CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 42663/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA vista la richiesta di rimessione proposta da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di VIBO VALENTIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 20250/22 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto istanza di rimessione del processo in altra sede giudiziaria, avendo fondati motivi di sospetto sull'imparzialità del Giudice. 2. La richiesta è inammissibile perché proposta senza l'osservanza del termine di cui all'art. 46 cod. proc. pen. non essendo stata notificata, a cura del richiedente, alle altre parti entro il termine di sette giorni dal suo deposito presso la Cancelleria del giudice. 3. Sotto diverso profilo la stessa è manifestamente infondata dal momento che, sul piano sostanziale, è priva di concreto spessore, non indicando, al di là di meri sospetti e illazioni, alcun fatto o evento idonei anche solo in astratto ad integrare contesti di legittimo sospetto avallanti un'eventuale translatio judicii (v. Sez. U, n. 13687 del 28/01/2003, Berlusconi, Rv. 223638): la situazione di pregiudizio paventata a sostegno della rimessione non è, a tutta evidenza, sufficiente a giustificare deroghe al principio del giudice naturale precostituito per legge, poiché non emergono ostacoli al corretto e sereno svolgimento del giudizio nella sua sede naturale. 4. La richiesta deve pertanto essere dichiarata inammissibile, con la condanna dell'istante, ex art. 48, comma 6, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile la richiesta e condanna l'istante al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci