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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 09907/2026

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ciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ope legis;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 3480/3/2021, depositata il 27.10.2021.Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla pubblicaudienza del 5.2.2026;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;Numero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, in personadell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito per la controricorrente gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];1.

La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n.

TD903000491/2018,emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ViboValentia, con il quale venivano accertati - per quel che qui ancora diinteresse - maggiori ricavi non dichiarati in relazione al conto “creditivari”, sottoconto 27.3.09 “crediti vari verso imprese collegate”, afferentia versamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico,qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive – proventi straordinari,recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni, exart. 88 T.U.I.R., in quanto le società non erano collegate e non vi eranoragioni giuridiche o scelte economiche motivate che giustificassero laconcessione di credito all’altra società.

Riteneva il giudice di primo gradoche non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella speciedel c.d.

“gruppo Morelli”, asseritamente composto da [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso,non era stato presentato il bilancio consolidato da parte della presuntacapo gruppo.2.

La C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], adita dalla società soccombente, accoglievail gravame limitatamente alla suddetta ripresa a tassazione, ritenendo,in sintesi, condivisibile la tesi della società appellante secondo cui sitrattava di movimentazioni infragruppo non imponibili, posto che iversamenti transitavano sul conto corrente della DIM IMMOBILIAREman mano che le altre due società incassavano dei crediti, chepotenzialmente potevano essere aggrediti, visto lo stato di crisi, dopo diche la [OSCURATO:PERSONA], cassaforte del gruppo, a sua volta, liriversava alle predette, man mano che esse avevano necessità diNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026effettuare pagamenti.

Riteneva sussistere i presupposti previsti dall’art.2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legavai soci di ciascuna delle tre società, da cui si desumeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. esercitava un’influenza notevole sulle altre due e ciòben poteva trovare riscontro, oltre che nell’appartenenza di ciascunsoggetto che amministra l’una o l’altra società al nucleo familiareMorelli, anche nell’esistenza di continue operazioni di finanziamentosenza profitto, nello stretto rapporto di collaborazione fra le società,nella presenza degli stessi soggetti nel novero dei soci delle società enei livelli apicali di amministrazione.

“Nel caso concreto – riteneva laC.T.R. - tali elementi potevano specificamente individuarsi proprio nellereciproche movimentazioni fra le società, nello stretto rapporto dicollaborazione e nella presenza degli stessi soggetti nel novero dei socie nei livelli apicali di amministrazione (nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] èsocia al 40% di [OSCURATO:SOCIETA]. ed è anche amministratore unico diDIM IMMOBILIARE).”3.

L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.4.

La società intimata ha resistito con controricorso.5.

E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità dellaquale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c..6.

All’esito della camera di consiglio è stata emessa ordinanzainterlocutoria per la trattazione della causa in pubblica udienza.7.

Le parti hanno depositato memorie illustrative.8.

La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c.e art. 101 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» l’UfficioNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026assume che la C.T.R. ha errato nel ritenere ammissibile l’atto di appellodella società, nonostante fosse del tutto generico, essendosi la societàappellante limitata a riproporre le difese contenute nel ricorso introduttivo.1.1.

Il motivo è infondato.1.2.

Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributariola sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deimotivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limital’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, daultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass.,Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n.27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852;Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873).; -l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53,comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve consistere inuna rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello,richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anchese sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delleragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).2.

Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2359, 2467 e 2497 quinquies c.c. e 118 del D.P.R. 917/1986», inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., assume, in sintesi, che la C.T.R. avrebbeerroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art. 2359 c.c. inmateria di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente ilNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026mero rapporto di parentela tra soci che peraltro, diversamente da quantoaffermato, non avevano affatto partecipazioni societarie nelle altre due esenza prendere in alcuna considerazione il dato dirimente della mancatapresentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre societàasseritamente facenti parte del “gruppo Morelli”.

Richiama a supporto lapronuncia di questa Corte n. 15879/2007.

Inoltre, la C.T.R. non avevaconsiderato che le movimentazioni infragruppo non hanno rilevanzareddituale solo quando avvengono tra gruppi societari che aderiscono alconsolidato ex art. 118 T.U.I.R..2.1.

Il motivo è fondato.2.2.

Pur non esistendo nell’ordinamento italiano una definizione unitariadi “gruppo d’imprese” con valore generale, il concetto è riconosciuto indiverse norme settoriali, tra cui l’art. 2497 c.c. (responsabilità da direzionee coordinamento); l’art. 2359 c.c. (nozione di società controllata ecollegata); il D.Lgs. 58/1998 ([OSCURATO:PERSONA] della Finanza); il D.Lgs.209/2005 (Codice delle Assicurazioni); l’art. 117 T.U.I.R. (consolidatofiscale nazionale e mondiale).2.3.

L’elemento strutturale del “gruppo”, secondo unanime dottrina, è lapresenza di una società capogruppo (holding o controllante), che esercitaun’influenza dominante su una o più società controllate, attraversorapporti partecipativi o contrattuali, determinando scelte strategichecomuni.

È così definito dunque l'insieme di imprese e/o di società che,seppur distinte per soggettività giuridica, sono direttamente collegate sulpiano finanziario ed organizzativo (ad esempio, a ciascuna corrisponde undistinto settore di attività o una distinta fase del processo produttivo).

Diregola, una società (detta capogruppo, o holding) è posta al vertice delgruppo, con funzioni di direzione e controllo delle sottoposte o attraversoil possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale (controllo didiritto), oppure con la possibilità di imporre la propria volontà inassemblea (controllo di fatto).Numero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/20262.4.

L’attività di direzione e coordinamento è disciplinata dall’art. 2497 eseguenti del codice civile e si configura quando una società esercita,direttamente o indirettamente, un potere direttivo sistematico su un’altra,indirizzandone le scelte imprenditoriali.

Il legislatore riconosce il fenomenoe ne legittima l’esercizio, ma lo sottopone a un regime di responsabilitàspecifico, volto a tutelare gli interessi della società eterodiretta, gliinteressi dei soci di minoranza e i creditori sociali.2.5.

In particolare, la società o l’ente che esercita attività di direzione ecoordinamento risponde in caso di danno arrecato alla societàeterodiretta per atti compiuti in esecuzione di tale attività, salvo prova cheil danno sia stato successivamente eliminato o compensato.

Laresponsabilità può essere solidale con gli amministratori della societàeterodiretta, qualora abbiano partecipato al compimento dell’attodannoso.2.6.

Per garantire la trasparenza del fenomeno, l’art. 2497-bis c.c. imponepoi precisi obblighi di pubblicità e informazione.

In particolare: gliamministratori delle società sottoposte a direzione e coordinamentodevono indicarlo negli atti e nella corrispondenza; l’esistenza di taledeve contenere un’analisi dei rapporti intercorsi con la societàcapogruppo, ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 3, c.c.

In mancanza ditale pubblicità, si presume che la società eserciti direzione ecoordinamento sulle proprie controllate, salvo prova contraria.2.7.

In ambito fallimentare, il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs.14/2019) riconosce la possibilità di trattare i gruppi in crisi in manieracoordinata, attraverso il concordato preventivo di gruppo el’amministrazione straordinaria di gruppo, con obiettivi di semplificazionee trattamento unitario del dissesto.

Particolare attenzione è infineriservata ai gruppi in ambito bancario e assicurativo, dove le autorità diNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026vigilanza esercitano poteri di controllo e richiedono obblighi informativiestesi.2.8.

Sotto il profilo fiscale, l’ordinamento riconosce i gruppi d’imprese117 e ss.

TUIR), che consentono di determinare un’unica base imponibilecomplessiva, evenienza da escludersi nel caso di specie, per comeincontroverso.3.

Il concetto di controllo assume dunque un ruolo centrale nellaconfigurazione del gruppo.

Dottrina e giurisprudenza distinguono tra:controllo di diritto, quando una società dispone della maggioranza dei votiesercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società; controllo di fatto,quando, anche in assenza della maggioranza, sussiste un’influenzadominante per effetto di particolari vincoli contrattuali o dellapartecipazione significativa al capitale sociale; controllo contrattuale, neicasi in cui l’influenza dominante deriva da patti parasociali, accordi didirezione o contratti specifici.3.1.

Mentre la relazione di collegamento societario interno si presume, aisensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., ove una delle società eserciti almenoun quinto dei voti nell’assemblea dell’altra o, comunque, si può desumeredall’assetto statutario della società soggetta all’influenza, il collegamentosocietario esterno è invece una situazione di fatto da accertarsi di volta involta, verificando se, in concreto, sussistano o meno le condizioni didipendenza economica che generano la possibilità dell’eserciziodell’influenza notevole in assemblea.3.2.

L’accertamento dell’esistenza del collegamento societario non implicatuttavia di per sé anche l’esistenza del gruppo societario.

Il collegamentosocietario è una relazione unilaterale intercorrente unicamente tra lasocietà che subisce l’influenza e la società che la esercita, operante alivello assembleare e non comporta la presunzione legale relativa diesercizio da parte della società dominante dell’attività di direzione eNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026coordinamento che è l’essenza del gruppo societario nella disciplinacodicistica.

La previsione dell’art. 2497 sexies c.c., che sancisce lapresunzione legale relativa di esercizio da parte dell’ente dominantedell’attività di direzione e coordinamento in presenza della relazione dicontrollo societario è, infatti, chiara nel richiamare solo la parte dell’art.2359 c.c. che disciplina la relazione di controllo societario, così escludendoil richiamo dell’art 2359 comma 3 c.c., concernente il collegamentosocietario.3.3.

Non è, dunque, sufficiente l’esistenza del collegamento societarioesterno per affermare la ricorrenza di un gruppo societario, essendopiuttosto necessaria la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzionee coordinamento da parte di una determinata società (c.d. capo gruppo)sulle altre.3.4.

Il mero rapporto di parentela fra i soci di società diverse e distinte,nessuna delle quali partecipa alle altre , per potersi tradurre nelcollegamento societario esterno di cui all’art. 2359 comma 3 c.c., deveesprimersi, in concreto, nell’esercizio effettivo di un’influenza notevolesulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata società sullealtre e presuppone, dunque, l’individuazione dell’ente dominante, del tipoe delle modalità di influenza nelle assemblee delle società collegatedeterminate dal rapporto di parentela con il socio dell’ente dominante.3.5.

Non è, quindi, sufficiente la mera constatazione del rapporto diparentela fra soci di società diverse per ravvisare il collegamentosocietario, che presuppone l’accertamento di tutti gli altri elementi di fattonecessari alla prova dell’effettiva influenza esercitata da un determinatoente all’interno dell’assemblea dell’altro nell’adozione di ben precisedecisioni strategiche dell’impresa.

In altri termini, per l’accertamento delcollegamento societario tra società partecipate da soggetti diversi ènecessario verificare non solo il rapporto di parentela, ma anche come ledinamiche dei rapporti familiari tra soci di società diverse si siano tradotteNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026in influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea di unaspecifica società e in intese dirette a realizzare ben precise finalitàeconomiche comuni.3.6.

In ogni caso, come già chiarito, la prova dell’esistenza delcollegamento societario, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., nondetermina la presunzione di esistenza del gruppo societario di cuipotrebbe, al più, costituire un indizio.

L’accertamento dell’esistenza delgruppo societario esige, infatti, la prova rigorosa dell’esercizio dell’attivitàdi direzione e coordinamento da parte della società capogruppo (secondola C.T.R., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), attraverso la dimostrazionedell’esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della gestionedelle consociate.3.7.

In sintesi, il rapporto di parentela o affinità tra soggetti che siano socidi società diverse non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza delcollegamento societario esterno fra gli enti, ai sensi dell’art. 2359 comma3 c.c., essendo necessario l’accertamento, in concreto, dell’esercizio diun’influenza notevole da parte di una società determinata sulle decisioniassembleari strategiche dell’altra e, in ogni caso, l’accertamento delcollegamento societario non vale a far presumere l’esistenza di un grupposocietario, che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività didirezione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altreconsociate.3.8.

Peraltro, l'art. 88, comma 4, T.U.I.R., disposizione che introduceun’esenzione fiscale e dunque di stretta interpretazione, non considerasopravvenienze attive solo i versamenti dei soci in denaro o in natura fattia fondo perduto o in conto capitale alle società e non è dunque applicabileai conferimenti effettuati da soggetti diversi dai soci della beneficiata,anche se da questi ultimi delegati al pagamento nell'ambito di operazionitra società del medesimo gruppo (cfr. Cass. 22917/2014, CorteCostituzionale n. 264/2017).Numero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/20264.

Nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati laddove, in primo luogo, non si è avveduta che i soci delle tresocietà sono tutti componenti di compagini sociali diverse ( èincontroverso che nessuno dei soci era anche socio o amministratore dellealtre società: i soci di [OSCURATO:SOCIETA]. erano [OSCURATO:PERSONA], socio al60% e amministratore e [OSCURATO:PERSONA], socia al 40%; [OSCURATO:PERSONA] (zia diVincenzo e Anna e cognata di [OSCURATO:PERSONA]) era socia unica eamministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] era sociaunica e amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA].); in secondo luogo, haritenuto che il rapporto di parentela fosse sufficiente a dimostrare ilcollegamento societario, senza accertare in virtù di quali intese e per qualispecifiche finalità comuni era ravvisabile un’influenza notevole della [OSCURATO:SOCIETA]; infine, ha confuso il collegamento societario con il grupposocietario, traendo dall’accertamento del collegamento societarioconseguenze giuridiche proprie solo dell’accertamento dell’esistenza delgruppo di imprese, che non ha in alcun modo compiuto; senza, peraltro,dare alcun rilievo al dato, pacifico, della mancanza di un bilancioconsolidato.5.

In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, respinto il primo, lasentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovoesame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per unnuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.2.2026Il consigliere estensore Il PresidenteNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026( [OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciliata in Roma alla [OSCURATO:PERSONA] n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale èrappresentata e difesa ope legis;– ricorrente –[OSCURATO:SOCIETA]., in persona del legale rappresentante pro tempore,rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] del foro di Roma e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in– controricorrente –avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabrian. 3480/3/2021, depositata il 27.10.2021.Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] alla pubblicaudienza del 5.2.2026;udito il P.M. in persona del [OSCURATO:PERSONA],che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;Numero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026udito per l’Agenzia delle Entrate l’Avvocatura dello Stato, in personadell’avv. [OSCURATO:PERSONA];udito per la controricorrente gli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA];1. La C.T.P. di [OSCURATO:PERSONA] rigettava il ricorso proposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l’avviso di accertamento n. TD903000491/2018,emesso dall’Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di ViboValentia, con il quale venivano accertati - per quel che qui ancora diinteresse - maggiori ricavi non dichiarati in relazione al conto “creditivari”, sottoconto 27.3.09 “crediti vari verso imprese collegate”, afferentia versamenti in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. a socio unico,qualificati dall’Ufficio sopravvenienze attive – proventi straordinari,recuperati a tassazione a fini IRAP e IRES, oltre interessi e sanzioni, exart. 88 T.U.I.R., in quanto le società non erano collegate e non vi eranoragioni giuridiche o scelte economiche motivate che giustificassero laconcessione di credito all’altra società. Riteneva il giudice di primo gradoche non vi fosse prova del dedotto collegamento societario, nella speciedel c.d. “gruppo Morelli”, asseritamente composto da [OSCURATO:SOCIETA].,[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:SOCIETA]. e che, in ogni caso,non era stato presentato il bilancio consolidato da parte della presuntacapo gruppo.2. La C.T.R. di [OSCURATO:PERSONA], adita dalla società soccombente, accoglievail gravame limitatamente alla suddetta ripresa a tassazione, ritenendo,in sintesi, condivisibile la tesi della società appellante secondo cui sitrattava di movimentazioni infragruppo non imponibili, posto che iversamenti transitavano sul conto corrente della DIM IMMOBILIAREman mano che le altre due società incassavano dei crediti, chepotenzialmente potevano essere aggrediti, visto lo stato di crisi, dopo diche la [OSCURATO:PERSONA], cassaforte del gruppo, a sua volta, liriversava alle predette, man mano che esse avevano necessità diNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026effettuare pagamenti. Riteneva sussistere i presupposti previsti dall’art.2359, commi 2 e 3, c.c., in ragione del rapporto di parentela che legavai soci di ciascuna delle tre società, da cui si desumeva che la [OSCURATO:SOCIETA]. esercitava un’influenza notevole sulle altre due e ciòben poteva trovare riscontro, oltre che nell’appartenenza di ciascunsoggetto che amministra l’una o l’altra società al nucleo familiareMorelli, anche nell’esistenza di continue operazioni di finanziamentosenza profitto, nello stretto rapporto di collaborazione fra le società,nella presenza degli stessi soggetti nel novero dei soci delle società enei livelli apicali di amministrazione. “Nel caso concreto – riteneva laC.T.R. - tali elementi potevano specificamente individuarsi proprio nellereciproche movimentazioni fra le società, nello stretto rapporto dicollaborazione e nella presenza degli stessi soggetti nel novero dei socie nei livelli apicali di amministrazione (nello specifico, [OSCURATO:PERSONA] èsocia al 40% di [OSCURATO:SOCIETA]. ed è anche amministratore unico diDIM IMMOBILIARE).”3. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione affidato a duemotivi.4. La società intimata ha resistito con controricorso.5. E’ stata fissata l’adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], in prossimità dellaquale la società controricorrente ha depositato memoria ex art. 380 bisc.p.c..6. All’esito della camera di consiglio è stata emessa ordinanzainterlocutoria per la trattazione della causa in pubblica udienza.7. Le parti hanno depositato memorie illustrative.8. La Procura Generale ha depositato requisitoria scritta.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazionedell’art. 53 del decreto legislativo n. 546/1992, nonché dell’art. 342 c.p.c.e art. 101 Cost. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.» l’UfficioNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026assume che la C.T.R. ha errato nel ritenere ammissibile l’atto di appellodella società, nonostante fosse del tutto generico, essendosi la societàappellante limitata a riproporre le difese contenute nel ricorso introduttivo.1.1. Il motivo è infondato.1.2. Questa Corte ha ripetutamente affermato che nel processo tributariola sanzione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità deimotivi, prevista dall’art. 53, comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n.546, deve essere interpretata restrittivamente, in conformità all’art. 14disp. prel. cod. civ., trattandosi di disposizione eccezionale che limital’accesso alla giustizia, dovendosi consentire, ogni qual volta nell’atto siacomunque espressa la volontà di contestare la decisione di primo grado,l’effettività del sindacato sul merito dell’impugnazione (tra le tante, daultime: Cass., Sez. 6^-5, 24 agosto 2017, n. 20379; Cass., Sez. 5^, 15gennaio 2019, n. 707; Cass., Sez. 5^, 15 gennaio 2019, n. 707; Cass.,Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 2 dicembre 2020, n.27496; Cas., Sez. 5^, 11 febbraio 2021, n. 3443; Cass., Sez. 5^, 10marzo 2021, n. 6596; Cass., Sez. 5^, 11 marzo 2021, nn. 6850 e 6852;Cass., Sez. 5^, 21 luglio 2020, n. 15519; Cass., Sez. 5^, 26 maggio2021, nn. 14562 e 14582; Cass., Sez. 5^, 27 maggio 2021, n. 14873).; -l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dall’art. 53,comma 1, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546, non deve consistere inuna rigorosa enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello,richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anchese sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delleragioni della doglianza (Cass., Sez. 5^, 21 novembre 2019, n. 30341).2. Con il secondo motivo, rubricato «violazione e/o falsa applicazione degliartt. 2359, 2467 e 2497 quinquies c.c. e 118 del D.P.R. 917/1986», inrelazione all’art. 360 n. 3 c.p.c., assume, in sintesi, che la C.T.R. avrebbeerroneamente interpretato i presupposti previsti dall’art. 2359 c.c. inmateria di collegamento societario, laddove aveva ritenuto sufficiente ilNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026mero rapporto di parentela tra soci che peraltro, diversamente da quantoaffermato, non avevano affatto partecipazioni societarie nelle altre due esenza prendere in alcuna considerazione il dato dirimente della mancatapresentazione del bilancio consolidato da parte di alcuna delle tre societàasseritamente facenti parte del “gruppo Morelli”. Richiama a supporto lapronuncia di questa Corte n. 15879/2007. Inoltre, la C.T.R. non avevaconsiderato che le movimentazioni infragruppo non hanno rilevanzareddituale solo quando avvengono tra gruppi societari che aderiscono alconsolidato ex art. 118 T.U.I.R..2.1. Il motivo è fondato.2.2. Pur non esistendo nell’ordinamento italiano una definizione unitariadi “gruppo d’imprese” con valore generale, il concetto è riconosciuto indiverse norme settoriali, tra cui l’art. 2497 c.c. (responsabilità da direzionee coordinamento); l’art. 2359 c.c. (nozione di società controllata ecollegata); il D.Lgs. 58/1998 ([OSCURATO:PERSONA] della Finanza); il D.Lgs.209/2005 (Codice delle Assicurazioni); l’art. 117 T.U.I.R. (consolidatofiscale nazionale e mondiale).2.3. L’elemento strutturale del “gruppo”, secondo unanime dottrina, è lapresenza di una società capogruppo (holding o controllante), che esercitaun’influenza dominante su una o più società controllate, attraversorapporti partecipativi o contrattuali, determinando scelte strategichecomuni. È così definito dunque l'insieme di imprese e/o di società che,seppur distinte per soggettività giuridica, sono direttamente collegate sulpiano finanziario ed organizzativo (ad esempio, a ciascuna corrisponde undistinto settore di attività o una distinta fase del processo produttivo). Diregola, una società (detta capogruppo, o holding) è posta al vertice delgruppo, con funzioni di direzione e controllo delle sottoposte o attraversoil possesso del pacchetto di maggioranza del capitale sociale (controllo didiritto), oppure con la possibilità di imporre la propria volontà inassemblea (controllo di fatto).Numero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/20262.4. L’attività di direzione e coordinamento è disciplinata dall’art. 2497 eseguenti del codice civile e si configura quando una società esercita,direttamente o indirettamente, un potere direttivo sistematico su un’altra,indirizzandone le scelte imprenditoriali. Il legislatore riconosce il fenomenoe ne legittima l’esercizio, ma lo sottopone a un regime di responsabilitàspecifico, volto a tutelare gli interessi della società eterodiretta, gliinteressi dei soci di minoranza e i creditori sociali.2.5. In particolare, la società o l’ente che esercita attività di direzione ecoordinamento risponde in caso di danno arrecato alla societàeterodiretta per atti compiuti in esecuzione di tale attività, salvo prova cheil danno sia stato successivamente eliminato o compensato. Laresponsabilità può essere solidale con gli amministratori della societàeterodiretta, qualora abbiano partecipato al compimento dell’attodannoso.2.6. Per garantire la trasparenza del fenomeno, l’art. 2497-bis c.c. imponepoi precisi obblighi di pubblicità e informazione. In particolare: gliamministratori delle società sottoposte a direzione e coordinamentodevono indicarlo negli atti e nella corrispondenza; l’esistenza di taledeve contenere un’analisi dei rapporti intercorsi con la societàcapogruppo, ai sensi dell’art. 2497-bis, comma 3, c.c. In mancanza ditale pubblicità, si presume che la società eserciti direzione ecoordinamento sulle proprie controllate, salvo prova contraria.2.7. In ambito fallimentare, il Codice della crisi d’impresa (D.Lgs.14/2019) riconosce la possibilità di trattare i gruppi in crisi in manieracoordinata, attraverso il concordato preventivo di gruppo el’amministrazione straordinaria di gruppo, con obiettivi di semplificazionee trattamento unitario del dissesto. Particolare attenzione è infineriservata ai gruppi in ambito bancario e assicurativo, dove le autorità diNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026vigilanza esercitano poteri di controllo e richiedono obblighi informativiestesi.2.8. Sotto il profilo fiscale, l’ordinamento riconosce i gruppi d’imprese117 e ss. TUIR), che consentono di determinare un’unica base imponibilecomplessiva, evenienza da escludersi nel caso di specie, per comeincontroverso.3. Il concetto di controllo assume dunque un ruolo centrale nellaconfigurazione del gruppo. Dottrina e giurisprudenza distinguono tra:controllo di diritto, quando una società dispone della maggioranza dei votiesercitabili nell’assemblea ordinaria di un’altra società; controllo di fatto,quando, anche in assenza della maggioranza, sussiste un’influenzadominante per effetto di particolari vincoli contrattuali o dellapartecipazione significativa al capitale sociale; controllo contrattuale, neicasi in cui l’influenza dominante deriva da patti parasociali, accordi didirezione o contratti specifici.3.1. Mentre la relazione di collegamento societario interno si presume, aisensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., ove una delle società eserciti almenoun quinto dei voti nell’assemblea dell’altra o, comunque, si può desumeredall’assetto statutario della società soggetta all’influenza, il collegamentosocietario esterno è invece una situazione di fatto da accertarsi di volta involta, verificando se, in concreto, sussistano o meno le condizioni didipendenza economica che generano la possibilità dell’eserciziodell’influenza notevole in assemblea.3.2. L’accertamento dell’esistenza del collegamento societario non implicatuttavia di per sé anche l’esistenza del gruppo societario. Il collegamentosocietario è una relazione unilaterale intercorrente unicamente tra lasocietà che subisce l’influenza e la società che la esercita, operante alivello assembleare e non comporta la presunzione legale relativa diesercizio da parte della società dominante dell’attività di direzione eNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026coordinamento che è l’essenza del gruppo societario nella disciplinacodicistica. La previsione dell’art. 2497 sexies c.c., che sancisce lapresunzione legale relativa di esercizio da parte dell’ente dominantedell’attività di direzione e coordinamento in presenza della relazione dicontrollo societario è, infatti, chiara nel richiamare solo la parte dell’art.2359 c.c. che disciplina la relazione di controllo societario, così escludendoil richiamo dell’art 2359 comma 3 c.c., concernente il collegamentosocietario.3.3. Non è, dunque, sufficiente l’esistenza del collegamento societarioesterno per affermare la ricorrenza di un gruppo societario, essendopiuttosto necessaria la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività di direzionee coordinamento da parte di una determinata società (c.d. capo gruppo)sulle altre.3.4. Il mero rapporto di parentela fra i soci di società diverse e distinte,nessuna delle quali partecipa alle altre , per potersi tradurre nelcollegamento societario esterno di cui all’art. 2359 comma 3 c.c., deveesprimersi, in concreto, nell’esercizio effettivo di un’influenza notevolesulle decisioni assembleari da parte di una ben determinata società sullealtre e presuppone, dunque, l’individuazione dell’ente dominante, del tipoe delle modalità di influenza nelle assemblee delle società collegatedeterminate dal rapporto di parentela con il socio dell’ente dominante.3.5. Non è, quindi, sufficiente la mera constatazione del rapporto diparentela fra soci di società diverse per ravvisare il collegamentosocietario, che presuppone l’accertamento di tutti gli altri elementi di fattonecessari alla prova dell’effettiva influenza esercitata da un determinatoente all’interno dell’assemblea dell’altro nell’adozione di ben precisedecisioni strategiche dell’impresa. In altri termini, per l’accertamento delcollegamento societario tra società partecipate da soggetti diversi ènecessario verificare non solo il rapporto di parentela, ma anche come ledinamiche dei rapporti familiari tra soci di società diverse si siano tradotteNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026in influenza notevole sulle decisioni strategiche dell’assemblea di unaspecifica società e in intese dirette a realizzare ben precise finalitàeconomiche comuni.3.6. In ogni caso, come già chiarito, la prova dell’esistenza delcollegamento societario, ai sensi dell’art. 2359 comma 3 c.c., nondetermina la presunzione di esistenza del gruppo societario di cuipotrebbe, al più, costituire un indizio. L’accertamento dell’esistenza delgruppo societario esige, infatti, la prova rigorosa dell’esercizio dell’attivitàdi direzione e coordinamento da parte della società capogruppo (secondola C.T.R., la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.), attraverso la dimostrazionedell’esistenza di ben precisi ed individuati atti di indirizzo della gestionedelle consociate.3.7. In sintesi, il rapporto di parentela o affinità tra soggetti che siano socidi società diverse non è, di per sé, sufficiente a dimostrare l’esistenza delcollegamento societario esterno fra gli enti, ai sensi dell’art. 2359 comma3 c.c., essendo necessario l’accertamento, in concreto, dell’esercizio diun’influenza notevole da parte di una società determinata sulle decisioniassembleari strategiche dell’altra e, in ogni caso, l’accertamento delcollegamento societario non vale a far presumere l’esistenza di un grupposocietario, che richiede la prova rigorosa dell’esercizio dell’attività didirezione e coordinamento da parte della società capogruppo sulle altreconsociate.3.8. Peraltro, l'art. 88, comma 4, T.U.I.R., disposizione che introduceun’esenzione fiscale e dunque di stretta interpretazione, non considerasopravvenienze attive solo i versamenti dei soci in denaro o in natura fattia fondo perduto o in conto capitale alle società e non è dunque applicabileai conferimenti effettuati da soggetti diversi dai soci della beneficiata,anche se da questi ultimi delegati al pagamento nell'ambito di operazionitra società del medesimo gruppo (cfr. Cass. 22917/2014, CorteCostituzionale n. 264/2017).Numero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/20264. Nel caso di specie, la CTR non ha fatto corretta applicazione dei principirichiamati laddove, in primo luogo, non si è avveduta che i soci delle tresocietà sono tutti componenti di compagini sociali diverse ( èincontroverso che nessuno dei soci era anche socio o amministratore dellealtre società: i soci di [OSCURATO:SOCIETA]. erano [OSCURATO:PERSONA], socio al60% e amministratore e [OSCURATO:PERSONA], socia al 40%; [OSCURATO:PERSONA] (zia diVincenzo e Anna e cognata di [OSCURATO:PERSONA]) era socia unica eamministratrice di [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e [OSCURATO:PERSONA] era sociaunica e amministratrice di [OSCURATO:SOCIETA].); in secondo luogo, haritenuto che il rapporto di parentela fosse sufficiente a dimostrare ilcollegamento societario, senza accertare in virtù di quali intese e per qualispecifiche finalità comuni era ravvisabile un’influenza notevole della [OSCURATO:SOCIETA]; infine, ha confuso il collegamento societario con il grupposocietario, traendo dall’accertamento del collegamento societarioconseguenze giuridiche proprie solo dell’accertamento dell’esistenza delgruppo di imprese, che non ha in alcun modo compiuto; senza, peraltro,dare alcun rilievo al dato, pacifico, della mancanza di un bilancioconsolidato.5. In conclusione, in accoglimento del secondo motivo, respinto il primo, lasentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte di giustizia tributaria disecondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovoesame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità. P.Q.MLa Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo; cassa la sentenzaimpugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di giustiziatributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per unnuovo esame, oltre che per liquidare le spese del giudizio di legittimità.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 5.2.2026Il consigliere estensore Il PresidenteNumero registro generale 8217/2022Numero sezionale 82/2026Numero di raccolta generale 9907/2026Data pubblicazione 17/04/2026( [OSCURATO:PERSONA]) ([OSCURATO:PERSONA])
Sentenza Cassazione n. 09907/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris