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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01119/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (in particolare, la difesa, nel criticare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non indica le prove che sarebbero state travisate dal giudice del merito, ma si limita a sostenere che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sia stata caratterizzata da un elemento soggettivo assimilabile alla colpa piuttosto che al dolo, e che la stessa abbia prodotto solo un limitato allarme sociale); Considerato che il secondo e il terzo motivo dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice di appello„ da un lato, ha dato atto, ai fini dell'applicazione della recidiva, dell'accresciuta pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] per come evidenziata dal reato commesso; dall'altro lato, ha notato, al fine della negazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'ammissione del fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA] fu dovuta alla incontrovertibilità dell'accertamento compiuto dalle Forze dell'ordine); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/01/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo dedotto nel ricorso non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a prefigurare una rivalutazione o lettura alternativa delle fonti probatorie, in modo estraneo al sindacato di legittimità, sulla base di censure avulse da pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali (in particolare, la difesa, nel criticare la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., non indica le prove che sarebbero state travisate dal giudice del merito, ma si limita a sostenere che la condotta di [OSCURATO:PERSONA] sia stata caratterizzata da un elemento soggettivo assimilabile alla colpa piuttosto che al dolo, e che la stessa abbia prodotto solo un limitato allarme sociale); Considerato che il secondo e il terzo motivo dedotti nel ricorso, riguardanti il discorso argomentativo, sono manifestamente infondati, perché la lettura del provvedimento impugnato dimostra che la motivazione è esistente e connotata da lineare e coerente logicità, conforme all'esauriente disamina dei dati probatori (in particolare, il giudice di appello„ da un lato, ha dato atto, ai fini dell'applicazione della recidiva, dell'accresciuta pericolosità sociale di [OSCURATO:PERSONA] per come evidenziata dal reato commesso; dall'altro lato, ha notato, al fine della negazione delle circostanze attenuanti generiche, che l'ammissione del fatto da parte di [OSCURATO:PERSONA] fu dovuta alla incontrovertibilità dell'accertamento compiuto dalle Forze dell'ordine); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 luglio
Sentenza Cassazione n. 01119/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris