CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 22525/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nsigliere ha pronunciato la seguente ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 13772/2023proposto da: Agenzia delle Entrate - Riscossione, nella persona del Presidente pro tempore,rappresentata e difesa dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12. - ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., nella persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]. Pec: [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - e nei confronti di Regione Lazio, nella persona del Presidente pro tempore; - intimata - avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo grado del LAZIO,n. 6455/07 /202 2 , depositata in data 29 dicembre 2022 , non notificata; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 2 luglio2024 da l C ons igliere [OSCURATO:PERSONA] ; [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale ha accolto l’appello proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. avverso la sentenza di primo grado che aveva rigettato il ricorso , avente ad oggetto l’intimazione di pagamento n. 09720199050641433 e 24 cartelle di pagamentoriferite a pretese tributarie, (alcune delle quali oggetto dell’intimazione di pagamento n. 0970199023464914, annullata dalla Commissione tributaria regionale con la sentenza n. 4508/2021, depositata in data 12 ottobre 2021),ritenendo che la società contribuente avrebbe dovuto introdurre con motivi aggiunti la contestazione circa l’inesistenza della notifica delle cartelle perché promananti da indirizzi PEC non inseriti in pubblici registri. 2.I giudici di secondo grado, in particolare, hanno ritenuto la notifica delle cartelle inesistente perché effettuata a mezzo PEC da un indirizzo non presente nei pubblici registri e che l’invio di atti esattoriali proveniente da indirizzi di posta elettronicacertificata non presenti nei [OSCURATO:PERSONA] doveva considerarsi pacificamente illegittimo e non legittimamente riconducibile all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e, in quanto inesistente, non suscettibile di sanatoria. 3. L’Agenzia delle Entrate - Riscossione ha proposto ricorso per cassazione con atto affidato ad un unico motivo.4. La società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo ed unico motivo deduce la v iolazione e/o falsa applicazione dell'art. 26 del d.P.R. n. 602 del 1973, nonché dell'art. 3-bis della legge n. 53 del 1994, in relazione all'art. 360, comma primo, n. 3, cod. proc. civ., con riferimento alla validità della notifica PEC della cartella di pagamento proveniente da indirizzo univocamente riconducibile all'Agente della riscossione. [OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale aveva violato l’art. 26, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, il cui tenore letterale era univoco nel prevedere che la necessaria inclusione nel pubblico registro INI-PEC fosse riferita al solo indirizzo del destinatario e non anche a quello del mittente. Inoltre, i giudici di secondo grado avevano invocato l’art. 3-bis, comma 1, della legge n. 53 del 1994, che si riferiva alla «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali».[OSCURATO:PERSONA] tributaria regionale avrebbe dovuto accertare e dichiarare che le notificazioni compiute via PEC dagli indirizzi indicati in sentenza erano avvenute nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come attestato dalle «ricevute di avvenuta consegna» in atti, già debitamente esaminate dal Giudice del merito. 1.1Il motivo è fondato. 1.2 Le Sezioni Unite di questa Corte hanno recentemente affermato che, in tema di notificazione a mezzo PEC, la notifica avvenuta utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, non risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la maggiore rigidità del sistema delle notifiche digitali, imponendo la notifica esattamente agli indirizzi oggetto di elencazione accessibile e registrata, realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, cioè soggetto passivo, associando tale esclusività ad ogni onere di tenuta diligente del proprio casellario, laddove nessuna incertezza si pone invece ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo PEC e che la costituzione del destinatario della notificazione, che abbia dimostrato di essere in grado di svolgere compiutamente le proprie difese» sottrae rilevanza all’ipotizzata irregolarità, avendo pienamente la notifica raggiunto lo scopo senza alcuna incertezza in ordine alla sua provenienza e all’oggetto dell’impugnazione (Cass., Sez. U., 18 maggio 2022, n. 15979; Cass., 28 settembre 2018, n. 23620). 1.3 Più di recente questa Corte ha precisato che « In relazione alle modalità di notificazione a mezzo di posta elettronica delle cartelle esattoriali, la giurisprudenza elaborata da questa Corte prende le mosse dalla previsione di cui all’art. 3-bis della l. 21 gennaio 1994, n. 53, che consente tale forma di notificazione degli «atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali» e contiene previsioni specifiche concernenti il mittente e il destinatario dell’atto. Il primo comma della disposizione in parola, in particolare, stabilisce che «la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi». Come questa Corte ha poi recentemente osservato (cfr. Cass. n. 2460/2021), sulla scorta delle indicazioni provenienti dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 23620/2018, l’entrata in vigore dall'art. 66, comma 5, del D. Lgs. n. 217 del 2017, ha previsto che, a decorrere dal 15.12.2013, ai fini della notificazione e comunicazione degli atti in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale, si intendono per pubblici elenchi quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6- quater e 62 del D. Lgs. n. 82 del 2005, nonché dall'articolo 16, comma 12, dello stesso decreto, dall'articolo 16, comma 6, del D. L. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009, nonché il Re.G.Ind.E, registro generale degli indirizzi elettronici, gestito dal Ministero della Giustizia» (cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, in motivazione). 1.4Sicché tale essendo il tessuto normativo di riferimento, l’obbligo di utilizzo di un indirizzo presente nel registro INI-Pec appare testualmente riferito al destinatario della notifica, mentre con riguardo al notificante è previsto unicamente l’utilizzo «di un indirizzo di posta elettronica certificata […] risultante da pubblici elenchi», con il conseguente corollario che «la norma speciale prevista per le notifiche in ambito tributario degli atti dell’Agente della riscossione differisce dalla previsione generale di cui al citato articolo 3 bis della legge n. 53/1994 solo con riferimento al soggetto che riceve la notificazione e siffatta diversità di trattamento normativo, non configura alcuna disparità di trattamento; le prescrizioni che ineriscono all’indirizzo del mittente non vanno, infatti, assoggettate alle stesse regole previste per il destinatario dell’atto, con riguardo al quale va fatta applicazione della disciplina propria dell’elezione di domicilio, cui dev’essere equiparato l’indirizzo di p.e.c. inserito, diversamente da quanto accade per il mittente»(cfr. Cass. , 3 luglio 2023, n. 18684, citata, in motivazione). 1.5Ciò è, peraltro, coerente con le pronunce di legittimità secondo cui la possibilità di denuncia di vizi dell’attività del giudice fondati sulla pretesa violazione di norme processuali non tutela l’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione, ovvero il diritto al rispetto delle regole del processo è riconosciuto nella misura in cui la violazione di dette regole comporti un concreto pregiudizio alla sfera giuridica dell’interessato (Cass., 20 febbraio 2023 n. 523; Cass., 14 febbraio 2023, n. 4576; Cass., 24 gennaio 2023, n. 2130). 1.6Dai principi esposti, ne deriva che la previsione della notifica delle cartelle di pagamento a mezzo PEC tutela il diritto di ciascun contribuente a ricevere la notificazione di atti impositivi a indirizzi PEC sicuramente a lui riconducibili, risultanti dal registro INI-PEC, in modo che possa essergli garantita la piena conoscenza dell'atto, diversamente dall'indirizzo dell'ente emittente, in assenza di norme specifiche che prevedano la nullità della notificazione da parte dell'Amministrazione finanziaria in quanto proveniente da indirizzo PEC non risultante dai pubblici registri. 1.7La sentenza impugnata non è conforme ai principi suesposti. 2. Per le ragioni di cui sopra, il ricorso va accolto; la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per la determinazione delle spese di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte