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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 giugno 2024

Cassazione n. 30895/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna fra i fatti in esame e quelli già giudicati con sentenza del Tribunale di Pisa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano pagine 4 e 5, ove la Corte ha evidenziato le ragioni per cui ha escluso la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5 in cui si valorizza la condizione di recidivo, la gravità del reato e l'assenza di collaborazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la sentenza impugnata per violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione esterna fra i fatti in esame e quelli già giudicati con sentenza del Tribunale di Pisa, è meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti logici e giuridici dalla Corte territoriale (si vedano pagine 4 e 5, ove la Corte ha evidenziato le ragioni per cui ha escluso la sussistenza dell'unicità del disegno criminoso); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce il difetto di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato poiché, secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, nel motivare il diniego delle predette attenuanti, non è necessario che il giudice di merito prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente un congruo riferimento agli elementi negativi ritenuti decisivi o rilevanti ovvero all'assenza di elementi positivi, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (si veda, in particolare, pag. 5 in cui si valorizza la condizione di recidivo, la gravità del reato e l'assenza di collaborazione); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 21 giugno 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 30895/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris