CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26100/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 25335 /20 22 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]- AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE , in persona del Diret- tore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale delloStato, con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA] , in persona del legale rappresentante pro tempore; –intimata – avversola sentenza della Commissione tributaria regionale del la Lom- bardia,n. 1070 / 26/ 202 2 , depositata il 21 .0 3 .202 2 e non notificata . Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 6 luglio 2023 dal consiglierePierpaolo Gori. Rilevatoche: 1. Con sentenza della Commissione t ributaria regionale della Lom- bardian. 1070 / 26/ 202 2 veniva parzialmente accolto l’appello propo- sto da lla società [OSCURATO:SOCIETA]. e in corrispondenza riformata la sentenza della Commissione t ributaria provinciale di Bergamo n. 584/3/2019depositata il 20.11.2019 , la quale aveva a sua volta ri- gettatoil ricorso introduttivo notificato d alla società all’Agenzia delle EntrateRiscossione avente ad oggetto gli estratti di ruolo di cui al le cartelle di pagamento n. 01920180000549292 / 000 e n. 01920180012855119/000,relative a riprese IVA per gli anni di im- posta2014 e 2015. 2. Secondo la contribuente le cartelle suddette non le sarebbero state ritualmente notificate e dovrebbero pertanto ritenersi illegit- time,avendo la società appreso della loro esistenza solo attraverso gliestratti di ruolo , ragione per la quale la contribuente impugnava congiuntamenteagli estratti di ruolo anche le cartelle , divenute defi- nitive. 3. Al contrario, ADER affermava che la prima cartella era stata cor- rettamente notificata al la società presso il suo domicilio in data 10/03/2018nelle mani di persona addetta alla ricezione "impiegata" edella notifica era stata data notizia ai sensi dell'art icolo 60 d. P . R . 600/73e dell’articolo 26 d. P . R . 602/73 , mentre la seconda cartella erastata ritualmente notificata attraverso la procedura prevista per gli“irreperibili”. 4. A differenza del giudice di prime cure, la CTR riteneva che solo la primacartella fosse stata ritualmente notificata mentre annullava la secondaper nullità della notifica. 5. Avverso la sentenza d’appello ADER ha proposto ricorso per cas- sazione,deducendo due motiv i , mentre la contribuente è rimasta in- timata. Consideratoche: 6.D’ufficio va rilevato che l ’art.3 bis d.l. n.146/2021, precisato in sede di conversione della l. n.215/21 , novellando l’art.12 del d.P.R. n.602/73,ha previsto che dopo il comma 4 è inserito il comma 4 bis il qualeha stabilito che l’estratto di ruolo non è impugnabile - anche uni- tamentealle cartelle sottostanti che si assumono non legittimamente notificate- se non a determinate, specifiche , condizioni. 6.1.La menzionata previsione di legge recita: «Ilruolo e la cartella di pagamento che si assume inva lidamente noti- ficatasono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi in cui il de- bitoreche agisce in giudizio dimostri che dall’iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio ad una procedura di appalto per effetto di quantoprevisto nell’at.8 0 comma 4 del codice dei contratti pubblici di cui al d.lgs 18 aprile 2016 n.50, oppure per la riscossione di somme allostesso dovute dai soggetti pubblici di cui all’art.1 comma 1 lett. a) delregolamento di cui al decreto del Ministro dell’economia e de lle fi- nanze18 gennaio 2008 n.40, per effetto delle verifiche di cui all’art.48 bisdel presente decreto o infine per la perdita di un beneficio nei rap- porticon una pubblica amministrazione. » 7. Orbene, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, con sentenza n.26283/2022, ha fortemente circoscritto le impugnazioni attraverso l’estrattodi ruolo dirette ad ottenere l’annullamento della sottesa car- tella di pagamento, trattandosi di azione di accertamento negativo circala decadenza del debito iscritto a ruolo, mentre il proc esso tribu- tarioha natura di impugnazione - merito e il ruolo non ha una sua au- tonomamaterialità. E’ conseguentemente presente l’interesse ad agire controil ruolo solo se vi sia un pregiudizio da esso derivante come ad es. un pignoramento in corso o un’int imazione al pagamento, di cui nonvi è evidenza in atti, da cui l’inammissibilità del ricorso. 8. In conclusione, pronunciando sul ricorso, la sentenza impugnata dev’esserecassata senza rinvio ex art.382 cod. proc. civ. e il ricorso introduttivo dichiarat o inammissibile perché la causa non poteva es- sereproposta. Nessun provvedimento va adottato sul le spese di lite, in assenza di costituzionedell’intimata. P.Q.M. LaCorte: pronunciandosul ricorso, cassa la sentenz