CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 gennaio 2026
Cassazione n. 16563/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]COMUNE [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'appello di Catania n. 1085/2023depositata il 12/06/2023.Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 29/01/2026dal [OSCURATO:PERSONA] A. Russo.La società ricorrente ha chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo neiconfronti del Comune di Comiso, per il pagamento di servizi (perizia diNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026assestamento finale e contabilizzazione) forniti per la realizzazionedell’aeroporto di Comiso, già oggetto di Convenzione fra le parti.Il Tribunale ha accolto l’opposizione proposta dal Comune, revocando ildecreto ingiuntivo, sulla base della ragione più liquida, per l’assenza diprova dell’esistenza di un valido titolo contrattuale in forma scritta,ritenendo che le prestazioni fornite esulassero dalla Convenzione stipulatadalla società con il Comune di Comiso in data 10/12/2002.La società ha interposto appello deducendo che il credito azionato sifondava, invece, sulla Convenzione stipulata con il Comune. Il Comune diComiso costituendosi nel secondo grado di giudizio, oltre a chiedere ilrigetto del gravame, riproponeva le eccezioni sollevate con la citazione inopposizione a decreto ingiuntivo e non esaminate dal primo giudice, tracui quella di improponibilità della domanda spiegata dall’appellante inquanto frutto di ingiustificato frazionamento rispetto ad altre oggetto deidecreti ingiuntivi resi in data 18/7/2011 ed in data 15/4/2016, i cui giudizidi opposizione non si erano ancora definiti con sentenza passata ingiudicato, in quanto il primo pendente in Corte Cassazione (nelle moredefinito con ordinanza n. 23000/2025) e l'altro ancora pendente in primogrado al momento in cui è stata emessa la sentenza di appello.La Corte d’appello ha ritenuto che la perizia di assestamento finale econtabilizzazione rientrasse pienamente nell'incarico di direzione dei lavorie quindi tra le prestazioni di base che costituiscono oggetto dellaConvenzione, così discostandosi dalla valutazione resa dal giudice di primogrado; ha quindi esaminato la riproposta eccezione di improponibilitàdella domanda per essere la stessa frutto di indebito frazionamento e haconcluso che, non essendo stato indicato dalla creditrice alcun interesseoggettivamente apprezzabile per giustificare la proposizione separata delladomanda, la stessa è improponibile. Pertanto, la Corte distrettuale harespinto l’appello confermando la sentenza di primo grado che haNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026revocato, sia pur per diversa ragione così rettificata dal giudice disecondo grado, il decreto ingiuntivo.La società ha proposto ricorso per cassazione affidandosi a quattromotivi; il Comune di Comiso si è difeso con controricorso ed entrambe leparti hanno depositato memorie. All’udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ilprocedimento è stato rimesso alla pubblica udienza con ordinanzainterlocutoria n. 22999/2025. Il Procuratore generale ha depositatorequisitoria scritta chiedendo il rigetto del primo motivo del ricorso el'accoglimento dei restanti e alla pubblica udienza del 29 gennaio 2026 haconcluso come da requisitoria. Il procuratore del ricorrente ha insistito inricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta l’omesso rilievo delgiudicato interno sulla pronuncia implicita di rigetto dell’eccezione diinammissibilità della domanda per illegittimo frazionamento del credito, aisensi dell’art. 360, n. 4 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 324 e 329 c.p.c.e 2909 c.c. Secondo la parte ricorrente il principio della ragione piùliquida applicato dal giudice di prime cure comporterebbe l’implicito rigettodelle eccezioni pregiudiziali di rito e in particolare della eccezione diimproponibilità della domanda per indebita parcellizzazione del credito. Diconseguenza il Comune avrebbe dovuto proporre appello incidentale sulpunto, in mancanza del quale si è formato il giudicato interno sul punto.Lamenta che la Corte d'appello abbia omesso il rilievo del giudicatointerno sulla pronuncia implicita di rigetto dell'eccezione di inammissibilitàdella domanda per illegittimo frazionamento del credito. Ha evidenziatoche il Tribunale di Ragusa, nel decidere la causa nel merito, pur inapplicazione del principio della ragione più liquida, aveva implicitamenterigettato le eccezioni pregiudiziali di rito sollevate dallo stesso Comune;osserva che in virtù del principio della ragione più liquida, il giudice puòsovvertire l'ordine logico delle questioni che ad esso sono sottoposte maNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026non può, in applicazione del predetto principio, decidere una questione dimerito senza aver prima superato le questioni attinenti alla ammissibilità eproponibilità dell'azione ed in genere ogni questione pregiudiziale di rito, eciò in quanto la priorità delle prime rispetto alle seconde è affermata dauna norma di legge (art. 276, II comma, c.p.c.) ed è dunque sottratta alladiscrezionalità del giudicante; che, a fronte del predetto error inprocedendo da parte del giudice di primo grado, il Comune di Comisoavrebbe dunque dovuto proporre appello incidentale e non invece limitarsia riproporre ex art. 346 c.p.c. l'eccezione implicitamente rigettata.1.1- - Il primo motivo è infondato.1.2.- Nella ordinanza interlocutoria si mette in rilievo che sullasussistenza o meno del giudicato implicito nella pronuncia del giudice cheabbia deciso una questione di merito, omettendo di pronunciarsi su unaquestione pregiudiziale di rito, questa Corte ha reso delle pronuncediscordanti; si evidenzia da un lato l’orientamento espresso da Cass. n.7941/2020, secondo la quale in assenza di appello incidentale non siforma alcun giudicato implicito sulla ammissibilità della domanda,dall’altro, l’orientamento di Cass. n. 26850/2022 secondo cui la questioneoggetto dell’eccezione pregiudiziale di rito può essere devoluta allacognizione del giudice di secondo grado solo con le forme e i modidell'appello incidentale.1.3.- Il Procuratore generale osserva che la questione è stata direcente affrontata dalle Sezioni Unite di questa Corte (sentenza n.24172/2025), le quali hanno affermato che «qualora il giudice di primogrado abbia deciso la controversia nel merito, omettendo di pronunciareespressamente su un vizio processuale rilevabile d’ufficio (in base allanorma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico,indisponibile dalle parti, sotteso alla norma processuale che stabilisce unrequisito formale, prescrive un termine di decadenza o prevede ilcompimento di una determinata attività), la parte che abbia interesse aNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026far valere detto vizio è onerata di proporre, nel grado successivo,impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione delgiudicato interno sulla questione processuale in applicazione del principiodi conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma primo,c.p.c., rimanendo precluso tanto al giudice del gravame, quanto alla Cortedi Cassazione, il potere di rilevare, per la prima volta, tale vizio ex officio.A tale regola si sottraggono, così da consentire al giudice dei gradisuccessivi di esercitare il potere di rilievo officioso, i vizi processualirilevabili, in base ad espressa previsione legale, “in ogni stato e grado” e ivizi relativi a questioni “fondanti”, la cui omessa rilevazione si risolverebbein una sentenza inutiliter data, ovvero le ipotesi in cui il giudice abbiaesternato la propria decisione come fondata su una ragione più liquida,che impedisce di ravvisare una decisione implicita sulla questioneprocessuale implicata».1.4.- Il Procuratore generale osserva, quindi, che la causa inquestione rientra, per l’appunto, fra le eccezioni al suddetto principio,menzionate nel predetto arresto di legittimità, in quanto il giudice di primogrado, espressamente, ha dichiarato di voler decidere la causa secondo ilcriterio della ragione più liquida, di talché la questione processualerelativa all’ingiustificato frazionamento del credito non può dirsi affrontatain primo grado e correttamente il Comune appellato ha riproposto laquestione nella forma dell’eccezione, ex art. 346 c.p.c.1.5.- Le conclusioni del Procuratore generale sono condivisibili, poiché lacausa in oggetto in primo grado è stata decisa sulla base della ragione piùliquida, il che già di per sé la pone tra le eccezioni cui fanno riferimento leSezioni Unite di questa Corte. Inoltre, la questione di rito sulla quale ilprimo giudice non si è pronunciato attiene al difetto delle condizioni diproponibilità dell’azione. Si tratta di uno di quei casi, che, in quantorispetto ai valori cardine dell'ordinamento costituzionale, quali diritto diNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026difesa e il giusto processo, sono «estromesse dall'area di copertura delgiudicato implicito» ( v. la citata sentenza n. 24172/2025 pag. 31/32motivazione) e quindi il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi nonpuò essere neutralizzato per effetto della mancata proposizionedell’impugnazione, né dell’omessa riproposizione ai sensi dell’art. 346c.p.c. Dal che si trae la conclusione che l’omessa proposizionedell’appello incidentale da parte del Comune non impediva alla Cortedistrettuale di rilevare l’abusivo frazionamento del credito, questione cheperaltro può rilevarsi anche d’ufficio, purché sottoposta al contraddittoriodelle parti (Cass. sez. un. 19/3/2025 n. 7299).2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta la nullità dellasentenza per violazione degli artt. 111 Cost. e 132, II comma, n. 4, c.p.c.La parte ricorrente deduce che nella specie si trattava di diritti di creditoseparati e distinti e quindi non sussisteva obbligo di unicità di azione.Lamenta che sul punto la Corte d’appello abbia reso motivazione illogicaed apparente, dal momento che, dopo aver riconosciuto la diversità deidue crediti, ha invocato l’applicazione del principio espresso dalla SupremaCorte con la sentenza n. 4090/2017 nel presupposto che detti diversicrediti fossero comunque riferibili ad un'unica vicenda sostanziale, senzaperò in alcun modo verificare la sussistenza degli elementi indicati dallasentenza a Sezioni Unite della Suprema Corte per il ricorrere dell’obbligodi unicità di azione, quali la possibilità di iscrivere le pretese creditorie nelmedesimo ambito oggettivo di un possibile giudicato, ovvero l’impossibilitàdi essere accertate separatamente se non a costo di una duplicazione didell’identica vicenda sostanziale.3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ex art. 360 c.p.c., n. 3 laviolazione e falsa applicazione degli artt. 2, 24 e 111 Cost., e degli artt.1175 e 1375 c.c. ed art. 115 c.p.c. Parte ricorrente lamenta che non siastato valutato in relazione al preteso abuso del processo l'elementoNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026soggettivo né lo stato del procedimento per la preclusione della possibilitàdi cumulo oggettivo ex art. 104 c.p.c., avendo la Corte di appello: a)omesso di valutare la sussistenza dell’elemento soggettivo della mala fedeprocessuale in capo al creditore che ha scelto di tutelare il proprio dirittocon due azioni separate; b) omesso di considerare che la impossibilità dicumulare ex art. 104 c.p.c. l’azione dichiarata improponibile con quella giàavviata per il primo credito, con il risultato di applicare una sanzionesproporzionata rispetto alla condotta imputata.4.-Con il quarto motivo del ricorso si lamenta l'erronea valutazione inordine alla ragione addotta a supporto del frazionamento del credito esegnatamente la valutazione ex post della condotta del debitore; la sceltaprocessuale era da valutare ex ante anche alla luce dello stato dell’altroprocedimento ancora nella fase di merito in ragione della maggiorecomplessità. Si lamenta la illogicità della motivazione, nella parte in cui laCorte d’appello ha valutato infondata la motivazione addotta dal creditorea giustificazione della scelta processuale di agire in due azioni separate,fondando la sua decisione su elementi emersi nel corso del processo e nonsulla base degli elementi a diposizione del creditore ex ante, ovverosia almomento della scelta.5.- I motivi sono fondati.5.1. Il Procuratore generale osserva che si è ormai formato ilgiudicato nel procedimento rispetto al quale è stato formulato un giudiziodi parcellizzazione e quindi la società non potrebbe oggi proporre unadomanda aggiuntiva. Analogamente nelle altre azioni monitorie non sonopiù possibili integrazioni che possano riassorbire la domanda svolta nelpresente procedimento e come affermato dalle Sezioni Unite di questaCorte (sentenza n. 7299/2025) la parcellizzazione del credito, anche seabusiva, non può comportare la perdita del diritto.6.- Risulta dagli atti che la società ha originariamente agito contro ilComune con separati decreti ingiuntivi. In particolare, il decretoNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026ingiuntivo n. 549/2011 (del 18/7/2011) è stato l'oggetto del procedimentotra le stesse parti, relativo alla direzione lavori e project management nelperiodo dal 20 aprile al 9 novembre 2008. Questo procedimento, trattatoalla stessa udienza (14 maggio 2025) in cui è stata resa l’ordinanzainterlocutoria che ha rimesso il presente procedimento alla pubblicaudienza, è stato definito con ordinanza di questa Corte n. 23000/2025,con la quale il ricorso della società avverso la sentenza della Corted'appello di Catania è stato respinto.La causa odierna è invece relativa al decreto ingiuntivo n.1036/2016, ottenuto dalla società per la redazione della perizia diassestamento finale e contabilizzazione dei lavori stralciati.7.- Deve quindi ribadirsi, in conformità all’orientamento espresso dalleSezioni Unite con sentenza n. 7299/2025, pubblicata in data 19 marzo2025, che sebbene l’abusivo frazionamento del credito costituisca uninutile ingiustificato dispendio dell'attività processuale -salva lasussistenza di un interesse apprezzabile- che comporta la improponibilitàdella domanda, deve restare impregiudicato il diritto alla suariproposizione unitaria. Ciò significa che ove la riproposizione unitaria nonsia possibile, il giudice deve esaminare la domanda, anche seabusivamente frazionata, tenendo conto del comportamento scorretto aifini delle spese di lite.7.1.- In particolare le Sezioni Unite nella citata sentenza osservanoche «se, analizzata la questione in contraddittorio, il giudice ritenga ditrovarsi di fronte ad un abusivo frazionamento della pretesa creditoria,deve innanzitutto verificare se sia possibile l’impiego degli strumenti messia disposizione dal codice di rito per convogliare la decisione sull’interapretesa dinanzi a sé, quali la riunione ex art. 274 c.p.c. se pendonodinanzi ad uno stesso ufficio giudiziario. A tal proposito, questa Corte hagià affermato la necessità di disporre la riunione anche in sede dilegittimità, ove solo in questa sede emerga un ingiustificato frazionamentoNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026soggettivo delle azioni in giudizio, con la sentenza n. 9488 del 2014;quindi, deve procedere a verificare se la parte abbia agito mossa dainteresse oggettivo all’accertamento separato, laddove l’interesseoggettivo deve intendersi come un interesse non di mero fatto ma ritenutomeritevole di tutela dall’ordinamento. A questo proposito, deve ritenersiche l’aver a disposizione la prova privilegiata che consente l’accesso aduna tutela più veloce o a contraddittorio differito solo per una parte delcredito possa integrare di per sé un interesse meritevole di tutela, nonpotendosi arrivare all’eccesso di affermare che gli strumenti alternativi dipiù rapida soddisfazione dei crediti predisposti dall’ordinamento siano inogni caso preclusi quando i crediti si iscrivano in un unico rapporto nelsenso anzidetto» ed ancora le Sezioni Unite hanno osservato che «ilgiudice deve in ogni caso motivare, sulla sussistenza o l’insussistenza diun interesse che giustifichi il frazionamento della domanda; qualoraritenga abusivo il frazionamento, dovrà di regola pronunciarel’improponibilità della domanda, con la precisazione che si tratta dipronuncia solo in rito, il che non osta alla proponibilità della domandanella sua interezza; qualora, infine, accerti che non si tratterebbe di unapronuncia solo in rito, perché la domanda non sarebbe più riproponibileunitariamente in un diverso giudizio, il giudice deve pronunciarsiugualmente sul merito della pretesa, anche se ritenga la domandaabusivamente frazionata, potendo sanzionare in questi casi ilcomportamento del creditore, non conforme ai doveri di lealtà e probitàprocessuale, mediante la regolamentazione delle spese di lite, fino a porlea carico, con valutazione discrezionale motivata ex artt. 88 e 92 c.p.c., intutto o in parte a carico del creditore la cui domanda sia stata accolta».8.- [OSCURATO:PERSONA] d’appello, che ha pronunciato in un momento in cui laquestione era ancora discussa in giurisprudenza, tanto da richiedere ilsuccessivo intervento delle Sezioni Unite, ha dichiarato improponibile ladomanda attenendosi a principi eccessivamente formali, perché haNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026omesso di verificare se la sussistenza di un interesse al frazionamentoemergesse di per sé dagli atti del giudizio e dalle complessive allegazionidella parte, limitandosi a valutare che «la mera diversa entità dei creditioggetto dei due processi costituisce elemento del tutto trascurabile, nonoggettivamente apprezzabile»; di contro, avrebbe dovuto tenere contonon solo della entità dei crediti, ma anche della dedotta diversacomplessità dei procedimenti separatamente azionati, nonché della attivitàistruttoria richiesta nell’uno e nell’altro giudizio.Deve qui ricordarsi che l’abusivo frazionamento emerge non già peril fatto in sé che le domande vengano proposte separatamente, maquando ciò comporta un accertamento separato che si traduce in inutile eingiustificato dispendio di attività processuale; particolare rilievo assumequindi la circostanza che le domande richiedano accertamentisovrapponibili, con duplicazione di attività istruttoria, e che si rischi diprodurre giudicati contrastanti se decise separatamente. Di contro, puòapprezzarsi quale interesse al frazionamento la possibilità di ottenere unatutela più veloce per una parte del credito.Dopo avere accertato, in base ai criteri sopra indicati, l’effettivoabusivo frazionamento del credito, il Giudice d’appello avrebbe dovutoverificare se la domanda fosse riproponibile in maniera unitaria, o se ciòfosse precluso, con la conseguenza che la parte avrebbe, per effettodella pronuncia di improponibilità, sostanzialmente perduto il diritto, il cheè una sanzione del tutto sproporzionata per un comportamentoprocessuale scorretto. Le regole di rito e le forme vanno intese edapplicate non come valore assoluto, ma in funzione dello scopo diconseguire una decisione di merito in tempi ragionevoli, e di attuare unabuona amministrazione della giustizia, senza precludere il diritto diaccesso ad un giusto processo. Il giudice, pertanto, ove rilevi che per ladomanda abusivamente frazionata non è possibile una riproposizioneunitaria, deve pronunciarsi nel merito, sanzionando il comportamentoNumero registro generale 2295/2024Numero sezionale 461/2026Numero di raccolta generale 16563/2026Data pubblicazione 27/05/2026scorretto mediante la regolamentazione delle spese di lite, ma solo se ilcomportamento della parte, valutati tutti gli elementi che emergono daglicomportato un inutile e ingiustificato dispendio di attività processuale.Ne consegue il rigetto del primo motivo del ricorso e in accoglimentoper quanto di ragione dei restanti motivi la cassazione della sentenzaimpugnata e il rinvio alla Corte d'appello di Catania in diversacomposizione per un nuovo esame attenendosi ai principi di cui ai punti 7e 8 della presente sentenza. Il giudice del rinvio provvederà altresì sullespese di lite anche per il giudizio di legittimità. P.Q.MRigetta il primo motivo del ricorso accoglie per quanto di ragione i restantimotivi, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello diCatania in diversa composizione per un nuovo esame per la liquidazionedelle spese anche del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29/01/2026.Il Consigliere est. Il PresidenteRita Elvira A. [OSCURATO:PERSONA]