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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 24125/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo è aspecifico e fondato su una lettura selettiva e non corretta della sentenza impugnata: al contrario di quanto si sostiene nel motivo, a carico dell'imputata, sul piano probatorio, non vi è il solo riconoscimento (al 90%) da parte del funzionario di Polizia, ma anche il riscontro (trascurato dalla difesa) costituito dall'uso della vettura riconducibile all'imputata; la mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); osservato che il secondo motivo, sul ragionevole dubbio, è generico, poiché si risolve in una (corretta ed interessante ma) inutile ricapitolazione della giurisprudenza in tema, del tutto priva di riferimento al caso concreto; considerato che anche il secondo motivo è generico e distaccato dal caso concreto nonostante l'indicazione specifica dei parametri che giustifichino l'entità (modesta, nella valutazione insindacabile della Corte d'appello) della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] mperiali

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo è aspecifico e fondato su una lettura selettiva e non corretta della sentenza impugnata: al contrario di quanto si sostiene nel motivo, a carico dell'imputata, sul piano probatorio, non vi è il solo riconoscimento (al 90%) da parte del funzionario di Polizia, ma anche il riscontro (trascurato dalla difesa) costituito dall'uso della vettura riconducibile all'imputata; la mancanza di specificità del motivo, infatti, va valutata e ritenuta non solo per la sua genericità, intesa come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, dal momento che quest'ultima non può ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità che conduce, a norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), alla inammissibilità della impugnazione (tra le tante, da ultimo, Sez. 4, n. 19364 del 14/03/2024, Delle Fazio, Rv. 286468 - 01); osservato che il secondo motivo, sul ragionevole dubbio, è generico, poiché si risolve in una (corretta ed interessante ma) inutile ricapitolazione della giurisprudenza in tema, del tutto priva di riferimento al caso concreto; considerato che anche il secondo motivo è generico e distaccato dal caso concreto nonostante l'indicazione specifica dei parametri che giustifichino l'entità (modesta, nella valutazione insindacabile della Corte d'appello) della pena; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q P.Q.MIl [OSCURATO:PERSONA] stensore [OSCURATO:PERSONA] mperiali
Sentenza Cassazione n. 24125/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris