CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 maggio 2023
Cassazione n. 21849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 17020/2016 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa, come da procura speciale in atti, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) –ricorrente – Contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con Oggetto: cessione di azienda –IVA -sanzioni Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 (PEC: [OSCURATO:EMAIL]) -controricorrente - Avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] del Lazio n. 3119/40/16 depositata il 19/05/2016 e non notificata; Udita la relazione della causa svolta all’udienza pubblica del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal [OSCURATO:PERSONA]; Udite le conclusioni del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. impugnava l'avviso di accertamento notificatole ai fini iva per l'anno 2006 a seguito della qualificazione di una serie di cessioni e locazioni aventi per oggetto autocarri come trasferimento di complessa aziendale soggetta a imposta proporzionale di registro. L'Amministrazione finanziaria riteneva, in sintesi, che gli atti sottoposti a controllo intercorsi tra la società [OSCURATO:SOCIETA]. e la società Tom trans s.r.l. in quanto qualificati come cessione di azienda non dovevano essere sottoposti ad iva e conseguentemente tali importi, oggetto di detrazione da parte della ricorrente, andavano recuperati a tassazione. La CTP accoglieva il ricorso; appellava l'Ufficio. Con la pronuncia impugnata il giudice dell'appello ha ritenuto, dopo aver esaminato la composizione della compagine sociale della società [OSCURATO:SOCIETA]. e della società Tom trans s.r.l. e il risultato finale raggiunto dei contraenti, che l'intera operazione era stata posta in essere per consentire ad altro soggetto di svolgere la stessa attività di autotrasporto del cedente il che si traduceva nella cessione di un ramo di azienda. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] riteneva poi di alcun rilievo ai fini del decidere la circostanza che la [OSCURATO:SOCIETA]. avesse continuato a svolgere la propria attività anche se in misura ridotta e prendendo in locazione gli autocarri; tanto più che, come risultava accertato nel PVC redatto dalla Guardia di Finanza che aveva proceduto a controllo, il soggetto cedente rimaneva a “curare” i clienti cosiddetti locali mentre la maggior parte della clientela ulteriore, costituita da quelli non locali, era presa in carico dalla cessionaria. In forza di tali considerazioni il giudice dell'impugnazione accoglieva il gravame dell'[OSCURATO:PERSONA]. Ricorre a questa Corte la società [OSCURATO:PERSONA] s.r .l. con quattro motivi; resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il primo motivo denuncia la nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 111 Cost. tutti in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice di secondo grado mancato di pronunciarsi sull'eccezione proposta in primo grado e ribadita in appello relativa alla mancata allegazione all'atto di gravame della delega conferita dal direttore dell'ufficio al funzionario che ha sottoscritto l'appello. Il motivo è infondato per plurime ragioni. In primo luogo, va ricordato che per giurisprudenza costante di questa Corte (si vedano in tema, tra plurime statuizioni, sia Cass. Sez.3, Sentenza n. 25154 del 11/10/2018 sia Cass. Sez.3, Sentenza n. del 15/04/2018 ) ove sia denunciato il vizio diomessa pronunzia , esso è conf igurabile solo nel caso di mancato esame diquestioni di merito, e non anche di eccezioni pregiudiziali di rito, come quella qui dedotta. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA], con riferimento al profilo relativo alla delega, questo Giudice di Legittimità ha più volte chiarito (in argomento Cass. Sez.5, Ordinanza n. 20599 del 19/07/2021) che in tema di processo tributario, la sottoscrizione dell'atto diappello, pur non competendo ad un qualsiasi funzionario sprovvisto di specificadelega da parte del titolare dell'Ufficio, deve ritenersi validamente apposta quando proviene dal funzionario preposto al reparto competente, poiché la delega da parte del titolare dell'Ufficiopuò essere legittimamente conferita in via generale mediante la preposizione del funzionario ad un settore dell'Ufficiocon competenze specifiche (nella specie al capo dell'ufficiolegale). Più specificamente ancora, si è puntualizzato che (Cass. Sez.5, Sentenza n. 27570 del 30/10/2018) nei gradi di merit o del processo tributario gli uffici periferici dell'Agenzia delle Entrate, secondo quanto previsto dalle norme del regolamento di amministrazione n. 4 del 2000, adottato ai sensi dell'art. 66 del d. Lgs. n. 300 del 1999, sono legittimati direttamente alla partecipazione al giudizio e possono essere rappresentati sia dal direttore, sia da altro soggetto delegato, anche ove non sia esibita in favore di quest'ultimo una specifica delega, salvo che non sia eccepita e provata la non appartenenza del sottoscrittore all'ufficio, dovendosi altrimenti presumere che l'atto provenga dallo stesso e ne esprima la volontà. Il secondo motivo si incentra sulla omessa pronuncia in ordine alle eccezioni sollevate dalla società contribuente; violazione dell’art.112 c.p.c., dell’art. 36 del d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere la CTR omesso di esprimersi in ordine alla violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2555 c.c. e dell’art. 20 del d.P.R. n. 131 del 1986, erroneamente ritenendo l’operazione oggetto di contestazione costituente cessione di ramo d'azienda Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] quindi assoggettabile imposta di registro e non ad iva, con pedissequo recupero dell’iva detratta da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., cessionario dei beni trasferiti. Il motivo è inammissibile. Esso, nel suo concreto articolarsi, contesta l’interpretazione delle circostanze di fatto (la continuazione dell’attività da parte della [OSCURATO:SOCIETA].; il mancato subentro della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.; il mancato trasferimento dei dipendenti e dei crediti) che hanno fatto ritenere alla CTR sussistente una cessione d’azienda, a fronte della prova contraria – che sostiene esser stata fornita – in ordine alla mancata cessazione dell’attività da parte della cedente [OSCURATO:SOCIETA]. Il terzo motivo si duole della insufficiente ed erronea valutazione degli elementi forniti dalla società ricorrente per contestare l’asserita cessione di azienda; dell’omessa pronuncia sulle eccezioni sollevate dalla società ricorrente; di nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 36 d. Lgs. n. 546 del 1992, dell’art. 118 disp. att. ne c.p.c. e dell’art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c. 1 n. 4 c.p.c. per avere il giudice dell’appello mancato di valutare e pronunciarsi su quanto espressamente dedotto e illustrato dalla contribuente. Il motivo è infondato. Invero, in primo luogo va osservato che le circostanze delle quale a pagg. 14 e 15 del ricorso si lamenta il mancato esame sono state in realtà considerate dalla CTR, nel contesto complessivo dell’esame fattuale che le competeva. Secondariamente, il motivo nel suo concreto enunciato si appunta sull’avere erroneamente la CTR mancato di apprezzare, valutando il materiale istruttorio in atti, ai fini della prova favorevole alla società contribuente, il rilievo assunto dalla continuazione dell’attività d’impresa da parte della [OSCURATO:SOCIETA]. e dalla successione di una società all’altra in un contesto imprenditoriale Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] soggetto a concessione amministrativa: ciò operando si richiede alla Corte una rivalutazione del merito, qui non consentita (Cass. Sez.1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022) dal momento che i n tema diricorso per cassazione, una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per una erroneavalutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo se si alleghi che quest'ultimo abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, o abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delleprove legali, ovvero abbia considerato come facenti pienaprova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi diprova soggetti invece a valutazione. In ogni caso, (Cass. Sez.5, Ordinanza n. 29730 del 29/12/2020 ) va applicato il principio giurisprudenziale consolidato secondo il quale il giudice di merito è libero di attingere il proprioconvincimento da quelle prove o risultanze di prova che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso, né gli è richiesto di dar conto, nellamotivazione, dell'esame di tutte le allegazioni e prospettazioni delle parti e di tutte le prove acquisite al processo, essendo sufficiente che egli esponga - in maniera concisa ma logicamente adeguata -gli elementi in fatto ed in diritto posti a fondamento della sua decisione e leprove ritenute idonee a confortarla, dovendo reputarsi implicitamente disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo svolto. Infine, il quarto motivo deduce l’applicazione dello ius superveniens quanto alle sanzioni irrogate, all’esito dell’entrata in vigore del d. Lgs. n. 158 del 2015. Il motivo in oggetto è invece fondato. Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA] rilevato in primo luogo che parte ricorrente indica in ricorso alle pagg. 17 e 18 gli elementi di fatto che risultano idonei a far comprendere alla Corte il più mite trattamento che deriverebbe, con ciò dimostrando –anche alla luce della sostanziale adesione sul punto in controricorso da parte dell’Agenzia delle Entrate – l’applicabilità in concreto di unasanzione tributaria inferiore a quella comminata (in argomento si veda quanto precisato da Cass. Sez.6 - 5 , Ordinanza n. del 11/11/2019. Secondariamente, trova qui applicazione la giurisprudenza secondo la quale (Cass. Sez. 5 , Sentenza n. 8716 del 30/03/2021) i n tema disanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal d. Lgs. n. 158 del 2015 e vigente dal 1° gennaio 2016 a norma dell'art. 32 del medesimo d. Lgs. è applicabile retroattivamente in forza del principio del "favor rei", a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato. Conclusivamente, accolto il solo quarto motivo, la sentenza è sul punto cassata con rinvio al giudice dell’appello per nuovo esame di tale profilo del merito. Nel resto il ricorso è rigettato. p.q.m. accoglie il quarto motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata limitatamente al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, sezione stac