CassazionesentenzaSezione LDecisione del 6 aprile 2026
Cassazione n. 08514/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
in persona dellegale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli2026 avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];883 - controricorrente –avverso la sentenza n. 119/2022 della CORTE D'APPELLO diGENOVA, depositata il 10/05/2022 R.G.N. 68/2020;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del19/02/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 26730/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 8514/2026Data pubblicazione 06/04/20261. La Corte d'Appello di Genova, in parziale riforma disentenza del locale Tribunale, rideterminava in € 24.437,12(come da sentenza di appello e ordinanza correzione di erroremateriale di cui danno atto entrambe le parti) oltre accessori,l’importo dovuto dall’appellante ASL n. 3 Genovese all’appellatoAntonino [OSCURATO:PERSONA] a titolo di risarcimento del danno per la vicendadedotta in giudizio.2. Detta vicenda aveva riguardato la riorganizzazioneeffettuata dall’ASL, che aveva portato all’accorpamento di 4strutture complesse in una unica, in attuazione delle indicazionidi legge legate alla cd. spending review. In esito allariorganizzazione veniva bandito l’unico posto di responsabile distruttura complessa, assegnato, in esito alla procedura diselezione, ad altro medico e non al dott. [OSCURATO:PERSONA], cui venivaassegnato un incarico di responsabile di struttura semplice. Ildott. [OSCURATO:PERSONA] lamentava l’illegittimità delle condotte dell’Aziendae l’illegittimità del suo demansionamento, nonché di aver subitoun danno per effetto della divulgazione di una vox populianticipatoria del fatto che lui non sarebbe stato vincitore dellaselezione come responsabile di struttura complessa.3. Il Tribunale riteneva l’[OSCURATO:PERSONA] effettivamenteresponsabile di tale diffusione anticipata, disponeva CTU, eriteneva dimostrato un danno biologico da disturbo depressivonella misura del 10% con ITT decrescente di giorni 843,quantificando il risarcimento nella misura di € 48.874,25, inbase alle cd. tabelle di Milano.Numero registro generale 26730/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 8514/2026Data pubblicazione 06/04/20264. La Corte d’Appello riduceva del 50% l’entità del dannoliquidato. Osservava, in particolare, che il Tribunale avevaescluso profili di illegittimità nella procedura di selezione, maaveva ritenuto illecita la condotta dell’Azienda solorelativamente alla diffusione incontrollata della notizia relativaall’identità del vincitore ancor prima del termine della proceduradi selezione; escluso il demansionamento, rilevaval’impossibilità per il CTU di distinguere quale parte del dannoaccertato fosse effettivamente attribuibile ai fatti ritenuti illecitie quale parte del danno fosse invece conseguenza diretta delrisultato definitivo della procedura concorsuale (nonillegittimo); riformava la sentenza di primo grado per omessaconsiderazione del fatto che il principio di equivalenza dellecause deve essere posto in relazione con l’art. 1223 c.c., nelsenso che il sistema della legge impone la distinzione tral’imputazione causale dell’evento di danno e la successivaindagine volta all’individuazione e quantificazione delle singoleconseguenze pregiudizievoli.5. Propone ricorso per cassazione il medico con 6 motivi;resiste con controricorso l’[OSCURATO:PERSONA]; entrambe le partihanno depositato memoria.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso per cassazione, vienededotta nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art.112 c.p.c. (art. 360, n. 4, c.p.c.), in quanto la Corte d’Appelloha dimezzato il risarcimento riconoscendo la presenza diun’altra causa del danno, oltre alla diffusione anticipata circaNumero registro generale 26730/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 8514/2026Data pubblicazione 06/04/2026l’esito della selezione, pur in assenza di specifico motivo digravame.2. Il motivo non è fondato, per l’operatività dell’effettodevolutivo dell’appello.3. Questa Corte ha chiarito che, se il giudice di primo gradorigetta la domanda risarcitoria per mancanza di prova del dannosenza esaminare l'an debeatur, l'appello che - pur formalmenteinvestendo la sola statuizione sul quantum debeatur - reitera,nel corpo dell'atto e nelle conclusioni, le ragioni fondanti laresponsabilità del convenuto consente di ritenere insita nellarichiesta di riforma della pronuncia sul quantum anche ladomanda di accertamento del relativo presupposto logico-giuridico, cioè l'an della responsabilità (Cass n. 36533/2021).4. Nel caso di specie, nell’atto d’appello, come enunciato elocalizzato da parte controricorrente, la sentenza di primo gradoera stata censurata per erronea decisione sull’effettivasussistenza del nesso causale e sull’entità e quantificazione deldanno alla salute lamentato dal medico, con conseguentedevoluzione piena della delibazione su an e quantum in secondogrado.5. Con il secondo motivo, parte ricorrente deduce omessoesame di un fatto decisivo risultante dagli atti di causa (art. 360,n. 5, c.p.c.) quanto alla riconducibilità causale di tutti i dannipatiti all’illecita diffusione anticipata dell’esito della prova diselezione.6. Il motivo è inammissibile, per mancato confrontoadeguato con la motivazione della sentenza gravata, che talefatto non ha omesso di considerare, ma ha, al contrario,Numero registro generale 26730/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 8514/2026Data pubblicazione 06/04/2026esaminato e valutato in termini di concausalità (unitamente acausa non illecita) e non di causalità esclusiva.7. Con il terzo motivo, viene denunciata nullità dellasentenza (art. 360, n. 4, c.p.c.) per violazione degli artt. 115 e132 c.p.c., per essersi il giudice d’appello discostato dallevalutazioni del CTU senza idonea motivazione.8. Con il quarto motivo, parte ricorrente denuncia violazionee falsa applicazione degli artt. 1218, 1223, 1226, 2087 e 2697c.c. (art. 360, n. 3, c.p.c.), per malgoverno delle norme in temadi responsabilità contrattuale e onere della prova, e per averridotto il danno risarcibile con frazionamento equitativo e senzagiudizio controfattuale.9. Con il quinto motivo, deduce violazione e falsaapplicazione degli artt. 115, 1223 e 1226 c.c., per erroneautilizzazione del criterio equitativo ai fini dell’individuazione deidanni risarcibili.10. Con il sesto motivo subordinato (art. 360, n. 3, c.p.c.)deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c. pererronea determinazione dell’importo risarcitorio.11. I suddetti motivi, da trattarsi congiuntamente perconnessione, in quanto tutti riferiti alla determinazione delquantum del danno riconosciuto (non vi è ricorso incidentalesull’an debeatur), non sono fondati.12. Parte ricorrente sovrappone i profili della causalità deldanno (governata dal principio di equivalenza delle condizioni)e della sua quantificazione (governata dai principi dipersonalizzazione e di responsabilità).Numero registro generale 26730/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 8514/2026Data pubblicazione 06/04/202613. In materia, ad esempio con riferimento al concorso dicolpa del danneggiato, istituto comparabile, mutatis mutandis,alla fattispecie in esame per la riconducibilità del danno allasalute in parte a condotta datoriale ritenuta illecita (diffusioneanticipata dell’esito della selezione) e in parte ritenuta nonillecita (esito procedura negativo per la salute del ricorrente, malecito), il risarcimento del danno deve essere proporzionalmenteridotto in ragione dell'entità percentuale dell'efficienza causaledel comportamento non illecito, in base a una comparazione delgrado di incidenza eziologica di più cause concorrenti a unfrazionamento delle responsabilità in via equitativa, con relativoridimensionamento del quantum risarcitorio (cfr. Cass. n.28986/2019, che sottolinea la conformità a diritto dell'eserciziodel potere discrezionale del giudice di liquidare il danno in viaequitativa secondo la cd. equità giudiziale correttiva ointegrativa, ove lo impongano le circostanze del caso concreto).14. Infatti, in tema di risarcimento del danno, il poterediscrezionale del giudice di liquidazione in via equitativacomporta un giudizio di prudente contemperamento dei varifattori di probabile incidenza sul danno e non è censurabile insede di legittimità, purché la motivazione dia adeguatamenteconto del peso specifico attribuito a ciascuno di essi nel casoconcreto e consenta di ricostruire il percorso logico seguito e diverificare il rispetto dei principi del danno effettivo edell'integralità del risarcimento (Cass. n. 341/2025; v. ancheCass. n. 20871/2024, n. 20813/2025).15. Non consta, quindi, alcuna violazione del metodocontrofattuale richiamato da parte ricorrente, che riguarda laNumero registro generale 26730/2022Numero sezionale 883/2026Numero di raccolta generale 8514/2026Data pubblicazione 06/04/2026relazione della cd. condotta alternativa lecita con l'eventoconcretamente verificatosi, chiedendosi se tale specifico dannoera evitabile sostituendo la condotta posta in essere con quellaalternativa (Cass. n. 25825/2024), e non il concorso di causelecite e illecite nella produzione del danno rilevante nel caso inesame.16. In ragione della soccombenza parte ricorrente deveessere condannata alla rifusione delle spese del presentegiudizio in favore dell’amministrazione costituita, liquidate comeda dispositivo. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del presentegiudizio in favore di parte controricorrente, che liquida in €4.000,00 per compensi, € 200,00 per esborsi, spese generali al15%, accessori di legge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo atitolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso,a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale del 19 febbraio 2026.La PresidenteIrene Tricomi