondamento della richiesta di applicazione dell'art. 81 cod. pen. rispetto alla precedente decisione dei Tribunale di Teramo del 07/02/2018 e non avrebbe compiutamente analizzato nella loro connessione gli elementi rivelatori dell'unicità del disegno criminoso quali l'omogeneità delle violazioni penali, la prossimità temporale delle condotte, le simili modalità di esecuzione e la necessità di provvedere al mantenimento della prole; che non si ravvisa nell'ampia motivazione del provvedimento alcun argomento difensivo o alcuna circostanza di fatto che non siano stati riportati e apprezzati; che il ricorrente propone argomenti di mero dissenso e un'alternativa lettura degli elementi già valutati dal giudice dell'esecuzione, il quale ha sottolineato l'identità degli elementi addotti, del tutto analoghi a quelli valutati, nonché i profili di eterogeneità delle condotte, l'estemporaneità di esse e la rilevante distanza temporale; che doveva quindi ritenersi indimostrata l'originaria progettazione dei comportamenti criminosi oggetto di vaglio, in base ai principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01) e l'accertamento dell'identità del disegno criminoso non può essere suffragato dal mero asserito stato di indigenza né dalla mera verosimiglianza di un'omogeneità di impulso né infine, in ossequio al principio del "favor rei", al solo dubbio circa la preordinazione in quanto il riconoscimento della continuazione tra reati incide sulla certezza del giudicato in tema di irrogazione della pena (Sez. 1, n. 30977 del 26/06/2019); che «eccede dai limiti di cognizione della Corte di cassazione ogni potere di revisione degli elementi materiali e fattuali, trattandosi di accertamenti rientranti nel compito esclusivo del giudice di merito, posto che il controllo sulla motivazione rimesso al giudice di legittimità è circoscritto, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., alla sola verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata, dell'assenza di manifesta illogicità dell'esposizione e, quindi, della coerenza delle argomentazioni rispego al fine che ne ha giustificato l'utilizzo e della non emersione di alcuni dei predetti vizi dal testo impugnato o da altri atti del processo, ove specificamente indicati nei motivi di gravame, requisiti la cui sussistenza rende la decisione insindacabile. (Conf.: Sez. 6, n. 5334 del 1993, Rv. 194203-01)» (Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Chen, Rv. 284556 - 01). Per queste ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 26 febbraio 2026 Il nd
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