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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 gennaio 2023

Cassazione n. 06096/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 21 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 21 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen.

Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta, peraltro genericamente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per entrambi i delitti a lei ascritti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi, dal giudice di merito, che in particolare a pagina 1 della sentenza impugnata ha logicamente dedotto la colpevolezza per la ricettazione dal rinvenimento nella diponibilità della prevenuta dei prodotti contraffatti in assenza di alcun documento giustificativo del loro acquisto, nonché dalle modalità della detezione e della vendita, e sottolineato l'irrilevanza della grossolanità del falso ai fini dell'esclusione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/06/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza in data 21 giugno 2022, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Roma, in data 21 febbraio 2019, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione ai reati di cui agli artt. 648 e 474 cod. pen. Rilevato che l'unico motivo di ricorso, che contesta, peraltro genericamente, un vizio di motivazione in ordine all'affermazione di penale responsabilità dell'imputata per entrambi i delitti a lei ascritti, risulta meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, avverso i quali il ricorrente omette di confrontarsi, dal giudice di merito, che in particolare a pagina 1 della sentenza impugnata ha logicamente dedotto la colpevolezza per la ricettazione dal rinvenimento nella diponibilità della prevenuta dei prodotti contraffatti in assenza di alcun documento giustificativo del loro acquisto, nonché dalle modalità della detezione e della vendita, e sottolineato l'irrilevanza della grossolanità del falso ai fini dell'esclusione del delitto di cui all'art. 474 cod. pen.; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di eum tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 gennaio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 06096/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris