CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 marzo 2025
Cassazione n. 26206/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2024 del TRIBUNALE di VICENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen. per i reati allo stesso ascritti, che ha altresì disposto, ai sensi degli artt. 85 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e 240-bis cod. pen., la confisca per sproporzione della somma di denaro oggetto di sequestro probatorio. Ritenuto che i motivi proposti (Erronea applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. in riferimento all'art. 337 cod. pen; nonché dell'art. 253 cod. proc. pen. in ordine alla disposta confisca) sono inammissibili: il primo, perché a norma dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 103/2017, recante Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e all'ordinamento penitenziario, entrata in vigore il 3/8/2017, il ricorso avverso la sentenza di patteggiamento può essere proposto solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza, casi nei quali non rientra il vizio denunciato; il secondo, perché il Giudice ha fatto corretta applicazione delle norme di cui agli artt. 85 d.P.R. 309/90 e 240-bis cod. pen., adeguatamente evidenziando (p. 3 sent. impugnata) le ragioni del provvedimento; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 25 marzo 2025 Il Consigliere estensore Il Presidente