CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 21 maggio 2026
Cassazione n. 15489/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
TANICO e [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al ricorso;- ricorrente -controdifeso dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA] per procura incalce al controricorso;- controricorrente -avverso la SENTENZA N. 591/2025 della CORTE D’APPELLO DIROMA, depositata il 29/1/2025;udita la relazione della causa svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] nell’adunanza in camera di consiglio del29/4/20261.1. La corte d’appello, con la sentenza in epigrafe, inaccoglimento dell’appello proposto dal [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., dichiarato con sentenza del 4/2/2015, ed in riformadell’impugnata ordinanza, ha accolto la domanda proposta dalloNumero registro generale 6527/2025Nu2m ero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/2026stesso “ex art. 2043 c.c.” ed ha, per l’effetto, condannato ilconvenuto [OSCURATO:PERSONA] a restituire al Fallimento l’importo di€. 300.000,00, dallo stesso percepito in forza dell’assegno diconto corrente bancario n. 0000146001-11, tratto sulla BancaBarclays a firma Unisu ed intestato a [OSCURATO:PERSONA], perl’importo di €. 300.000,00, riferibile alla vendita effettuata infavore dell’[OSCURATO:PERSONA], oltre rivalutazione edinteressi legali dal momento della percezione di tale importo finoal soddisfo.1.2. La corte, in particolare, dopo aver affermato che “ilcuratore, il quale agisca in giudizio per la restituzione di unasomma di denaro, che assuma corrisposta indebitamente inepoca antecedente all’apertura della procedura concorsuale, nonagisce in sostituzione dei creditori al fine della ricostituzione delpatrimonio originario del fallito, e cioè nella veste di terzo, maesercita un’azione trovata nel patrimonio del fallito medesimo,come avente causa di questo, ponendosi nella stessa posizionesostanziale e processuale del fallito, quale sarebbe stata anchese il fallimento non fosse stato dichiarato”, ha, innanzitutto,rilevato, in fatto, che: - [OSCURATO:PERSONA], nella qualità diamministratore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., aveva vendutola frequenza radio 89.100 alla [OSCURATO:PERSONA]; - lostesso aveva, quindi, redatto, in nome e per conto della [OSCURATO:SOCIETA]., “un’autorizzazione ad intestare l’assegnobancario di €. 300.000,00 … in favore di [OSCURATO:PERSONA] inqualità di amministratore unico”; - il Nicolanti, quindi, nelmaggio 2011, ha provveduto ad incassare in proprio e sulproprio conto corrente bancario l’assegno di €. 300.000,00,ovvero il prezzo della vendita della frequenza radio 89.100.1.3. La corte, quindi, dopo aver affermato che ildimostrato in giudizio: - “la vendita della frequenza radioRic. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 6527/2025Nu3m ero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/202689.100, di proprietà ed intestata al [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.,all’[OSCURATO:PERSONA]”; - “l’incasso della somma da partedel Nicolanti in proprio e sul proprio conto personale”; ha, insostanza, ritenuto che, contrariamente a quanto affermato daltribunale, era emersa “la sussistenza di un comportamentodistrattivo in capo all’amministratore del [OSCURATO:PERSONA].r.l. (il Nicolanti), che, di fatto, ha disposto in proprio dellesomme pacificamente appartenenti alla società poi fallita”.1.4. Le fotocopie solo parzialmente leggibili del contocorrente della società fallita, ha aggiunto la corte, non possonoessere, del resto, ritenute idonee a dimostrare la legittimità delcomportamento del Nicolanti, che secondo il tribunale avevacomunque restituito la somma a suo tempo distratta: - intanto,“gli estratti conto dovevano appartenere al [OSCURATO:PERSONA].r.l. e far parte della documentazione che in concreto non è maistata consegnata dal Nicolanti alla procedura fallimentare,secondo quanto dalla stessa rappresentato, per la ricostruzionedella vicenda patrimoniale e contabile della società fallita”; -“dalla lettura degli estratti conto”, comunque, “risultano esserestati evidenziati i seguenti pagamenti con annesse dicituretestuali: 50.000,00 € finanziamento socio; 50.000,00 € accontocontratto; 60.000,00 € acconto socio; 100.000,00 € per atti;40.000,00 € restituzione acconti da amministratore”; - “talioperazioni, in relazione alla specifica causale in esse indicate”,tuttavia, non risultano, come appare del tutto evidente,“riconducibili alla restituzione del prezzo percepito dal Nicolantiin proprio per la vendita della frequenza radio FM 89.100all’[OSCURATO:PERSONA]”; - “le fotocopie degli estratti contoprodotte” erano, del resto, ”prive di qualunque attestazione diconformità e non attendibili, e seppur eventualmenteappartenenti al [OSCURATO:PERSONA] srl, non erano mai stateconsegnate alla procedura fallimentare, e quindi prive di alcunRic. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 6527/2025Nu4m ero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/2026riscontro oggettivo”, e quindi, come detto, “riproducevanorapporti finanziari tra il Nicolanti e la società fallita che nullaavevano a che vedere con la restituzione degli importi percepiti”.1.5. La corte ha, quindi, affermato che, “a fronte di taliemergenze documentali, idonee a dimostrare la distrazione dellasomma di denaro che doveva essere incassata dalla società, ela conseguente illecita ed illegittima appropriazione di talesomma da parte della persona fisica del Nicolanti, quest’ultimo… non è stato in grado di fornire una prova documentale univocaidonea a dimostrare l’avvenuta restituzione alla societàdell’importo di € 300.000,00, posto che la prova documentaleofferta dal Nicolanti riguarda trasferimenti in denaro relativi arapporti di altra natura e di altro genere tra il Nicolanti e lasocietà fallita [OSCURATO:PERSONA] srl”.1.6. La corte, di conseguenza, ha ritenuto che: - “inassenza di prova circa l’avvenuta restituzione delle sommepercepite dal Nicolanti, anche tenendo conto di quanto previstodall’art. 2697 c.c., essendo onere del convenuto, una voltaprovata dall’attore la sottrazione delle somme dalle casse dellasocietà, dimostrarne positivamente la restituzione”, la domandaproposta dal Fallimento appellante “ex art. 2043 c.c.” dovevaessere accolta; - [OSCURATO:PERSONA] doveva essere, diconseguenza, condannato alla “restituzione in favore dellaCuratela … dell’importo di € 300.000,00 percepito a titolopersonale con assegno di conto corrente bancario n.0000146001-11 tratto sulla [OSCURATO:PERSONA] a firma Unisuintestato al … [OSCURATO:PERSONA], emesso in Roma il 05/2011,riferibile alla vendita effettuata in favore dell’Università NicolòCusano” della “frequenza della quale era titolare la societàfallita, oltre rivalutazione dalla data della ricezione dell’importosino al soddisfo …” e “interessi legali sull’importo originariorivalutato anno per anno”.Ric. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 6527/2025Nu5m ero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/20261.7. [OSCURATO:PERSONA], con ricorso notificato il 25/3/2025,poi illustrato da memoria, ha chiesto, per tre motivi, lacassazione della sentenza.1.8. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE2.1. Con il primo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 4 c.p.c.,ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per avere la corted’appello accolto la domanda risarcitoria proposta dal Fallimentoa norma dell’art. 2043 c.c. ed ha, pertanto, condannato ilconvenuto a restituire al Fallimento stesso la somma di €.300.000,00, oltre rivalutazione e interessi, omettendo, tuttavia,di pronunciarsi sull’eccezione di prescrizione di tale diritto che ilconvenuto aveva ritualmente sollevato nella comparsa dicostituzione e risposta nel giudizio di primo grado (“… ècertamente prescritta l’azione risarcitoria ex art. 2043 c.c.proposta in via subordinata, in quanto anche essa soggetta altermine quinquennale ex art. 2947 c.c.”) ed, in seguito,riproposto, a norma dell’art. 346 c.p.c., nella comparsa dicostituzione nel giudizio di appello (“si ribadisce anche in questasede che l’azione in questione si prescrive in 5 anni dalla datadell’atto, a prescindere dalla circostanza che il creditore ne fossea conoscenza” sul rilievo che “… tra il pagamento contestato,avvenuto … nel maggio 2011 e l’avvio del presente giudizio sonodecorsi oltre 7 anni con conseguente prescrizione dell’azioneintrapresa”).2.2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata,il ricorrente, lamentando l’omesso esame circa un fatto decisivoper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall’art. 360 n. 5 c.p.c., nonché la violazione e la falsaapplicazione degli artt. 2941, 2942 e/o 2947 c.c., in relazioneall’art. 360 n. 3 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaRic. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 6527/2025Nu6m ero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/2026parte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda propostadal Fallimento a norma dell’art. 2043 c.c., omettendo, tuttavia,di considerare, a fronte dell’atto introduttivo del giudizio che ilinerzia del Fallimento nell’esercizio del diritto al risarcimento deldanno rispetto ad un preteso fatto illecito che sarebbe occorsonel maggio 2011, sia il decorso di oltre cinque anni dal fattoritenuto illecito senza che la prescrizione sia mai stata inprecedenza interrotta.2.3. Il primo motivo è fondato, con assorbimento delsecondo.2.4. La sentenza impugnata, infatti, ha espressamentestatuito l’accoglimento della domanda proposta dal Fallimento“ex art. 2043 c.c.” in ragione del “comportamento distrattivo”posto in essere dal convenuto, “che, di fatto, ha disposto inproprio delle somme pacificamente appartenenti alla società poifallita”.2.5. Il diritto azionato dal Fallimento, che la corted’appello ha (evidentemente) accertato, è costituito, dunque,dalla pretesa (già acquisita al patrimonio della società poi fallitae dal curatore del suo fallimento poi gestita ai sensi degli artt.31, comma 1°, 42, comma 1°, 43, comma 1°, e 104-ter, comma2°, lett. c, l.fall.) avente ad oggetto il risarcimento dei danniconseguenti all’atto illecito extracontrattuale che il convenutoha commesso in pregiudizio della stessa.2.6. La corte d’appello, tuttavia, pur avendo cosìpronunciato, ha, per contro, del tutto omesso di pronunciarsisull’eccezione di prescrizione quinquennale (ivi compresa,evidentemente, la questione relativa alla sua eventualedecorrenza sin dall’atto distrattivo, come sostiene il convenuto,ovvero solo dalla sentenza dichiarativa di fallimento, comeafferma il curatore) che il convenuto, a norma dell’art. 2947Ric. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 6527/2025Nu7m ero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/2026c.c., aveva ritualmente sollevato nel giudizio di primo grado e,altrettanto ritualmente, riproposto, a norma dell’art. 346 c.p.c.,nella comparsa di costituzione nel giudizio d’appello.2.7. Non può, infatti, condividersi quanto dedotto, sulpunto, dal Fallimento controricorrente: lì dove, in particolare,ha eccepito che il tribunale, nell’ordinanza con la quale ha decisoil giudizio di primo grado, aveva rigettato la domanda propostadal Fallimento “sul presupposto che il resistente avesserestituito le somme prima della dichiarazione di fallimento,ritenendo pertanto assorbita la questione relativa allaprescrizione dalla mancanza di condotte distrattive e illecite daparte del Nicolanti”, e che, di conseguenza, a fronte dell’appelloavverso tale ordinanza da parte del Fallimento, l’appellato, “perriproporre le proprie eccezioni di prescrizione”, “avrebbe dovutoa propria volta proporre appello incidentale, chiedendo nel casodi riforma della sentenza di primo grado la pronuncia in ordinealle eccezioni di prescrizione formulate”.2.8. La statuizione con la quale il tribunale ha rigettatola domanda (di risarcimento del danno da illecito contrattuale)proposta dal Fallimento in ragione della (dedotta) restituzionedella somma a suo tempo distratta non implica, in effetti, inalcun modo il rigetto implicito dell’eccezione di prescrizione(estintiva) dell’azione in questione.2.9. In tema di impugnazioni, solo qualora un’eccezionedi merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso ochiaramente ed inequivocamente, la valutazione diinfondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della suacognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quantoall’esito finale della lite, esige la proposizione del gravameincidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievoofficioso ex art. 345, comma 2°, c.p.c. (per il giudicato internoRic. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero r8eg istro generale 6527/2025Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/2026formatosi ai sensi dell’art. 329, comma 2°, c.p.c.), né sufficientela mera riproposizione: la quale, invece, è utilizzabile e daeffettuarsi in modo espresso tutte le volte in cui (come,appunto, nel caso in esame) quella eccezione non sia stataoggetto di alcun esame, né diretto né indiretto, ad opera delgiudice di prime cure (Cass. SU n. 11799 del 2017).2.10. Ripetendo il concetto, solo nel caso in cui l’eccezione(di prescrizione) sia stata respinta in primo grado, in modoespresso o attraverso un’enunciazione indiretta che nesottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione diinfondatezza, la devoluzione al giudice d’appello della suacognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quantoall’esito finale della lite, richiede la proposizione di gravameincidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione, aisensi dell’art. 346 c.p.c., utilizzabile solo quando (come,appunto, nel caso in esame) l’eccezione non sia stata oggetto dialcun esame, diretto o indiretto, ad opera del giudice di primecure (Cass. n. 9505 del 2024).2.11. Le parti del processo di impugnazione, dunque, persottrarsi alla presunzione di rinuncia (al di fuori delle ipotesi incui le domande e le eccezioni sono state esaminate e rigettate,anche implicitamente, dal primo giudice, per le quali ènecessario proporre appello incidentale ex art. 343 c.p.c.), sonotenute soltanto a riproporre, ai sensi dell’art. 346 c.p.c., ledomande e le eccezioni non accolte in primo grado in quantorimaste assorbite (Cass. SU n. 7940 del 2019).2.12. Quanto al resto, non può che ribadirsi come il viziodi nullità della sentenza previsto dall’art. 112 c.p.c. può esserededotto, in sede di legittimità, anche nel caso in cui il giudiceometta di pronunciarsi su una eccezione, se (come nel caso inesame) risulti, da un lato, che al giudice del merito sia statarivolta un’eccezione ritualmente ed inequivocamente formulata,Ric. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero r9eg istro generale 6527/2025Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/2026per la quale la pronuncia omessa si sia resa (a frontedell’accoglimento della domanda, evidentemente) necessaria edineludibile, e, dall’altro, che la relativa deduzione sia statapuntualmente riportata, nei suoi esatti termini (e nongenericamente ovvero per riassunto del loro contenuto), nelricorso per cassazione, con l’indicazione specifica, altresì,dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza in cui sia stataproposta, onde consentire al giudice (come, nella specie, èrimasto incontestato: né, del resto, è contestabile) diverificarne, innanzitutto, la ritualità e la tempestività ed, insecondo luogo, la decisività della questione prospettata (cfr.Cass. n. 3845 del 2018, in motiv.).2.13. Con il terzo motivo, il ricorrente, lamentando laviolazione o la falsa applicazione degli artt. 2712 e/o 2719 c.c.e/o art. 157, comma 2°, c.p.c., e/o comunque degli artt. 115,116 e/o 702-bis e/o 702-ter c.p.c., in relazione all’art. 360 n. 3e/o n. 4 e n. 5 c.p.c., ha censurato la sentenza impugnata nellaparte in cui la corte d’appello ha accolto la domanda propostadal Fallimento a norma dell’art. 2043 c.c. sul rilievo che ilconvenuto non aveva fornito alcuna prova documentaleunivocamente idonea a dimostrare l’avvenuta restituzione allasocietà dell’importo di €. 300.000,00, omettendo, per contro, diconsiderare che: - la documentazione prodotta in giudizio dalconvenuto formava piena prova dei fatti e delle coserappresentate per non essere stata disconosciuta dal Fallimentonei termini di legge; - il Fallimento non aveva operato alcunaspecifica e tempestive contestazione della documentazioneprodotta in giudizio dal convenuto; - la corretta valutazionedelle prove avrebbe dovuto, per contro, indurre a ritenere cheil convenuto aveva assolto l’onere probatorio a suo carico,avendo dato prova, attraverso la documentazione prodotta “subdoc. 2 alla comparsa di costituzione e risposta” e “non …Ric. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero1 re0g istro generale 6527/2025Numero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/2026contestata dal Fallimento nei termini di legge”, di aver restituitoalla società le somme in questione.2.14. Il motivo è inammissibile. Il ricorrente, in effetti, hadedotto vizi di violazione di norme di legge sostanziale eprocessuale ma, nella sostanza, ha lamentato l’erronearicognizione dei fatti materiali che, alla luce delle prove raccolte,hanno operato i giudici di merito, lì dove, in particolare, questi,ad onta delle asserite emergenze delle stesse, hanno ritenutoche il convenuto non aveva restituito alla società poi fallita,prima della sentenza dichiarativa, la somma incamerata.2.15. Si tratta, tuttavia, di un sindacato che, a frontedell’art. 360 n. 5 c.p.c., nel testo in vigore ratione temporis,risulta percorribile soltanto qualora (a differenza di quanto èaccaduto nel caso in esame) il ricorrente denunci in modospecifico che il giudice di merito abbia del tutto omesso l’esame(e cioè la “percezione”) di un fatto controverso, principale osecondario, che, se esaminato, sarebbe stato decisivo ai fini diuna diversa ricostruzione della fattispecie concreta, sempreche: - tale fatto sia stato dedotto in modo chiaro, e cioè (comeimposto dagli artt. 366 n. 6 e 369 n. 4 c.p.c.) mediantel’indicazione dell’atto processuale dal quale risulti la suaemergenza istruttoria e la riproduzione in ricorso (almeno neisuoi termini essenziali) di tale emergenza; - il vizio non sia statodedotto in termini di omessa valutazione di una risultanzaistruttoria, la quale non integra di per sé il vizio di omessoesame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante incausa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanzeprobatorie (Cass. SU n. 8053 e 8054 del 2014, per come ripresein motivazione anche da Cass. SU n. 1785 del 2018).2.16. La corte d’appello, dopo aver valutato le proveraccolte in giudizio, ha ritenuto, prendendo così in esame i fattiRic. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 6527/20251Nu1m ero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/2026rilevanti ai fini della decisione sulla domanda proposta daldalla società poi fallita in ragione della accertata distrazionedelle somma di sua spettanza ma indebitamente incamerate dalsuo amministratore unico) e indicando le ragioni delconvincimento espresso in ordine agli stessi in modonient’affatto apparente, perplesso o contraddittorio, che ilconvenuto non aveva provveduto, prima della dichiarazione difallimento della società, a restituire a quest’ultima la sommaincassata.2.17. Ed una volta ritenuto, in fatto (con apprezzamentonon utilmente censurato con l’espresso rilievo che il giudice dimerito avrebbe, in tale sede, del tutto omesso di valutare unoo più fatti storici controversi e decisivi nonostante la loroemergenza, doverosamente esposta in ricorso, dagli atti delgiudizio), che la somma indebitamente incassata dal convenutonon era stata restituita alla società poi fallita, non si presta,evidentemente, a censure, per violazione (o falsa applicazione)di norme di legge, la decisione che la stessa corte d’appello haconseguentemente assunto, e cioè l’accertamento dell’avvenutocompimento da parte del convenuto di un atto non solodistrattivo, ma anche dannoso per il patrimonio della società poifallita.3. Il ricorso, nei limiti in precedenza esposti, dev’essere,dunque, accolto e, per il resto, respinto: e la sentenzaimpugnata, per l’effetto, cassata con rinvio, per un nuovoesame, alla corte d’appello di Roma che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio. P.Q.MLa Corte così provvede: accoglie il primo motivo di ricorso,assorbito il secondo e respinto il terzo; cassa, in relazione alRic. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026Numero registro generale 6527/20251Nu2m ero sezionale 1974/2026Numero di raccolta generale 15489/2026Data pubblicazione 21/05/2026motivo accolto, la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovoesame, alla cote d’appello di Roma che, in differentecomposizione, provvederà anche sulle spese del presentegiudizio.Così deciso a Roma, nella Camera di consiglio della PrimaSezione Civile, il 29 aprile 2026.Il PresidenteRic. 2025 n. 6527 - Sez. 1 – CC del 29 aprile 2026