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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 novembre 2025

Cassazione n. 39030/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 22186-2025 - Udienza del 5/11/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal privato.

Rilevato che il primo motivo di ricorso—che denunzia la mancanza di motivazione quanto al giudizio di rilevanza dell'alterazione ai fini del significato dell'atto — è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'Appello, nella sua valutazione della portata decettiva del falso sulla pubblica fede, ha ragionato sulla natura ingannatoria dell'alterazione della data della presentazione (si veda, sul punto, pag.2 del provvedimento impugnato).

A questo riguardo, quando la falsità riguardava elementi "accessori" dell'atto, ma pur sempre rientranti nella sfera attestativa del P.U. che l'aveva redatto, Sez. 5 n. 16012 del 28/02/2025, Morena, Rv. 287917 - 01 ha sancito che è configurabile il delitto di falso in atti pubblici quando la falsità ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del falso innocuo nella condotta del notaio, delegato dal giudice per l'esecuzione immobiliare, il quale aveva attestato di aver redatto, alla presenza di due avvocati, il verbale delle aste immobiliari presso i locali del tribunale, luogo dove non si era recato).

Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto — non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen..

Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla mancata riduzione della pena per le già concesse circostanze attenuanti generiche e difetto di motivazione sul punto — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha individuato una pena inferiore a quella stabilita dal Tribunale e rispetto alla quale nulla lascia ritenere che essa non sia stata indicata già al netto della riduzione per le circostanze attenuanti generiche.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende.

Così decis

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/05/2025 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 22186-2025 - Udienza del 5/11/2025 - [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Messina, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata in primo grado per il reato di falsità materiale commessa dal privato. Rilevato che il primo motivo di ricorso—che denunzia la mancanza di motivazione quanto al giudizio di rilevanza dell'alterazione ai fini del significato dell'atto — è manifestamente infondato, in quanto la Corte d'Appello, nella sua valutazione della portata decettiva del falso sulla pubblica fede, ha ragionato sulla natura ingannatoria dell'alterazione della data della presentazione (si veda, sul punto, pag.2 del provvedimento impugnato). A questo riguardo, quando la falsità riguardava elementi "accessori" dell'atto, ma pur sempre rientranti nella sfera attestativa del P.U. che l'aveva redatto, Sez. 5 n. 16012 del 28/02/2025, Morena, Rv. 287917 - 01 ha sancito che è configurabile il delitto di falso in atti pubblici quando la falsità ricade, oltre che su contenuti alla prova dei quali l'atto è specificamente destinato, anche su requisiti formali e necessari dell'attestazione, quali le persone presenti, il tempo e il luogo di formazione dell'atto, asseverati dal pubblico ufficiale. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza del falso innocuo nella condotta del notaio, delegato dal giudice per l'esecuzione immobiliare, il quale aveva attestato di aver redatto, alla presenza di due avvocati, il verbale delle aste immobiliari presso i locali del tribunale, luogo dove non si era recato). Rilevato che il secondo motivo di ricorso — che deduce violazione di legge relativa al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto — non è consentito in sede di legittimità perché la censura non risulta essere stata previamente dedotta come motivo di appello secondo quanto è prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 606 comma 3 cod. proc. pen.. Rilevato che il terzo e ultimo motivo di ricorso — che lamenta violazione di legge quanto alla mancata riduzione della pena per le già concesse circostanze attenuanti generiche e difetto di motivazione sul punto — è parimenti inammissibile perché manifestamente infondato giacché la Corte di appello ha individuato una pena inferiore a quella stabilita dal Tribunale e rispetto alla quale nulla lascia ritenere che essa non sia stata indicata già al netto della riduzione per le circostanze attenuanti generiche. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così decis
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