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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 febbraio 2023

Cassazione n. 17013/2026

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ilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari(OCF), difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Milano n. 455/2023depositata il 09/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], consulente finanziaria iscritta all’albo unico dei consulentifinanziari, operava come consulente di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], l’OCFle contestava di avere promosso alla clientela della SIM, nell’ambito diun’operazione coordinata dai capi rete, prodotti estranei al catalogo uffi-ciale dell’intermediario — segnatamente patrimoni destinati a specifico af-Numero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026fare e titoli emessi da società terze — privando gli investitori dei presidi ditutela previsti dalla normativa vigente.

Con delibera n. 1849 del 16 feb-braio 2022, l’OCF irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di €516,00 ai sensi dell’art. 196 co. 1 lett. b) TUF, per violazione dell’art. 158co. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 20307/2018.La consulente finanziaria proponeva opposizione dinanzi alla Corte diappello di Milano, che lo ha rigettato, ritenendo provata la condotta conte-stata sulla base della sovrapponibilità soggettiva fra la clientela della SIMe i sottoscrittori dei prodotti estranei al catalogo, delle dichiarazioni reseda alcuni clienti e della posizione della consulente finanziaria quale socia al5% di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La consulente finanziaria ricorre per cassazione con otto motivi, illustratida memoria.

OCF resiste con controricorso.Con atto di deposito ex art. 372 c.p.c., la consulente finanziaria ha pro-dotto la sentenza n. 10592/2023 del 30 giugno 2023 del Tribunale di Mila-no, sezione seconda penale, e la sentenza n. 5271/2024 dell'11 ottobre2024 della Corte di appello di Milano, sezione seconda penale, passata ingiudicato.

Esse hanno deciso sulle imputazioni di abusivismo finanziario aisensi dell'art. 166 co. 1 lett. a) TUF e di ostacolo all'attività di vigilanzadella CONSOB ai sensi dell'art. 170-bis TUF mosse ai capi rete [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla costituzione e al collocamentodei patrimoni destinati emessi dalle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NovaSoluzioni Immobiliari, dei titoli azionari e obbligazionari di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione patrimoniale non autorizzata di [OSCURATO:SOCIETA].

Per i capi re-lativi ai patrimoni destinati e ai titoli di [OSCURATO:PERSONA], gli imputati sonostati assolti dal Tribunale «perché il fatto non sussiste», con assoluzionepassata in giudicato per mancata impugnazione; per il capo dell'ostacoloall'attività di vigilanza, l'assoluzione è stata pronunciata «perché il fattonon costituisce reato»; quanto al capo della gestione patrimoniale non au-Numero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026torizzata, la Corte di appello ha riformato la condanna di primo grado, as-solvendo i due imputati «perché il fatto non sussiste».RAGIONI DELLA DECISIONE1. – L’esame dei motivi di ricorso si ordina secondo il criterio della ra-gione più liquida.

Sono pertanto esaminati, in via prioritaria, il terzo e ilquarto motivo, che attengono alla questione, centrale ai fini del giudizio dilegalità dell’accertamento del fatto della violazione, del rigetto delle istan-ze istruttorie.2. - Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedi-mento ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 24 e111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio del contraddit-torio con la seguente argomentazione.

La Corte di appello ha impeditol’esercizio effettivo del diritto di difesa, rigettando in blocco le istanzeistruttorie articolate dalla ricorrente — segnatamente la prova testimonialesu tredici capitoli relativi al sistema interno dei controlli di [OSCURATO:SOCIETA],all’esito della circolarizzazione disposta dal Commissario straordinario no-minato dalla Banca d’Italia, dott. [OSCURATO:PERSONA], e ai controlli specifici svoltisull’operato della consulente.Con il quarto motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.violazione dell’art. 195 co. 7 TUF.

Si deduce che la Corte di appello avreb-be dovuto disporre i mezzi di prova ritenuti necessari e motivare adegua-tamente l’omissione dell’istruttoria.I motivi sono accolti.La sentenza in epigrafe ha rigettato in blocco le istanze istruttorie con lasola motivazione che esse sarebbero irrilevanti alla luce della copiosa do-cumentazione versata in atti e che i capitoli di prova orale sarebberoinammissibilmente articolati in forma generica e valutativa.

Tale motiva-zione, riferita complessivamente a tutti e tredici i capitoli articolati, non di-stingue fra capitoli su circostanze documentali — quali quelli concernentil’esito della circolarizzazione disposta dal Commissario straordinario suNumero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026settantanove clienti della consulente, riscontrabile nei questionari prodottiin atti — e capitoli su valutazioni inerenti all’attività della consulente.Quanto al profilo dell’irrilevanza, l’enunciazione conclusiva «alla lucedella copiosa documentazione versata in atti» si limita al richiamo cumula-tivo del compendio probatorio acquisito e non si confronta con il contenutospecifico dei capitoli articolati dalla ricorrente (trascritti nel ricorso), chevertevano su circostanze — l’esito della circolarizzazione effettuata dalcommissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA] presso la clientela, le proceduredi controllo interno dell’intermediario, le verifiche compiute sulla rete deiconsulenti — non sovrapponibili agli elementi documentali su cui il giudicedi merito ha tratto la prova del coinvolgimento individuale della consulen-Quanto al profilo dell’inammissibilità per genericità e formulazione valu-tativa dei capitoli, esso non risulta argomentato in modo specifico in rap-porto al contenuto dei capitoli stessi: la motivazione si limita all’enunciatoastratto, senza indicare quali capitoli e per quali ragioni concrete sarebbe-ro in violazione del principio di specificità di cui all’art. 244 c.p.c.

La moti-vazione in punto di rigetto delle istanze istruttorie è dunque sommaria enon assolve la funzione di manifestare il giudizio di rilevanza, quale richie-sto dall’art. 195, comma 7, TUF, e, prima ancora, dal diritto alla prova.Una tale motivazione non supera il vaglio di legittimità.

Ilprovvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile in cassazione,per violazione del diritto alla prova allorquando il giudice di merito affermil’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano da una valutazionedella sua rilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio dellealtre prove richieste o già acquisite, ovvero per vizio di motivazione inordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini delladecisione (cfr., tra le altre, Cass. 30810/2023).In sede di rinvio, il giudice del merito riesaminerà le istanze istruttoriecon motivazione che dia conto puntualmente del giudizio di rilevanza deiNumero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026singoli capitoli in rapporto all’oggetto del giudizio e al compendio probato-rio acquisito.3. – L'accoglimento del terzo e del quarto motivo, in quanto attinenti aun vizio procedurale che inficia la legalità dell'accertamento dei fatti rile-vanti, determina, per il criterio della ragione più liquida, l'assorbimento delprimo (omesso esame della circolarizzazione disposta dal Commissariostraordinario), del secondo (inapplicabilità ai patrimoni destinati della di-sciplina sui servizi di investimento), del quinto (motivazione apparentesulle prove poste a fondamento della decisione), del sesto (nullità permancata verbalizzazione dell'audizione personale ex artt. 126 c.p.c. e 44disp. att. c.p.c.), del settimo (medesima censura sotto il profilo della falsaapplicazione dell'art. 195 co. 7 TUF) e dell'ottavo motivo (mancato rispet-to del termine di centottanta giorni fra accertamento e contestazione exart. 195 TUF), il cui esame è demandato al giudice del rinvio nei limiti delthema decidendum devoluto.4. - Sono accolti il terzo e il quarto motivo, restano assorbiti i restantimotivi.

La sentenza in epigrafe è cassata in relazione ai motivi accolti e lacausa è rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte diappello di Milano in diversa composizione.

