CassazionedecretoSezione 5
Cassazione n. 01825/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 03/09/1.968 avverso la sentenza del 19/10/2020 della CORTE APPELLO di L'AQUILAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore del ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 7 del decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito nella legge 16 settembre 2021, n. 126. Uditi in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, per il ricorrente, l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata, all'esito del giudizio abbreviato, in data 11//06/2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Chieti dichiarava [OSCURATO:PERSONA] responsabile dei reati di possesso di segni distintivi contraffatti (capo A), usurpazione di funzioni pubbliche (capo B), furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e dalla minorata difesa in danno di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] (capo C) e indebito utilizzo di carte di credito (capo D) e, con la continuazione, lo condannava alla pena di anni 3 e mesi 6 di reclusione ed euro 500 di multa. Pronunciandosi sull'appello dell'imputato, la Corte di appello di L'Aquila, con sentenza deliberata il 19/10/2020, ha escluso la circostanza aggravante della minorata difesa e ha rideterminato in melius Fa pena irrogata nella misura di anni 2 di reclusione ed euro 300 di multa, confermando nel resto la sentenza di primo grado. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di L'Aquila ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 438, 441, comma 5, e 178 cod. proc. pen. e nullità delle ordinanze emesse il 03/03/2019 e successive, carenza assoluta dei requisiti della richiesta e dell'ammissione di giudizio abbreviato in data 23/04/2019 e conseguente nullità degli atti successivi. Il G.U.P è tenuto a provvedere immediatamente sulla richiesta di giudizio abbreviato (non condizionato, nel caso di specie), laddove il giudicante ha prima emesso un'ordinanza di acquisizione probatoria, poi revocata insieme con la decisione pacifica di rigetto della prima richiesta di abbreviato "secco"; quindi ha ammesso il giudizio abbreviato allo stato degli atti, per poi nuovamente disporre l'integrazione probatoria, ritenendo irretrattabile la richiesta di giudizio abbreviato. Il punto sollevato dalla difesa era se l'ordinanza di ammissione del rito abbreviato non condizionato fosse equiparabile, ai fini dell'irrevocabilità, a quella prevista dall'art. 458, comma 2, cod. proc. pen., quesito da risolvere affermativamente dato che la richiesta di giudizio abbreviato deve ritenersi irrevocabile tutte le volte che ha prodotto i propri effetti giuridici. La sentenza della Corte di appello è smentita dalla giurisprudenza sulla non irrevocabilità della richiesta di giudizio abbreviato sino alla pronuncia di accettazione del rito da parte del giudice, tanto più che, se vi è stata richiesta espressa di giudizio abbreviato in relazione al giudizio immediato, non occorre un'espressa ordinanza ammissiva, essendo sufficiente il decreto di fissazione dell'udienza.2.2 II secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 441, comma 5, cod. proc. pen., in relazione all'acquisizione di informative e di sentenza non definitiva per casi analoghi. A fronte dell'incompletezza dell'indagine, sono stati acquisiti atti sommari di altri procedimenti e una sentenza di primo grado non definitiva non inerenti al caso di specie, ma a casi analoghi. Si ritiene priva di rilievo la testimonianza della persona offesa, che non ha riconosciuto l'imputato, salvo affermare la responsabilità dell'imputato per casi analoghi, laddove le contraddizioni del teste Tiridittico e la deposizione della teste [OSCURATO:PERSONA] sul mancato riconoscimento sono state apoditticamente ritenute prive di rilievo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso deve essere accolto, nei termini di cui in motivazione. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. In premessa, mette conto ripercorrere, sulla scorta delle indicazioni offerte dalle sentenze di merito, la vicenda processuale oggetto delle censure articolate con il motivo in esame. Il 28/09/2018, il P.M. chiedeva il rinvio a giudizio dell'imputato per i fatti contestati. