CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 25621/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2025 della CORTE APPELLO di CATANIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che D'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] - imputato del reato di false dichiarazioni finalizzate all'ottenimento del c.d. reddito di cittadinanza - ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del 29/04/2025, con cui la Corte d'Appello di Catania ha confermato la sentenza di condanna in primo grado emessa dal Tribunale di Catania; rilevato che la difesa ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta riconducibilità del fatto al D'[OSCURATO:PERSONA], lamentando anche il mancato espletamento di una perizia grafologica; ritenuto che - anche a prescindere dal riferimento all'art. 606 lett. d, del tutto improprio se riferito alla perizia (cfr. sul punto Sez. U, n. 39746 del 23/03/2017, A., Rv. 270936 - 01) - le censure presentino carattere reiterativo ed in parte aspecifico, non essendo stata adeguatamente confutata l'osservazione della Corte territoriale relativa al carattere assertivo e apodittico delle censure medesime, "non essendo ragionevolmente e logicamente concepibile che un altro soggetto, diverso dall'interessato, abbia materialmente predisposto, compilato e sottoscritto l'istanza per ottenere il beneficio economico del RdC spettante al D'[OSCURATO:PERSONA]" (cfr. pag. 5 della sentenza impugnata); ritenuto pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende P P.Q.M