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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 00691/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per avere, con condotte dolose, provocato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 17/5/2016, nonché per violazione degli obblighi posti dagli artt. 5 e 10 del D.Lvo. n. 74/2000.

Tanto nella qualità di amministratore di diritto della società suddetta.

2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando un vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato, per il fatto che la responsabilità per la bancarotta patrimoniale è stata ricollegata al suo ruolo formale di amministratore senza dar conto degli atti concreti di distrazione a lui imputati e senza evidenziare anomalie di gestione, a cui ricollegare la consapevolezza, da parte sua, degli atti distrattivi posti in essere dagli amministratori di fatto.

Deduce, poi, che tutte le operazioni riconducibili a fatti di bancarotta erano già stati posti in essere allorché assunse la carica di amministratore, sicché non gli possono essere addebitati.

Stesse considerazioni svolge in ordine alla bancarotta documentale, che gli è stata addebitata senza la dimostrazione che fosse consapevole della sua omessa o irregolare tenuta, tanto più che lo stesso commercialista della società avrebbe dichiarato di essersi sempre relazionato con i gestori di fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità.

Con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità...." (Cass., sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473.

Da ultimo, Cass., n. 28011 del 15/2/2013).

Nella specie, i giudici di merito hanno già spiegato che Gentile acquistò le quote della [OSCURATO:SOCIETA] e assunse la carica di amministratore, in data 17/5/2011, allorché la società era già stata svuotata dei suoi assets e che la destinazione della società al fallimento era resa evidente dal semplice esame delle scritture contabili, ritirate dallo stesso Gentile dal commercialista che le curava.

Del tutto logicamente, quindi, è stato desunto che le scritture, mai consegnate al curatore, furono occultate o distrutte dall'imputato al fine di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari.

I giudici hanno anche spiegato che Gentile è stato pienamente partecipe del progetto - elaborato dai precedenti amministratori - di portare la società al fallimento, avendo omesso ogni attività diretta a contenere l'imponente esposizione debitoria con l'erario ed essendosi, anzi, adoperato per procrastinare o impedire la dichiarazione di fallimento, spostando fittiziamente la sede sociale e cedendo, poi, le sue quote ad altro soggetto del tutto estraneo a dinamiche imprenditoriali.

Pertinente, perciò, è la giurisprudenza citata in sentenza e ostentatamente ignorata dal ricorrente, secondo cui l'amministratore testa di legno deve rispondere personalmente delle malefatte degli amministratori di fatto, a cui abbia fatto da copertura nella consapevolezza degli intenti criminosi di questi ultimi.

Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellà causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

Così d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Catanzaro ha confermato la decisione del primo giudice, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] per reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale e per avere, con condotte dolose, provocato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA], dichiarato il 17/5/2016, nonché per violazione degli obblighi posti dagli artt. 5 e 10 del D.Lvo. n. 74/2000. Tanto nella qualità di amministratore di diritto della società suddetta. 2. Contro la sentenza suddetta ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato lamentando un vizio di motivazione con riguardo all'elemento soggettivo del reato, per il fatto che la responsabilità per la bancarotta patrimoniale è stata ricollegata al suo ruolo formale di amministratore senza dar conto degli atti concreti di distrazione a lui imputati e senza evidenziare anomalie di gestione, a cui ricollegare la consapevolezza, da parte sua, degli atti distrattivi posti in essere dagli amministratori di fatto. Deduce, poi, che tutte le operazioni riconducibili a fatti di bancarotta erano già stati posti in essere allorché assunse la carica di amministratore, sicché non gli possono essere addebitati. Stesse considerazioni svolge in ordine alla bancarotta documentale, che gli è stata addebitata senza la dimostrazione che fosse consapevole della sua omessa o irregolare tenuta, tanto più che lo stesso commercialista della società avrebbe dichiarato di essersi sempre relazionato con i gestori di fatto. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per mancanza di specificità. Con consolidato orientamento, questa Corte ha avuto modo di precisare che "è inammissibile il ricorso per Cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità...." (Cass., sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000, Rv. 216473. Da ultimo, Cass., n. 28011 del 15/2/2013). Nella specie, i giudici di merito hanno già spiegato che Gentile acquistò le quote della [OSCURATO:SOCIETA] e assunse la carica di amministratore, in data 17/5/2011, allorché la società era già stata svuotata dei suoi assets e che la destinazione della società al fallimento era resa evidente dal semplice esame delle scritture contabili, ritirate dallo stesso Gentile dal commercialista che le curava. Del tutto logicamente, quindi, è stato desunto che le scritture, mai consegnate al curatore, furono occultate o distrutte dall'imputato al fine di impedire la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari. I giudici hanno anche spiegato che Gentile è stato pienamente partecipe del progetto - elaborato dai precedenti amministratori - di portare la società al fallimento, avendo omesso ogni attività diretta a contenere l'imponente esposizione debitoria con l'erario ed essendosi, anzi, adoperato per procrastinare o impedire la dichiarazione di fallimento, spostando fittiziamente la sede sociale e cedendo, poi, le sue quote ad altro soggetto del tutto estraneo a dinamiche imprenditoriali. Pertinente, perciò, è la giurisprudenza citata in sentenza e ostentatamente ignorata dal ricorrente, secondo cui l'amministratore testa di legno deve rispondere personalmente delle malefatte degli amministratori di fatto, a cui abbia fatto da copertura nella consapevolezza degli intenti criminosi di questi ultimi. Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione dellà causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente determinata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così d
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