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], l'imputato risultava assente, mentre era presente il sostituto del difensore di fiducia, che chiedeva il giudizio abbreviato con termine per la discussione da parte del difensore di fiducia; il termine veniva concesso. Alla successiva udienza del 14/01/2019, il medesimo sostituto processuale formulava analoga richiesta, accolta alle stesse condizioni. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], presente il difensore di fiducia, il Giudice rappresentava l'incompletezza delle indagini e, dato atto dell'opposizione del difensore, disponeva l'acquisizione di alcuni atti, rinviando il procedimento. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], nuovamente assente il difensore di fiducia, nominato il sostituto d'ufficio, previo contraddittorio delle parti e su conforme richiesta delle stesse, il Giudice revocava, in pendenza della richiesta di rito abbreviato, l'ordinanza di acquisizione di atti emessa nella precedente udienza, ammetteva l'imputato al rito abbreviato (così come richiesto dal difensore all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) e disponeva ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. la medesima integrazione probatoria in precedenza disposta. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], assente il difensore di fiducia, veniva adotta ulteriore ordinanza ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen. All'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], sempre assente il difensore di fiducia, il sostituto ha insistito nelle richieste di cui alla memoria del 21/05/2019, alle quali si opponeva il P.M. Il processo veniva quindi rinviato all'udienza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] ove veniva trattenuto in decisione. 2.2. Ciò premesso, il motivo non è fondato. Come chiarito dalle Sezioni unite di questa Corte, ogni giudizio abbreviato è introdotto da «un provvedimento ammissivo del rito emesso a conclusione di apposita udienza caratterizzata dall'oralità, nel corso della quale, in contraddittorio delle parti, si valuteranno i requisiti formali di ammissibilità del rito e quelli sostanziali concernenti la fondatezza della richiesta di abbreviato c.d. "condizionato"» (Sez. U, n. 30200 del 28/04/2011, Ohomba, Rv. 250348). Esiste dunque — anche per il giudizio abbreviato non condizionato, uno iato tra richiesta e ammissione, quest'ultima disposta con l'ordinanza ad hoc, come è confermato — non smentito - dal consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in tema di revocabilità della richiesta di giudizio abbreviato fino al provvedimento del giudice che lo dispone (ex plurimis, Sez. 2, n. 13969 del 10/04/2020, Rame, Rv. 279035). Ora, nel caso di specie, la revoca dell'ordinanza che disponeva l'integrazione istruttoria è intervenuta, su conforme richiesta delle parti, all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e solo dopo tale revoca il giudicante ha disposto l'ammissione al giudizio abbreviato, ammissione alla quale faceva seguito il provvedimento acquisitivo ex art. 441, comma 5, cod. proc. pen., che, come puntualizzato da questa Corte, non necessita di una specifica motivazione e non è soggetto a limiti temporali, potendo intervenire in ogni momento e fase della procedura, anche nel corso della discussione o addirittura dopo il termine di essa, qualora il giudice ravvisi l'indispensabilità di un approfondimento del thema probandum, ossia dei fatti oggetto di imputazione (Sez. 5, n. 18264 del 29/01/2019, Rv. 276246). Pertanto, l'intervenuta revoca prima dell'ammissione del rito ha ripristinato la corretta sequenza procedimentale, il che rende ragione dell'infondatezza del motivo, anche sotto il profilo della dedotta equiparabilità rispetto alla richiesta di abbreviato a seguito di richiesta di giudizio immediato. 3. Il secondo motivo, nel cui corpo sono articolate censure attinenti alla ricostruzione dei fatti e agli elementi sui quali si è basata, è, invece, fondato. 3.1. L'atto di appello aveva puntualmente dedotto l'inidoneità del compendio probatorio a giustificare la pronuncia di condanna, denunciando che: in relazione ai primi tre capi di imputazione la persona offesa [OSCURATO:PERSONA] non ha riconosciuto l'imputato nell'identificazione fotografica; per quanto riguarda il capo D), la commessa dell'esercizio commerciale in cui venne utilizzata la tessera bancomat sottratta a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], non ha riconosciuto l'imputato nell'identificazione fotografica, riconoscimento invece effettuato in termini positivi dalla titolare dell'esercizio, [OSCURATO:PERSONA], che però individuava come complice dell'imputato una persona estranea alle indagini, il che, sottolineava l'appellante, inficiava anche il riconoscimento dell'imputato. A fronte delle censure sintetizzate, la Corte di appello ha risposto, per un verso, richiamando l'identificazione da parte di Tiriticco (omettendo, però, di pronunciarsi sulla doglianza dell'appellante relativa alla seconda, erronea identificazione della medesima teste) e, per altro verso, valorizzando le «identiche modalità operative» di altri due episodi, per uno dei quali [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato in primo grado. 3.2. Nei termini in sintesi richiamati, la motivazione della sentenza impugnata non dà conto della corrispondenza dell'accertamento compiuto ai canoni valutativi che presiedono al giudizio di colpevolezza. Come sottolineato dalle Sezioni unite di questa Corte, «presunzione di innocenza e ragionevole dubbio impongono soglie probatorie asimmetriche in relazione alla diversa tipologia dell'epilogo decisorio: la certezza della colpevolezza per la condanna, il dubbio processualmente plausibile per l'assoluzione» (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2018, Troise). In questa prospettiva, la regola dell'"oltre ogni ragionevole dubbio" «impone di pronunciare condanna quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili in rerum natura, ma la cui concreta realizzazione, nella fattispecie concreta, non trova il benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori. dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana» (Sez. 1, n. 31456 del 21/05/2008, Franzoni, Rv. 24(:)763; conf. Sez. 2, n. 2548 del 19/12/2014, dep. 2015, Segura, Rv. 262280). In forza della regola c.d. BARD, la motivazione della decisione di condanna deve dar conto dell'attitudine confermativa attribuibile agli elementi a sostegno dell'ipotesi accusatoria, anche attraverso la dimostrazione dell'incapacità della tesi alternativa di inficiarne la forza logica, pur solo esprimendo un ragionevole dubbio sulla prima; profili, questo della regola dell—oltre ogni ragionevole dubbio", ben messo a fuoco dalla giurisprudenza di legittimità lì dove precisa che detta regola «impone al giudice un metodo dialettico di verifica dell'ipotesi accusatoria secondo il criterio del "dubbio" e comporta che la verifica dell'ipotesi accusatoria da parte del giudicante deve essere effettuata in maniera da scongiurare la sussistenza di dubbi interni (l'autocontraddittorietà o la sua incapacità esplicativa) o esterni alla stessa (l'esistenza di una ipotesi alternativa dotata di razionalità e plausibilità pratica)» (Sez. 4, n. 48320 del 12/11/2009, Durante, Rv. 245879). La sentenza impugnata, per un verso, si è sottratta al confronto dialettico tra i — plurimi - elementi di diverso segno, contrastanti con l'ipotesi accusatoria, acquisiti al processo e, per altro verso, non ha dato conto dell'attitudine del complessivo compendio probatorio a giustificare il giudizio di insussistenza di un dubbio processualmente plausibile, insussistenza che, sola, può giustificare la pronuncia di condanna (o la sua conferma).4. Pertanto, assorbite le ulteriori censure, la sentenza deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio alla competenl:e Corte di appello di Perugia, che, nel quadro dei princìpi di diritto richiamati, conserva nel merito piena autonomia di giudizio nella ricostruzione dei dati di fatto e nella valutazione di essi (Sez. 1, n. 803 del 10/02/1998, Scuotto, Rv. 210016), potendo procedere a un nuovo esame del compendio probatorio con il solo limite di non ripetere i vizi motivazionali del provvedimento annullato (Sez. 3, n. 7882 del 10/01/2012, Montali, Rv. 252333). P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al