CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 25 settembre 1994
Cassazione n. 34884/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 09/02/2023 del TRIBUNALE di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], il quale riportandosi alla requisitoria scritta, conclude per l'inammissibilità. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] insiste per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 09/01/2023, che ha rigettato l'appello proposto dal ricorrente avverso il provvedimento con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha respinto l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere al medesimo applicata, in ordine ai reati di cui agli artt. 74, commi 2 e 3, d.P.R. n. 309 del 1990 (capo A39), 73, comma 1 e 80, comma 2, d.P.R. n. 309 del 1990 (capi A 41 e A 66), per cui ha riportato condanna con sentenza della Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] del 24/10/2022 alla pena di anni quattordici di reclusione. 1. Al riguardo, con un unico motivo, deduce «ex art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il vizio di motivazione, in riferimento agli artt. 125, 546, comma 1, lett. c), 274 e 275, comma 3-bis cod. proc. pen., per avere il Tribunale, attraverso una motivazione per certi versi apodittica per altri illogica e contraddittoria, pretermesso ogni valutazione sulle specifiche censure difensive avanzate con i motivi di appello sia in ordine all'idoneità della misura sia sulla sussistenza e l'attualità delle esigenze cautelari sia infine sull'adeguatezza del cd. "braccialetto elettronico"». 1.1. In particolare, si lamenta che il Tribunale abbia svalutato il radicale mutamento del quadro cautelare, non tenendo conto delle pronunce assolutorie intervenute nel corso del giudizio di primo grado e di appello in ordine all'ipotesi di essere partecipe della cosca Pelle/Vottari (art. 416-bis cod. pen., capo B1), di avere coadiuvato lo zio nelle attività illecite di intestazione fittizia (art. 512-bis, 416-bis.1 cod. pen. capo B9), nei traffici di droga e nel riciclaggio di denaro (art. 648-ter, commi 1, 2 e 3, 416-bis.1 cod. pen. (capo B10), di avere assunto un ruolo apicale nell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (comma 1 dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, capo A39). Si era fatto ricorso a giudizi cautelari incentrati intorno al ruolo di organizzatore del ricorrente superati dalle statuizioni assolutorie; inoltre, illogicamente si era asseverato, da un lato, che la condotta del ricorrente non fosse occasionale e, dall'altro, che invece avesse tale connotato allorché si era affrontato il tema dell'attualità delle esigenze cautelari, "perdendo di vista" il tema centrale del giudizio costituito dalla persistenza delle originarie esigenze, non risolto attraverso il riferimento all'entità della pena inflitta, considerato che le condotte di violazione della legge stupefacenti su cui si regge ormai il titolo cautelare erano risalenti a sette anni orsono ed il titolo risultava emesso nel dicembre 2018.Né pertinenti e decisivi a superare la valenza del fattore tempo (riferibile tanto alla commissione dei fatti, risalenti al 2016 che al regime detentivo ormai trascorso dall'applicazione della misura, pari a quattro anni) erano i riferimenti contenuti nell'ordinanza impugnata agli elementi di recidiva ravvisati a carico del ricorrente e all'assenza della recisione dei legami con gli ambienti criminali di riferimento, in quanto espressi con formule generiche e adagiandosi su altrettanto generiche modalità del fatto. 1.2. Parimenti generico era l'argomento speso a corredo della ritenuta inidoneità dell'applicazione del regime domiciliare con braccialetto elettronico, priva della specifica indicazione dei rapporti teoricamente ripristinabili in caso di cautela domiciliare (anche tenuto conto che nell'ipotesi accusatoria tali rapporti erano appannaggio del capo ed organizzatore dell'associazione) e delle modalità attraverso le quali il ricorrente, lontano dai luoghi teatro dei fatti e con stringenti prescrizioni in ordine alle comunicazioni, avrebbe potuto reiterare la condotta contestata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Anzitutto va dato atto che il tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha espressamente apprezzato i motivi in forza dei quali il ricorrente ha censurato il provvedimento con cui la Corte di appello di [OSCURATO:PERSONA] ha rigettato l'istanza di revoca della misura cautelare della custodia in carcere o, in subordine, di sostituzione della stessa con quella degli arresti domiciliari, anche con applicazione del presidio di controllo elettronico. Dalla lettura dell'ordinanza impugnata risulta, infatti, che il Tribunale, nel sintetizzare i motivi di appello, abbia dato atto che le censure difensive valorizzavano il tempo trascorso dalla commissione dei fatti, risalenti all'anno 2016; il periodo già trascorso in regime detentivo ammontante a quattro anni; la riduzione della pena comminata in primo grado e, soprattutto, la delimitazione del ruolo e della posizione inizialmente ipotizzata per il ricorrente nell'ambito dell'associazione dedica al traffico di stupefacenti, unitamente al rilievo delle assoluzioni intervenute anche nel corso del giudizio di primo grado con riferimento alla partecipazione all'associazione mafiosa e ai connessi reati che pure erano stati elevati nei confronti del ricorrente ed avevano formato oggetto dell'iniziale titolo cautelare.2. Ciò posto, occorre anzitutto precisare che si è in presenza del reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, dalla cui contestazione, peraltro asseverata da una doppia conforme in punto di affermazione di responsabilità, deriva una duplice presunzione relativa, concernente tanto la pericolosità del soggetto gravemente indiziato di tale delitto, quanto l'adeguatezza della misura custodìale infra muraria, che impone alla difesa l'allegazione di elementi di segno contrario che siano idonei a superare le presunzioni anzidette. Il Tribunale del riesame, prima di soffermarsi sulle argomentazioni difensive e verificare se le stesse fossero in grado di scalfire e capovolgere il ragionamento presuntivo indicato dalla legge, si è soffermato sul contenuto della contestazione elevata al ricorrente in ordine al delitto associativo, evidenziandone la spiccata carica offensiva desunta dalla messa in circolazione di ingenti quantitativi di sostanza stupefacente unita al fatto che il ricorrente, nonostante la sua giovane età ed il suo stato di incensuratezza, annoveri solidi e risalenti collegamenti con soggetti apicali appartenenti ai sodalizi egemoni nella distribuzione della droga radicati nella fascia ionica della provincia regina. Inoltre, si è provveduto anche a descrivere l'associazione di cui il ricorrente è stato ritenuto far parte, evidenziando come la stessa avesse dato luogo ad un collaudato sistema illecito dedico al traffico di stupefacente nell'ambito del quale il Romeo, sia pure nel ruolo di partecipe, acquistava, importava, deteneva, trasportava e commercializzava ingenti quantitativi di sostanza stupefacente del tipo cocaina, principalmente dal Sudamerica e dall'Olanda, al contempo preoccupandosi di predisporre i mezzi e le risorse per la più proficua concretizzazione delle operazioni di smercio della sostanza. Si è poi sottolineato come l'imputato si sia prodigato per l'implementazione degli affari del sodalizio criminoso di appartenenza. Di conseguenza, il giudizio che il Tribunale ha espresso in tema di attualità delle esigenze cautelari e di proporzionalità della misura di rigore allo stato applicata, ha fatto riferimento ad una condotta che risulta essere stata specificamente descritta nel suo portato di pregnante disvalore. A fronte di tale ricostruzione della vicenda posta a fondamento del titolo cautelare, correttamente le allegazioni difensive non sono state ritenute in grado di scalfire e capovolgere il ragionamento presuntivo indicato dalla legge: quanto al tempo della condotta si è fatto correttamente riferimento al principio espresso dalla Corte di legittimità, secondo cui il tempo trascorso dalla commissione del reato deve essere oggetto di valutazione, a norma dell'art. 292, comma 1, cod. proc. pen., da parte del giudice che emette l'ordinanza di custodia cautelare, mentre analoga valutazione non è richiesta dall'art. 299 cod. proc. pen., ai fini della revoca o sostituzione della misura (Sez. 3, n. 43113 del 15/09/2015, K, Rv. 265652 - 01; Sez. 4, n. 31213 del 09/05/2023, [OSCURATO:PERSONA], non mass.; Sez. 1, n. 17522 del 10/02/2023, Pedicone, non mass.). Allo stesso modo si è svalutato il tempo trascorso in stato di detenzione, aderendo all'orientamento di legittimità secondo cui in tema di misure cautelari personali, l'attenuazione o l'esclusione delle esigenze cautelari non può essere desunta dal solo decorso del tempo di esecuzione della misura o dall'osservanza puntuale delle relativi prescrizioni, dovendosi valutare ulteriori elementi di sicura valenza sintomatica in ordine al mutamento della situazione apprezzata all'inizio del trattamento cautelare (nel senso che non assume valenza significativa il tempo trascorso in carcere, né la distanza dalla commissione del reato, trattandosi di appello cautelare, si veda Sez. 2, n. 12807 del 19/02/2020, Barbaro, Rv. 278999 - 01; Sez. 3, n. 21676 del 31/01/2023, Spada, non mass.; Sez. 2, n. 46368 del 14/09/2016, Mirabelli, Rv. 268567 - 01). Il fatto che sia mutato nel corso del procedimento a favore del ricorrente il quadro cautelare, in conseguenza delle assoluzioni intervenute in relazione ad altri gravi reati inizialmente oggetto della cautela, non risulta argomento decisivo a superare la duplice presunzione relativa di adeguatezza della misura custodiale, in quanto la relativa prova contraria va fornita con riguardo alla tipologia dei reati per cui la presunzione opera e risulta in essere il titolo cautelare. Con la conseguenza che spettava alla difesa l'allegazione di elementi di segno contrario idonea a consentire di superare la presunzione anzidetta; pertanto il richiamo da parte dell'ordinanza impugnata al pericolo di ristabilire i contatti con gli ambienti criminali de quibus o nel ripristinare i rapporti con le eventuali correi residenti all'estero, servendosi degli stessi per riprendere, anche dal domicilio, l'attività delittuosa, non risulta dare luogo ad alcuna illogicità sul piano della motivazione se si tiene conto proprio della descrizione del fatto e della condotta che è attribuita al ricorrente, essendosi appunto evidenziato come il traffico di stupefacenti in cui è coinvolta l'associazione criminale si diriga anche al di fuori del territorio dello Stato e principalmente verso Paesi notoriamente sedi di ulteriori e pericolose organizzazioni, immanentemente coinvolte nel traffico internazionale di cocaina. Ma se questa è la situazione descritta dal giudice del merito, altrettanto non manifestamente illogica è la valutazione espressa in ordine alla rilevanza dei pericula da preservare con la misura di massimo rigore, in tal modo palesandosi l'inutilità anche di eventuali dispositivi elettronici applicati al cautelato.Infine, non affatto priva di rilievo, ai fini delle valutazioni che il giudice cautelare è tenuto a compiere in ordine all'adeguatezza della misura, è l'entità della pena inflitta dai giudici di merito, in quanto la Corte di legittimità ha precisato, con orientamento che il Collegio condivide, che l'inadeguatezza degli arresti domiciliari in relazione alle esigenze di prevenzione di cui all'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., può essere desunta anche dall'entità della pena inflitta nella sentenza di condanna, in quanto l'art. 275, comma 1-bis, cod. proc. pen., prevede anche «l'esito del procedimento» tra i parametri cui uniformare la rinnovata valutazione delle esigenze cautelari rispetto a quelle già prese in esame in sede di applicazione della misura custodiale (Sez. 3, n. 28502 del 09/11/2017, dep. 2018, Rv. 273305 - 01; Sez. 3, n. 24649 del 08/02/2019, Rv. 276000 - 02). 3. In tali termini il ricorso va dichiarato inammissibile. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione dei profili di inammissibilità rilevati. 4. Non conseguendo dall'adozione del presente provvedimento la rimessione in libertà dell'indagato, deve provvedersi ai sensi dell'art. 94, comma 1 ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle