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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23600/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si contesta l'omessa specificazione del tipo di pena pecuniaria applicato.

La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale nel senso, come si legge in motivazione, di una riduzione della precedente pena di anni due di reclusione ed euro 2186,667,00 di multa in favore di anni 1 mesi otto di reclusione ed euro 218E067,00.

E' chiaro il riferimento ad una riduzione della precedente pena già articolata in reclusione e multa, per cui la lamentata mancata indicazione, in dispositivo, della multa rispetto alla somma riaffermata in appello non integra alcun vizio decisionale, laddove il tipo di pena pecuniaria è ben individuabile alla luce della sopra citata motivazione.

Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali senza che sussistano ipotesi di colpa nella proposizione del ricorso medesimo, giustificative anche della ammenda a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 31/10/2023 della CORTE APPELLO di BARIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] si contesta l'omessa specificazione del tipo di pena pecuniaria applicato. La sentenza della Corte di appello è stata emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. e la parte ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad eccezione di quelli sulla pena, su cui ha raggiunto l'accordo con il Procuratore generale nel senso, come si legge in motivazione, di una riduzione della precedente pena di anni due di reclusione ed euro 2186,667,00 di multa in favore di anni 1 mesi otto di reclusione ed euro 218E067,00. E' chiaro il riferimento ad una riduzione della precedente pena già articolata in reclusione e multa, per cui la lamentata mancata indicazione, in dispositivo, della multa rispetto alla somma riaffermata in appello non integra alcun vizio decisionale, laddove il tipo di pena pecuniaria è ben individuabile alla luce della sopra citata motivazione. Pertanto, va dichiarato inammissibile il ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali senza che sussistano ipotesi di colpa nella proposizione del ricorso medesimo, giustificative anche della ammenda a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 13
Sentenza Cassazione n. 23600/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris