CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 23 maggio 2022
Cassazione n. 34198/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da dimeni Armando, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 13441/2019 in data 26/10/2021 della Corte di appello di Napoli, terza sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che il procedimento viene trattato con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020; letta la memoria difensiva nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] pervenuta a mezzo posta elettronica certificata in data 23/05/2022; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il Sostituto procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto di dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva con conclusioni in data 23/05/2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Napoli, decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di cassazione, sesta sezione penale, con sentenza n. 234 del 31/01/2019, rideterminava la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in anni due, mesi due di reclusione ed euro 900 di multa in relazione al reato di cui agli artt. 110, 56, 628, commi 1 e 3 cod. pen. (fatto commesso in data 24/01/2014). 2. Avverso la predetta, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stato proposto ricorso per cassazione per lamentare l'inosservanza dell'art. 344-bis comma 1 cod. proc. pen. e per sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 4 e 5 della I. 27/09/2021, n. 134 per ingiustificata limitazione dell'applicazione della disciplina in materia di superamento dei termini massimi di durata del giudizio di appello ai soli procedimenti d'impugnazione pendenti per reati commessi successivamente all'[OSCURATO:DATA_NASCITA], con conseguente violazione dell'art. 3 della Costituzione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. La questione di legittimità costituzionale proposta è del tutto irrilevante. Invero, con sentenza n. 8058 del 31/01/2019, la Corte di Cassazione, sesta sezione penale, aveva annullato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di condanna pronunciata dalla Corte di appello di Napoli in data 24/02/2017 limitatamente alla ritenuta recidiva reiterata, rinviando ad altra sezione della Corte di appello di Napoli per la nuova determinazione della pena e dichiarando definitiva la penale responsabilità dell'imputato per il fatto ascrittogli. 2.1. Come è noto, l'art. 344 bis comma 8 cod. proc. pen. prevede che i termini di procedibilità dell'azione penale «si applicano anche nel giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello», «fermo restando quanto previsto dall'art. 624». Sennonché, l'art. 624 cod. proc. pen. prevede la formazione progressiva del giudicato nei casi di annullamento parziale in cassazione della sentenza di merito, che acquista appunto autorità di cosa giudicata rispetto alle parti che non hanno connessione essenziale con la parte annullata. 2.2. Si pone così il problema di stabilire se la sopravvenuta improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen. travolga anche il giudicato parziale già formatosi, posto che, secondo la giurisprudenza, per parti della sentenza, deve intendersi qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale, e, quindi, occorre fare riferimento, «non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione a un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame» (Sez. U, n. 6019 del 11/05/1993, Ligresti, Rv. 193419; nello stesso senso, Sez. 5, n. 19350 del 24/03/2021, Cataldo, Rv. 281106). Può, ad esempio, accadere così che si sia formato il giudicato sulla responsabilità dell'imputato e il giudizio debba proseguire in sede di rinvio solo per la determinazione della pena; e, secondo la giurisprudenza, è esclusa la rilevabilità di cause di estinzione del reato, sopravvenute o preesistenti, quando l'annullamento parziale abbia a oggetto statuizioni diverse dall'accertamento del fatto e della responsabilità dell'imputato (cfr., Sez. 4, n. 21769 del 16/042004, Arcidiacono, Rv. 228593; Sez. 2, n. 12967 del 14/03/2007, Mazzei, Rv. 236462; Sez. 4, n. 2843 del 20/11/2008, dep. 2009, Talarico, Rv. 242494; Sez. 2, n. 8039 del 09/02/2010, Guerriero, Rv. 246806; Sez. 3, n. 19690 del 03/04/2013, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 256377; Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Catanese, Rv. 264815; Sez. 2, n. 4109 del 12/01/2016, Serafino, Rv. 265792; sicché la stessa applicabilità dell'art. 129 cod. proc. pen. è impedita dal giudicato: Sez. U, n. 4904 del 26/03/1997, Attinà, Rv. 207640; Sez. 1, n. 9537 del 18/01/2001, Picone, Rv. 218217; Sez. 4, n. 114 del 28/11/2018, dep. 2019, Malventi, Rv. 274828; Sez. 1, n. 43710 del 24/09/2015, Catanese, Rv. 264815). 2.3. In realtà, non può dubitarsi che il giudicato formatosi in relazione a distinti capi di imputazione, con affermazione per gli stessi della penale responsabilità, definisca l'intero giudizio per quei capi e renda, perciò, inapplicabile nel conseguente giudizio di rinvio l'improcedibilità ex art. 344 bis cod. proc. pen. L'unica deroga a tale indiscutibile principio può ritenersi nell'ipotesi - qui non ricorrente - in cui il giudicato si sia formato solo su distinti punti della decisione relativa a un capo di imputazione interessato dall'annullamento per le parti residue: in tal caso, infatti, il giudizio di rinvio deve concludersi entro i termini previsti dall'art. 344 bis cod. proc. pen., con la conseguenza che, il superamento degli stessi, determinerebbe l'improcedibilità, travolgendo anche il relativo giudicato parziale. 3. Peraltro, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, commi 3, 4 e 5 della I. 27/09/2021, n. 134 è anche manifestamente infondata, come già affermato da questa Suprema Corte, secondo cui, il giudizio di manifesta infondatezza della norma de qua per contrasto con gli artt. 3, 25 e 111 Cost., nella parte in cui limita ai procedimenti relativi a reati commessi a far data dal primo gennaio 2020 l'improcedibilità delle impugnazioni per superamento del termine di durata massima del giudizio di legittimità, trova la propria giustificazione nel fatto che, la limitazione cronologica dell'applicazione di tale causa di improcedibilità, cui consegue la non punibilità delle condotte, è frutto di una scelta discrezionale, e come tale insindacabile, da parte del legislatore: scelta giustificata dalla diversità delle situazioni che risulta del tutto coerente con la riforma introdotta dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, in materia di sospensione del termine di prescrizione nei giudizi di impugnazione, egualmente applicabile ai soli reati commessi a decorrere della suddetta data, essendo ragionevole la graduale introduzione dell'istituto per consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari (cfr., Sez. 3, n. 1567del 14/12/2021, dep. 2022, lana, Rv. 282408; Sez. 2, n. 6045 del 17/12/2021, dep. 2022, Bucciarelli, non massimata; nel medesimo senso, con riferimento alla dedotta violazione degli artt. 3 e 117 Cost., v. Sez. 5, n. 334 del 05/11/2021, dep. 2022, Pizzorulli, Rv. 282419). 4. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro