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CassazionedecretoSezione 2Decisione del 15 giugno 2022

Cassazione n. 28562/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il difensore e procuratore speciale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, con cui è stato confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 18/11/2022 (su richiesta del P.M. del 17/10/2022), nell'ambito del procedimento che vede l'ente indagato per l'illecito amministrativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), 6 e 24-ter, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 416 cod. pen., commesso dai soggetti apicali e finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di truffe finalizzate a conseguire illecitamente, nella gestione di pratiche aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da macro-lesioni conseguenti a sinistri stradali, dei compensi sproporzionati secondo uno schema meglio precisato nell'imputazione sub M).

Deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. proc. pen.

In particolare, premesso che il Giudice aveva in precedenza rigettato (il 15/06/2022) analoga richiesta di sequestro preventivo del 15/03/2022 e che il Pubblico ministero non aveva interposto appello, lamenta che il provvedimento di sequestro sia stato adottato in carenza di novum, così violandosi il giudicato cautelare formatosi.

Al riguardo, rappresenta, riportandosi al percorso argomentativo dell'ordinanza di rigetto della prima richiesta di sequestro preventivo, come fosse stato escluso il fumus delicti sul rilievo che gli assicurati avevano ottenuto risarcimenti adeguati (o addirittura superiori) agli infortuni, difettando sia i profili di danno e di ingiusto profitto che una vera e propria induzione in errore, con conseguente insussistenza anche del delitto associativo che si sostiene commesso per perpetrare le truffe.

Si lamenta che il Tribunale, a fronte dell'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem sollevata dalla difesa, abbia reso una motivazione apparente, sull'errato rilievo che il quid novi per supportare una nuova domanda cautelare anche reale non sia tipizzato e che non sia nemmeno imposto corredare la nuova richiesta «su qualcosa di diverso dalla precedente, come vorrebbe intendere la difesa».

Inoltre, si evidenzia come l'unico nuovo elemento di indagine acquisito - costituito dalla relazione di consulenza tecnica svolta sulla congruità delle liquidazioni operate - non costituisce in alcun modo un quid novi in malam partem rispetto alla situazione indiziaria, in quanto la congruità del risarcimento non svolge alcun rilievo decisivo ai fini dell'integrazione della truffa per come ipotizzata, incentrandosi sul non aver prospettato - mediante il silenzio maliziosamente serbato - in via preventiva agli assicurati che avrebbero potuto conseguire un risarcimento di più elevata consistenza (si osserva come l'omissione di tale prospettazione avrebbe potuto essere realizzata anche in caso di liquidazioni incongrue).

Si era così finito per attribuire rilievo ad un mero dato formale, senza precisare se quel supplemento investigativo fosse o meno in grado, rispetto alle specifiche ragioni con le quali il primo Giudice aveva motivato il proprio rigetto, di conferire forza alla prospettazione accusatoria.

In conclusione, non si era al cospetto di una nuova domanda cautelare, essendosi utilizzato lo strumento della nuova richiesta per avanzare critiche al precedente provvedimento di diniego, così ridondando in uno spirato gravame tempestivamente non proposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato.

1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta, infatti, che a sostegno della rinnovazione della domanda cautelare del Pubblico ministero siano stati addotti elementi di prova dotati del carattere della novità, suscettibili di conferire rinnovata legittimazione all'atto di impulso, così superando la consunzione conseguente al pregresso esercizio del potere ed al formarsi del cd. giudicato cautelare.

Si è, infatti, precisato come la consulenza tecnica espletata sia stata disposta proprio al fine di colmare gli aspetti ritenuti carenti dal primo giudice che aveva rigettato la richiesta sottolineando come «ai fini, poi, dell'integrazione probatoria per l'ipotizzato reato di truffa, potrebbe rivelarsi utile l'acquisizione della documentazione medica afferente ai singoli assicurati indicati come persone offese, nell'ottica di valutare compiutamente sia che gli infortuni si siano effettivamente realizzati, sia la sussistenza di una sproporzione sul quantum risarcitorio erogato e, invece, dovuto».

Di conseguenza il Tribunale, lungi dall'asseverare una nozione di giudicato cautelare di carattere "meramente formale", ha evidenziato come il quid novi sia costituito da un elemento, quale la consulenza tecnica, idoneo a superare le primigenie obiezioni sollevate dal Giudice di prima istanza e, dunque, ad offrire a quello nuovo una piattaforma indiziaria sostanzialmente arricchita, nell'ambito della quale procedere ad un giudizio parimenti dotato di novità.

La consulenza, infatti, per come evidenziato dall'ordinanza impugnata, consente di valutare compiutamente sia che gli infortuni si siano effettivamente verificati, sia la sussistenza di una sproporzione sul quantum risarcitorio erogato e, invece, dovuto.

E tale elemento vale, secondo la prospettazione del Tribunale, ai fini del giudizio relativo alla risibilità delle somme ottenute dai sinistrati rispetto a quanto in concreto e nel complesso liquidato dalle compagnie assicuratrici, di cui una cospicua parte era previamente destinata, attraverso lo schema negoziale ideato, ad assicurare agli imputati il conseguimento di un ingiusto profitto.

Il rilievo difensivo, secondo cui l'esito di tale accertamento nulla sposterebbe ai fini della sussistenza del fumus delicti finisce, dunque, per assurgere a profilo di merito non consentito in questa sede, ridondando, semmai, in un vizio di motivazione non denunciabile in questa sede.

2. In tali termini, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di MILANO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Sostituto P.G. [OSCURATO:PERSONA] il quale conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il difensore e procuratore speciale della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ricorre avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, con cui è stato confermato il decreto di sequestro preventivo adottato dal Giudice per le indagini preliminari dello stesso Tribunale il 18/11/2022 (su richiesta del P.M. del 17/10/2022), nell'ambito del procedimento che vede l'ente indagato per l'illecito amministrativo di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), 6 e 24-ter, comma 2, d.lgs. n. 231/2001, con riferimento al reato presupposto di cui all'art. 416 cod. pen., commesso dai soggetti apicali e finalizzato alla commissione di un numero indeterminato di truffe finalizzate a conseguire illecitamente, nella gestione di pratiche aventi ad oggetto il risarcimento dei danni da macro-lesioni conseguenti a sinistri stradali, dei compensi sproporzionati secondo uno schema meglio precisato nell'imputazione sub M). Deduce l'inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 321 e 324 cod. proc. pen., in relazione all'art. 649 cod. proc. pen. In particolare, premesso che il Giudice aveva in precedenza rigettato (il 15/06/2022) analoga richiesta di sequestro preventivo del 15/03/2022 e che il Pubblico ministero non aveva interposto appello, lamenta che il provvedimento di sequestro sia stato adottato in carenza di novum, così violandosi il giudicato cautelare formatosi. Al riguardo, rappresenta, riportandosi al percorso argomentativo dell'ordinanza di rigetto della prima richiesta di sequestro preventivo, come fosse stato escluso il fumus delicti sul rilievo che gli assicurati avevano ottenuto risarcimenti adeguati (o addirittura superiori) agli infortuni, difettando sia i profili di danno e di ingiusto profitto che una vera e propria induzione in errore, con conseguente insussistenza anche del delitto associativo che si sostiene commesso per perpetrare le truffe. Si lamenta che il Tribunale, a fronte dell'eccezione di inammissibilità per ne bis in idem sollevata dalla difesa, abbia reso una motivazione apparente, sull'errato rilievo che il quid novi per supportare una nuova domanda cautelare anche reale non sia tipizzato e che non sia nemmeno imposto corredare la nuova richiesta «su qualcosa di diverso dalla precedente, come vorrebbe intendere la difesa». Inoltre, si evidenzia come l'unico nuovo elemento di indagine acquisito - costituito dalla relazione di consulenza tecnica svolta sulla congruità delle liquidazioni operate - non costituisce in alcun modo un quid novi in malam partem rispetto alla situazione indiziaria, in quanto la congruità del risarcimento non svolge alcun rilievo decisivo ai fini dell'integrazione della truffa per come ipotizzata, incentrandosi sul non aver prospettato - mediante il silenzio maliziosamente serbato - in via preventiva agli assicurati che avrebbero potuto conseguire un risarcimento di più elevata consistenza (si osserva come l'omissione di tale prospettazione avrebbe potuto essere realizzata anche in caso di liquidazioni incongrue). Si era così finito per attribuire rilievo ad un mero dato formale, senza precisare se quel supplemento investigativo fosse o meno in grado, rispetto alle specifiche ragioni con le quali il primo Giudice aveva motivato il proprio rigetto, di conferire forza alla prospettazione accusatoria. In conclusione, non si era al cospetto di una nuova domanda cautelare, essendosi utilizzato lo strumento della nuova richiesta per avanzare critiche al precedente provvedimento di diniego, così ridondando in uno spirato gravame tempestivamente non proposto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso non è fondato. 1. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta, infatti, che a sostegno della rinnovazione della domanda cautelare del Pubblico ministero siano stati addotti elementi di prova dotati del carattere della novità, suscettibili di conferire rinnovata legittimazione all'atto di impulso, così superando la consunzione conseguente al pregresso esercizio del potere ed al formarsi del cd. giudicato cautelare. Si è, infatti, precisato come la consulenza tecnica espletata sia stata disposta proprio al fine di colmare gli aspetti ritenuti carenti dal primo giudice che aveva rigettato la richiesta sottolineando come «ai fini, poi, dell'integrazione probatoria per l'ipotizzato reato di truffa, potrebbe rivelarsi utile l'acquisizione della documentazione medica afferente ai singoli assicurati indicati come persone offese, nell'ottica di valutare compiutamente sia che gli infortuni si siano effettivamente realizzati, sia la sussistenza di una sproporzione sul quantum risarcitorio erogato e, invece, dovuto». Di conseguenza il Tribunale, lungi dall'asseverare una nozione di giudicato cautelare di carattere "meramente formale", ha evidenziato come il quid novi sia costituito da un elemento, quale la consulenza tecnica, idoneo a superare le primigenie obiezioni sollevate dal Giudice di prima istanza e, dunque, ad offrire a quello nuovo una piattaforma indiziaria sostanzialmente arricchita, nell'ambito della quale procedere ad un giudizio parimenti dotato di novità. La consulenza, infatti, per come evidenziato dall'ordinanza impugnata, consente di valutare compiutamente sia che gli infortuni si siano effettivamente verificati, sia la sussistenza di una sproporzione sul quantum risarcitorio erogato e, invece, dovuto. E tale elemento vale, secondo la prospettazione del Tribunale, ai fini del giudizio relativo alla risibilità delle somme ottenute dai sinistrati rispetto a quanto in concreto e nel complesso liquidato dalle compagnie assicuratrici, di cui una cospicua parte era previamente destinata, attraverso lo schema negoziale ideato, ad assicurare agli imputati il conseguimento di un ingiusto profitto. Il rilievo difensivo, secondo cui l'esito di tale accertamento nulla sposterebbe ai fini della sussistenza del fumus delicti finisce, dunque, per assurgere a profilo di merito non consentito in questa sede, ridondando, semmai, in un vizio di motivazione non denunciabile in questa sede. 2. In tali termini, il ricorso deve, pertanto, essere rigettato, con condanna della società ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna
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