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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 05176/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG 00 ruEss A f;121 che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Depositata in [OSCURATO:PERSONA], FrP 7G24 [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Terni, di convalida del provvedimento emesso in data 23/05/2023 dal Questore di Terni, con il quale veniva disposto il divieto di accesso in tutti i luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Terni in occasione delle partite della squadra della Ternana, anche amichevoli, per la durata di anni cinque.

2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 24/05/2023, alle ore 12,45, che la richiesta del Pm è stata depositata il 26/05/2023 alle ore 8,40, e che la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa in data 26/05/2023 e depositata in cancelleria in pari data, ma senza specifica indicazione dell'orario.

Ne segue che non essendo indicato l'orario di deposito, non è possibile verificare se il giudice abbia rispettato o meno il termine di 48 ore decorrente dalla richiesta della convalida da parte del PM, lasso di tempo necessario affinché l'interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive.

Attività difensiva che, nel caso di specie, non è stata espletata.

2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolare in relazione alla necessità della prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di PS anche in occasione delle partite amichevoli della squadra della Ternana, considerate le difficoltà connesse alla diffusione del calendario delle partite amichevoli, le quali si svolgono a porte chiuse e durante la settimana, in orario lavorativo.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA]

1. L'analisi prenderà le mosse dal primo motivo di ricorso che è fondato e riveste valenza assorbente rispetto agli altri.

Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida.

Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo /9 \ i n di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida.

Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni.

Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga).

Si richiama in tal senso il dictum di Sez.

U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari.

Conformemente a tale principio, è causa di inefficacia l' omessa indicazione della data e dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti aliunde la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 24/05/2023, alle ore 12,45, la richiesta del Pm è stata depositata il 26/05/2023, e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa in pari data, il data 26/05/2023 senza specifica indicazione dell'orario.

Il giudice non ha rispettato il termine di 48 ore dalla richiesta della convalida da parte del PM.

Si impone, dunque, una decisione rescindente. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso.

PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Terni del 23/05/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione.

Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Terni.

Così deciso all'udienza del 6 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di TERNIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG 00 ruEss A f;121 che ha chiesto l'annullamento senza rinvio Depositata in [OSCURATO:PERSONA], FrP 7G24 [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza del Giudice per le indagini Preliminari del Tribunale di Terni, di convalida del provvedimento emesso in data 23/05/2023 dal Questore di Terni, con il quale veniva disposto il divieto di accesso in tutti i luoghi del territorio nazionale in cui si svolgono tutte le competizioni sportive calcistiche e l'obbligo di presentazione all'autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Terni in occasione delle partite della squadra della Ternana, anche amichevoli, per la durata di anni cinque. 2.1. Il ricorrente deduce, con un primo motivo di ricorso, violazione del diritto al contraddittorio, non avendo il Giudice di merito consentito al ricorrente di formulare argomentazioni difensive, posto che il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 24/05/2023, alle ore 12,45, che la richiesta del Pm è stata depositata il 26/05/2023 alle ore 8,40, e che la convalida da parte del G.i.p. è stata emessa in data 26/05/2023 e depositata in cancelleria in pari data, ma senza specifica indicazione dell'orario. Ne segue che non essendo indicato l'orario di deposito, non è possibile verificare se il giudice abbia rispettato o meno il termine di 48 ore decorrente dalla richiesta della convalida da parte del PM, lasso di tempo necessario affinché l'interessato possa prendere visione della documentazione posta alla base della richiesta di convalida, estrarne copia e così depositare controdeduzioni difensive. Attività difensiva che, nel caso di specie, non è stata espletata. 2.2. Con secondo motivo, il ricorrente deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla valutazione dei presupposti di adozione della misura, e in particolare in relazione alla necessità della prescrizione aggiuntiva dell'obbligo di presentazione presso l'autorità di PS anche in occasione delle partite amichevoli della squadra della Ternana, considerate le difficoltà connesse alla diffusione del calendario delle partite amichevoli, le quali si svolgono a porte chiuse e durante la settimana, in orario lavorativo. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto l'annullamento senza rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1. L'analisi prenderà le mosse dal primo motivo di ricorso che è fondato e riveste valenza assorbente rispetto agli altri. Occorre richiamare preliminarmente il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Rv. 266223), secondo cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida. Per tale ragione, la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo /9 \ i n di presentazione all'Autorità di polizia non può intervenire prima che sia decorso un termine indispensabile che, per uniforme giurisprudenza di questa Corte, va individuato nelle 48 ore successive al momento della notificazione del provvedimento amministrativo, analogamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.I.P. la relativa convalida. Ne segue che il mancato rispetto di tale termine per difetto incide sul diritto di difesa del sottoposto, essendo un termine incomprimibile, funzionale al contraddittorio, in quanto inibisce la possibilità di approntare congruamente ed in modo effettivo le proprie difese mediante memorie o deduzioni. Pertanto, la convalida del provvedimento del questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il detto termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale (Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020, Rv. 281341; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018, non mass. in fattispecie del tutto analoga). Si richiama in tal senso il dictum di Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005, Rv. 232711, che ha annullato senza rinvio l'ordinanza di convalida priva dell'indicazione dell'ora di adozione, precisando che, in tema di libertà personale, non è consentito ricorrere a presunzioni di sorta riguardo alla legittimità e regolarità formale dei provvedimenti giudiziari. Conformemente a tale principio, è causa di inefficacia l' omessa indicazione della data e dell'ora di deposito di un provvedimento soggetto a termine "orario" di decadenza, ove non risulti aliunde la possibilità di affermare che detto termine sia stato rispettato (Sez. 3, n. 20772 del 15/04/2010, Rv. 247606). 1.1.Nel caso di specie, il provvedimento questorile è stato notificato al ricorrente il 24/05/2023, alle ore 12,45, la richiesta del Pm è stata depositata il 26/05/2023, e la convalida da parte del G.i.p. risulta essere emessa in pari data, il data 26/05/2023 senza specifica indicazione dell'orario. Il giudice non ha rispettato il termine di 48 ore dalla richiesta della convalida da parte del PM. Si impone, dunque, una decisione rescindente. 2.Tale epilogo decisorio, comportando un pronunciamento di natura rescindente, determina l'ultroneità della disamina degli ulteriori motivi di ricorso. PQM Annulla senza rinvio la ordinanza impugnata e dichiara l'inefficacia del provvedimento del Questore di Terni del 23/05/2023, limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla cancelleria di comunicare il presente dispositivo al Questore di Terni. Così deciso all'udienza del 6 dicembr