CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 13015/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con un unico motivo di ricorso si deduce vizio di motivazioni!, per difformità fra la pena base e quella finale; Ritenuto che il motivo è manifestamente infondato. Risulta evidente che, come chiaramente evincibile dalla lettura del dispositivo della sentenza impul; nata, la pena irrogata è solo quella pecuniaria (euro 2.000,00 di ammenda) 12' che il riferimento in motivazione a pena detentiva costituisce mero refuso che nn ha inciso sulla effettiva determinazione della pena. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escluder a profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle ;pese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammer de. Così deciso, 14/