P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, dichiara assorbiti i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Mila-no, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ilanza e tenuta dell’albo unico dei consulenti finanziari(OCF), difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte di appello di Milano n. 455/2023depositata il 09/02/2023.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/05/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA], consulente finanziaria iscritta all’albo unico dei consulentifinanziari, operava come consulente di [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA], l’OCFle contestava di avere promosso alla clientela della SIM, nell’ambito diun’operazione coordinata dai capi rete, prodotti estranei al catalogo uffi-ciale dell’intermediario — segnatamente patrimoni destinati a specifico af-Numero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026fare e titoli emessi da società terze — privando gli investitori dei presidi ditutela previsti dalla normativa vigente. Con delibera n. 1849 del 16 feb-braio 2022, l’OCF irrogava la sanzione amministrativa pecuniaria di €516,00 ai sensi dell’art. 196 co. 1 lett. b) TUF, per violazione dell’art. 158co. 1 del [OSCURATO:PERSONA] n. 20307/2018.La consulente finanziaria proponeva opposizione dinanzi alla Corte diappello di Milano, che lo ha rigettato, ritenendo provata la condotta conte-stata sulla base della sovrapponibilità soggettiva fra la clientela della SIMe i sottoscrittori dei prodotti estranei al catalogo, delle dichiarazioni reseda alcuni clienti e della posizione della consulente finanziaria quale socia al5% di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.La consulente finanziaria ricorre per cassazione con otto motivi, illustratida memoria. OCF resiste con controricorso.Con atto di deposito ex art. 372 c.p.c., la consulente finanziaria ha pro-dotto la sentenza n. 10592/2023 del 30 giugno 2023 del Tribunale di Mila-no, sezione seconda penale, e la sentenza n. 5271/2024 dell'11 ottobre2024 della Corte di appello di Milano, sezione seconda penale, passata ingiudicato. Esse hanno deciso sulle imputazioni di abusivismo finanziario aisensi dell'art. 166 co. 1 lett. a) TUF e di ostacolo all'attività di vigilanzadella CONSOB ai sensi dell'art. 170-bis TUF mosse ai capi rete [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in relazione alla costituzione e al collocamentodei patrimoni destinati emessi dalle società [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e NovaSoluzioni Immobiliari, dei titoli azionari e obbligazionari di [OSCURATO:PERSONA] alla gestione patrimoniale non autorizzata di [OSCURATO:SOCIETA]. Per i capi re-lativi ai patrimoni destinati e ai titoli di [OSCURATO:PERSONA], gli imputati sonostati assolti dal Tribunale «perché il fatto non sussiste», con assoluzionepassata in giudicato per mancata impugnazione; per il capo dell'ostacoloall'attività di vigilanza, l'assoluzione è stata pronunciata «perché il fattonon costituisce reato»; quanto al capo della gestione patrimoniale non au-Numero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026torizzata, la Corte di appello ha riformato la condanna di primo grado, as-solvendo i due imputati «perché il fatto non sussiste».RAGIONI DELLA DECISIONE1. – L’esame dei motivi di ricorso si ordina secondo il criterio della ra-gione più liquida. Sono pertanto esaminati, in via prioritaria, il terzo e ilquarto motivo, che attengono alla questione, centrale ai fini del giudizio dilegalità dell’accertamento del fatto della violazione, del rigetto delle istan-ze istruttorie.2. - Con il terzo motivo si denuncia nullità della sentenza o del procedi-mento ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 4 c.p.c., per violazione degli artt. 24 e111 Cost. e dell’art. 112 c.p.c., per violazione del principio del contraddit-torio con la seguente argomentazione. La Corte di appello ha impeditol’esercizio effettivo del diritto di difesa, rigettando in blocco le istanzeistruttorie articolate dalla ricorrente — segnatamente la prova testimonialesu tredici capitoli relativi al sistema interno dei controlli di [OSCURATO:SOCIETA],all’esito della circolarizzazione disposta dal Commissario straordinario no-minato dalla Banca d’Italia, dott. [OSCURATO:PERSONA], e ai controlli specifici svoltisull’operato della consulente.Con il quarto motivo si denuncia ai sensi dell’art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c.violazione dell’art. 195 co. 7 TUF. Si deduce che la Corte di appello avreb-be dovuto disporre i mezzi di prova ritenuti necessari e motivare adegua-tamente l’omissione dell’istruttoria.I motivi sono accolti.La sentenza in epigrafe ha rigettato in blocco le istanze istruttorie con lasola motivazione che esse sarebbero irrilevanti alla luce della copiosa do-cumentazione versata in atti e che i capitoli di prova orale sarebberoinammissibilmente articolati in forma generica e valutativa. Tale motiva-zione, riferita complessivamente a tutti e tredici i capitoli articolati, non di-stingue fra capitoli su circostanze documentali — quali quelli concernentil’esito della circolarizzazione disposta dal Commissario straordinario suNumero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026settantanove clienti della consulente, riscontrabile nei questionari prodottiin atti — e capitoli su valutazioni inerenti all’attività della consulente.Quanto al profilo dell’irrilevanza, l’enunciazione conclusiva «alla lucedella copiosa documentazione versata in atti» si limita al richiamo cumula-tivo del compendio probatorio acquisito e non si confronta con il contenutospecifico dei capitoli articolati dalla ricorrente (trascritti nel ricorso), chevertevano su circostanze — l’esito della circolarizzazione effettuata dalcommissario straordinario di [OSCURATO:SOCIETA] presso la clientela, le proceduredi controllo interno dell’intermediario, le verifiche compiute sulla rete deiconsulenti — non sovrapponibili agli elementi documentali su cui il giudicedi merito ha tratto la prova del coinvolgimento individuale della consulen-Quanto al profilo dell’inammissibilità per genericità e formulazione valu-tativa dei capitoli, esso non risulta argomentato in modo specifico in rap-porto al contenuto dei capitoli stessi: la motivazione si limita all’enunciatoastratto, senza indicare quali capitoli e per quali ragioni concrete sarebbe-ro in violazione del principio di specificità di cui all’art. 244 c.p.c. La moti-vazione in punto di rigetto delle istanze istruttorie è dunque sommaria enon assolve la funzione di manifestare il giudizio di rilevanza, quale richie-sto dall’art. 195, comma 7, TUF, e, prima ancora, dal diritto alla prova.Una tale motivazione non supera il vaglio di legittimità. Ilprovvedimento reso sulle richieste istruttorie è censurabile in cassazione,per violazione del diritto alla prova allorquando il giudice di merito affermil’inammissibilità del mezzo per motivi che prescindano da una valutazionedella sua rilevanza in rapporto al tema controverso e al compendio dellealtre prove richieste o già acquisite, ovvero per vizio di motivazione inordine all’attitudine dimostrativa di circostanze rilevanti ai fini delladecisione (cfr., tra le altre, Cass. 30810/2023).In sede di rinvio, il giudice del merito riesaminerà le istanze istruttoriecon motivazione che dia conto puntualmente del giudizio di rilevanza deiNumero registro generale 18320/2023Numero sezionale 1149/2026Numero di raccolta generale 17013/2026Data pubblicazione 30/05/2026singoli capitoli in rapporto all’oggetto del giudizio e al compendio probato-rio acquisito.3. – L'accoglimento del terzo e del quarto motivo, in quanto attinenti aun vizio procedurale che inficia la legalità dell'accertamento dei fatti rile-vanti, determina, per il criterio della ragione più liquida, l'assorbimento delprimo (omesso esame della circolarizzazione disposta dal Commissariostraordinario), del secondo (inapplicabilità ai patrimoni destinati della di-sciplina sui servizi di investimento), del quinto (motivazione apparentesulle prove poste a fondamento della decisione), del sesto (nullità permancata verbalizzazione dell'audizione personale ex artt. 126 c.p.c. e 44disp. att. c.p.c.), del settimo (medesima censura sotto il profilo della falsaapplicazione dell'art. 195 co. 7 TUF) e dell'ottavo motivo (mancato rispet-to del termine di centottanta giorni fra accertamento e contestazione exart. 195 TUF), il cui esame è demandato al giudice del rinvio nei limiti delthema decidendum devoluto.4. - Sono accolti il terzo e il quarto motivo, restano assorbiti i restantimotivi. La sentenza in epigrafe è cassata in relazione ai motivi accolti e lacausa è rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte diappello di Milano in diversa composizione. P.Q.MLa Corte accoglie il terzo e il quarto motivo, dichiara assorbiti i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia,anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte di appello di Mila-no, in diversa composizione.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 05/05/2026.Il PresidenteGiuseppe Tedesco
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