CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 marzo 2025
Cassazione n. 27942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/05/2024 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che con sentenza resa in udienza il 3 maggio 2024 la Corte di appello di Bari confermava la precedente sentenza del 20 ottobre 2022 con cui il Tribunale di Bari aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi 8 di reclusione ed C 2.400 di multa avendolo ritenuto del colpevole del reato a lui ascritto sub A) del capo di imputazione, riqualificato nell'ambito della fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, del D.P.R. 309 del 1990, mentre lo stesso era stato assolto da quello contestato sub B); che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto articolando un unico motivo di impugnazione con cui eccepiva il vizio di motivazione con riferimento alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all'art. 62, comma 4, cod. pen. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il motivo di impugnazione in esso contenuto risulta manifestamente infondato atteso che la Corte territoriale, con valutazione esente da vizi logici o giuridici, ha escluso la concessione dell'invocata circostanza attenuante comune dando rilievo alle modalità organizzata con cui veniva esercitata l'attività di spaccio ed alla qualità molto alta dello stupefacente rinvenuto, circostanze queste che, tanto più considerate complessivamente, permettono di presumere un lucro non modico derivante dal reato commesso; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 28 marzo 2025 Il Consigliere estensore il