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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 13581/2022

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2 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale pec del difensore.

Ricorrente contro Ministero dell'Interno.

Intimato avverso la sentenza n. 121 del Tribunale di Cremona, depositata il 2.

3. 2017.

Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 17.

2. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.R.G. n. 11656/2017.

Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 10.

5. 2017, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 121 del 2.

3. 2017 del Tribunale di Cremona, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione al verbale della polizia stradale del 29.

7. 2015 che gli aveva contestato la violazione dell'art. 176, comma 1, codice della strada, per avere effettuato una manovra di retromarcia sulla rampa di acceso al casello autostradale di Cremona.

L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva.

Parte ricorrente ha depositato memoria.

La trattazione del ricorso sì è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28,

10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18.

12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata rìchìesta di dìscussìone orale.

In via preliminare ed assorbente, in accoglimento delle conclusioni del procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto nei confronti del Ministero dell'Interno, soggetto privo di legittimazione passiva ed estraneo al giudizio, essendo stata l'opposizione proposta, correttamente, nei confronti della Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Cremona.

Questa Corte ha precisato che nel giudizio di opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (già art. 23 della

I. n. 689 del 1981), la legittimazione passiva spetta, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 citato, alternativamente al prefetto ovvero a regioni, province e comuni, anche quando l'autorità che ha emesso l'ordinanza agisca quale organo periferico dell'amministrazione statale, per effetto di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e che tale legittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non rinvenendosi, nell'attuale disciplina dell'art. 7 (e, prima, dell'art. 23 della

I. n, 689 del 1981), alcun elemento da cui possa desumersi che, alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, quella del Ministro, con la conseguenza R.G. n. 11656/2017. che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile ( Cass. n. 35795 del 2021; Cass. n. 8190 del 2020; Cass. n. 15169 del 2015; Cass. n. 16950 del 2006 ).

Le deduzioni difensive svolte dal ricorrente in memoria non appaiono d'altra parte idonee a mutare tale indirizzo, a cui la Corte ritiene di dover dare continuità.

Da un lato, la circostanza che il ricorso sia stato notificato all'Avvocatura Generale dello Stato, quale organo competente a rappresentare nel presente giudizio sia la Prefettura che il Ministero, non è rilevante, atteso che la questione di inammissibilità concerne non la notifica del ricorso, ma la corretta identificazione del soggetto passivo; dall'altro, come precisato dall'arresto sopra citato n. 8190 del 2020 e da altre pronunce ( Cass. n. 34641 del 2019; Cass. n. 6177 del 2010 ), una soluzione diversa non appare giustificabile alla luce dell'art. 4 legge 25 marzo 1958, n. 260, laddove prevede che, nella ipotesi di procedimenti promossi da privati nei confronti di amministrazioni statali, l'erronea indicazione dell'organo competente a stare in giudizio dia luogo ad una nullità sanabile, trovando tale disposizione applicazione limitatamente al solo momento della instaurazione del giudizio e non nel caso in cui la parte processuale sia già stata identificata nei pregressi giudizi di merito Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile.

Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore Importo a titolo dì contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Dà atto che sussistono í presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.R.G. n. 11656/2017.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente F

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
2 SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso per procura alle liti in calce al ricorso dall'[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo digitale pec del difensore. Ricorrente contro Ministero dell'Interno. Intimato avverso la sentenza n. 121 del Tribunale di Cremona, depositata il 2. 3. 2017. Udita la relazione della causa svolta alla pubblica udienza del 17. 2. 2022 dal consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; viste le conclusioni scritte del P.M., in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile.R.G. n. 11656/2017. Fatti di causa e ragioni della decisione [OSCURATO:PERSONA], con atto notificato il 10. 5. 2017, ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 121 del 2. 3. 2017 del Tribunale di Cremona, che aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto della sua opposizione al verbale della polizia stradale del 29. 7. 2015 che gli aveva contestato la violazione dell'art. 176, comma 1, codice della strada, per avere effettuato una manovra di retromarcia sulla rampa di acceso al casello autostradale di Cremona. L'intimato Ministero dell'Interno non ha svolto attività difensiva. Parte ricorrente ha depositato memoria. La trattazione del ricorso sì è svolta, ai sensi dell'art. 23, comma 8 bis, d.l. 28, 10. 2010, n. 137, convertito con la legge 18. 12. 2010, n.176, in camera di consiglio senza l'intervento del procuratore generale e dei difensori delle parti, non essendo stata presentata rìchìesta di dìscussìone orale. In via preliminare ed assorbente, in accoglimento delle conclusioni del procuratore generale, il ricorso va dichiarato inammissibile, perché proposto nei confronti del Ministero dell'Interno, soggetto privo di legittimazione passiva ed estraneo al giudizio, essendo stata l'opposizione proposta, correttamente, nei confronti della Prefettura - [OSCURATO:PERSONA] del Governo di Cremona. Questa Corte ha precisato che nel giudizio di opposizione ex art. 7 del d.lgs. n. 150 del 2011 (già art. 23 della I. n. 689 del 1981), la legittimazione passiva spetta, ai sensi del comma 5 dell'art. 7 citato, alternativamente al prefetto ovvero a regioni, province e comuni, anche quando l'autorità che ha emesso l'ordinanza agisca quale organo periferico dell'amministrazione statale, per effetto di una specifica autonomia funzionale che comporta deroga a quanto stabilito dall'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, in tema di rappresentanza in giudizio dello Stato, e che tale legittimazione resta ferma nella successiva fase di impugnazione davanti alla Corte di cassazione, non rinvenendosi, nell'attuale disciplina dell'art. 7 (e, prima, dell'art. 23 della I. n, 689 del 1981), alcun elemento da cui possa desumersi che, alla legittimazione in primo grado dell'autorità che ha emesso il provvedimento sanzionatorio subentri, nella fase di impugnazione, quella del Ministro, con la conseguenza R.G. n. 11656/2017. che il ricorso per cassazione proposto nei confronti del Ministero, anziché nei confronti dell'autorità che ha emesso l'ordinanza, è inammissibile ( Cass. n. 35795 del 2021; Cass. n. 8190 del 2020; Cass. n. 15169 del 2015; Cass. n. 16950 del 2006 ). Le deduzioni difensive svolte dal ricorrente in memoria non appaiono d'altra parte idonee a mutare tale indirizzo, a cui la Corte ritiene di dover dare continuità. Da un lato, la circostanza che il ricorso sia stato notificato all'Avvocatura Generale dello Stato, quale organo competente a rappresentare nel presente giudizio sia la Prefettura che il Ministero, non è rilevante, atteso che la questione di inammissibilità concerne non la notifica del ricorso, ma la corretta identificazione del soggetto passivo; dall'altro, come precisato dall'arresto sopra citato n. 8190 del 2020 e da altre pronunce ( Cass. n. 34641 del 2019; Cass. n. 6177 del 2010 ), una soluzione diversa non appare giustificabile alla luce dell'art. 4 legge 25 marzo 1958, n. 260, laddove prevede che, nella ipotesi di procedimenti promossi da privati nei confronti di amministrazioni statali, l'erronea indicazione dell'organo competente a stare in giudizio dia luogo ad una nullità sanabile, trovando tale disposizione applicazione limitatamente al solo momento della instaurazione del giudizio e non nel caso in cui la parte processuale sia già stata identificata nei pregressi giudizi di merito Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Nulla si dispone sulle spese del giudizio, non avendo la parte intimata svolto attività difensiva. Deve darsi atto che sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore Importo a titolo dì contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dell'art. 13, comma 1 quater, d.p.r. n. 115 del 2002. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Dà atto che sussistono í presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.R.G. n. 11656/2017. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 17 febbraio 2022. [OSCURATO:PERSONA] gliere estensore [OSCURATO:PERSONA] sidente F
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