CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 28232/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/10/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi congiuntamente proposti da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che il primo motivo dei ricorsi, con cui si chiede il riconoscimento della continuazione esterna tra i reati per cui si procede e quelli oggetto della sentenza dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in data 28 ottobre 2024, non risulta devoluto con l'atto di appello, né il ricorrente si duole della sua mancata considerazione. Tanto induce a ritenere che la richiesta sia stata inammissibilmente avanzata per la prima volta in sede di legittimità, dovendosi ribadire che «nel giudizio di legittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficacia di giudicato ([OSCURATO:PERSONA] n. 4712 del 1982, Rv. 153578; n. 2654 del 1983 Rv. 163291)», (Sez. 3, Sentenza n. 2343 del 28/09/2018 Ud., dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346); ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'art. 2, comma 1, lett. a) e b) del d.m. del 5 agosto 2008 e in presenza di un provvedimento del TAR che annullava un'ordinanza sindacale di sgombero, risulta del tutto inconferente ai fini che qui rilevano, non interferendo con l'abusività dell'occupazione di un alloggio popolare, tanto più che nel motivo neanche viene spiegata quale ricaduta potrebbe avere sul procedimento penale il provvedimento amministrativo menzionato, così che il motivo risulta anche generico; osservato che il terzo motivo di ricorso, con cui si contesta violazione di legge in relazione all'affermazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 110, 633-639-bis e 650 cod. pen., per omessa applicazione della scriminante di cui all'art. 54 cod. pen., oltre che manifestamente infondato, risulta reiterativo di profili di censura già dedotti in appello e già congruamente esaminati e disattesi dalla Corte territoriale con ampia e lineare motivazione, facendo esatta applicazione dei principi consolidati nella giurisprudenza di legittimità, dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (si vedano le pagg. 2 - 4 della impugnata sentenza); rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ki-a&ettrYclin favore della Cassa delle ammende. Così