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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03068/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 010ETHZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contestano la responsabilità dell'imputato senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella motivazione adottata dalla Corte di appello, in termini convergenti con quelli del Tribunale, e non si confrontano con la argomentazione concernente la determinazione della pena, la cui base è stata fissata nel minimo edittale con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, nonostante i gravi precedenti penali e la violazione delle prescrizioni cautelari da parte dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.

M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 24/11/202

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 010ETHZ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/02/2025 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];MOTIVAZIONE Ritenuto che i motivi del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] contestano la responsabilità dell'imputato senza evidenziare sussistenti manifeste illogicità nella motivazione adottata dalla Corte di appello, in termini convergenti con quelli del Tribunale, e non si confrontano con la argomentazione concernente la determinazione della pena, la cui base è stata fissata nel minimo edittale con la concessione delle circostanze attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti, nonostante i gravi precedenti penali e la violazione delle prescrizioni cautelari da parte dell'imputato; ritenuto, pertanto, che il ricorso va dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/202
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