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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 ottobre 2021

Cassazione n. 05009/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta equa per il reato di concorso in furto aggravato e quello di concorso in tentato furto aggravato, é inammissibile.

Invero, ci si duole che la Corte di appello abbia negato il riconoscimento delle attenuanti generiche per il fatto che l'imputato non abbia collaborato per l'individuazione dei complici.

Tanto concreta violazione del diritto di difesa e la mancata collaborazione con gli inquirenti non rientra tra gli indici previsti dall'art.133 cod. pen.

Inoltre, la pena inflitta è superiore al minimo edittale sicché il giudice aveva il dovere di specifica motivazione, laddove nella specie si è fatto ricorso ad una motivazione di stile.

2. Orbene, simili rilievi sono aspecifici e comunque manifestamente infondati.

La censura, infatti, ripropone tal quale quella che era stata avanzata con l'atto di appello e che ha trovato adeguata replica nella sentenza qui impugnata, la quale ha definito due fondamentali ragioni di dissenso rispetto alla tesi difensiva: da un canto le attenuanti generiche richiedono che sia positivamente accertata la meritevolezza dell'attenuazione della pena; dall'altr9, che nel caso di specie elementi in tal senso non emergono, non assumendo rilievo l'età dell'imputato (ventotto anni), di molto superiore a quelle che l'ordinamento nazionale considera indicativa di una non raggiunta maturità psicologica, e l'insufficienza di un generico richiamo alle condizioni di vita del soggetto.

Pertanto, il tema della collaborazione processuale dell'imputato non ha avuto alcun ruolo nel giudizio della Corte di appello.

Tanto rende, come già scritto, il motivo aspecifico, perché non congruo rispetto alla ratio decidendi.

Ma vi è di più.

La giurisprudenza di legittimità riconosce la correttezza di un giudizio negatorio delle attenuanti generiche fondato sulla condotta processuale dell'imputato; ove questi mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può essere giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.

Invero, l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato; ma ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 - 01).

Anche la tesi che, sempre ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, marginalizza la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, in realtà esclude soltanto che simili comportamenti processuali possano essere assunti, da soli, come elementi decisivi sfavorevole, rilevando che non esiste nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5 - , Sentenza n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778 - 01).

Peraltro, occorre distinguere tra la mancata confessione e la mancata collaborazione per la individuazione dei correi o il ritrovamento di cose pertinenti al reato o corpo del medesimo.

In tal ultimi casi si tratta di condotte che del tutto legittimamente possono essere valutate come espressive della volontà di non recidere il legame con i correi e di preservare le utilità illecitamente conseguite.

Sicché si propone, in simili casi, una condotta susseguente al reato che offre indicazioni in merito alla capacità a delinquere del colpevole, rilevante ai sensi dell'art. 133 cod. pen.

Il motivo risulta pertanto anche manifestamente infondato.

3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/03/2021 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso proposto avverso il provvedimento indicato in epigrafe, con il quale é stata confermata la pronuncia di condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] a pena ritenuta equa per il reato di concorso in furto aggravato e quello di concorso in tentato furto aggravato, é inammissibile. Invero, ci si duole che la Corte di appello abbia negato il riconoscimento delle attenuanti generiche per il fatto che l'imputato non abbia collaborato per l'individuazione dei complici. Tanto concreta violazione del diritto di difesa e la mancata collaborazione con gli inquirenti non rientra tra gli indici previsti dall'art.133 cod. pen. Inoltre, la pena inflitta è superiore al minimo edittale sicché il giudice aveva il dovere di specifica motivazione, laddove nella specie si è fatto ricorso ad una motivazione di stile. 2. Orbene, simili rilievi sono aspecifici e comunque manifestamente infondati. La censura, infatti, ripropone tal quale quella che era stata avanzata con l'atto di appello e che ha trovato adeguata replica nella sentenza qui impugnata, la quale ha definito due fondamentali ragioni di dissenso rispetto alla tesi difensiva: da un canto le attenuanti generiche richiedono che sia positivamente accertata la meritevolezza dell'attenuazione della pena; dall'altr9, che nel caso di specie elementi in tal senso non emergono, non assumendo rilievo l'età dell'imputato (ventotto anni), di molto superiore a quelle che l'ordinamento nazionale considera indicativa di una non raggiunta maturità psicologica, e l'insufficienza di un generico richiamo alle condizioni di vita del soggetto. Pertanto, il tema della collaborazione processuale dell'imputato non ha avuto alcun ruolo nel giudizio della Corte di appello. Tanto rende, come già scritto, il motivo aspecifico, perché non congruo rispetto alla ratio decidendi. Ma vi è di più. La giurisprudenza di legittimità riconosce la correttezza di un giudizio negatorio delle attenuanti generiche fondato sulla condotta processuale dell'imputato; ove questi mantenga un atteggiamento "non collaborativo" può essere giustificato il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Invero, l'esercizio del diritto di difesa rende, per scelta del legislatore, non penalmente perseguibili dichiarazioni false rese a propria difesa dall'imputato; ma ciò non equivale a rendere quel tipo di dichiarazioni irrilevanti per la valutazione giudiziale del comportamento tenuto durante lo svolgimento del processo, agli effetti e nei limiti di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 2, Sentenza n. 28388 del 21/04/2017, Rv. 270339 - 01). Anche la tesi che, sempre ai fini del riconoscimento delle attenuanti generiche, marginalizza la protesta d'innocenza o la scelta di rimanere in silenzio o non collaborare con l'autorità giudiziaria, pur di fronte all'evidenza delle prove di colpevolezza, in realtà esclude soltanto che simili comportamenti processuali possano essere assunti, da soli, come elementi decisivi sfavorevole, rilevando che non esiste nel vigente ordinamento un principio giuridico per cui le attenuanti generiche debbano essere negate all'imputato che non confessi di aver commesso il fatto, quale che sia l'efficacia delle prove di reità (Sez. 5 - , Sentenza n. 32422 del 24/09/2020, Rv. 279778 - 01). Peraltro, occorre distinguere tra la mancata confessione e la mancata collaborazione per la individuazione dei correi o il ritrovamento di cose pertinenti al reato o corpo del medesimo. In tal ultimi casi si tratta di condotte che del tutto legittimamente possono essere valutate come espressive della volontà di non recidere il legame con i correi e di preservare le utilità illecitamente conseguite. Sicché si propone, in simili casi, una condotta susseguente al reato che offre indicazioni in merito alla capacità a delinquere del colpevole, rilevante ai sensi dell'art. 133 cod. pen. Il motivo risulta pertanto anche manifestamente infondato. 3. Segue alla declaratoria di inammissibilità la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000,00 a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma dì euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6/10/2021. [OSCURATO:PERSONA] r
Sentenza Cassazione n. 05009/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris