CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 09209/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'11 ottobre 1962 avverso l'ordinanza della Corte di appello di Roma dei 7 giugno 2021 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza n. 16811 dei 25 marzo 2021 questa sezione della Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del 7 gennaio 2021 con la quale la Corte di appello di Roma ha dichiarato l'inammissibilità della dichiarazione di ricusazione proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti dei componenti del collegio giudicante dinanzi al quale il Ricucci, in uno ad altri imputati, risulta tratto a giudizio con l'imputazione di cui all'ad 319-ter cod. pen. In particolare, ritenuta erronea la valutazione di intempestività resa dalla Corte del merito, è stata annullata la relativa decisione pregiudiziale con rinvio per dare luogo al relativo giudizio sull'istanza di ricusazione. 2. Con l'ordinanza descritta in epigrafe la Corte di appello di Roma, giudicando ai sensi dell'art. 627 cod. proc. pen., ha ribadito, sotto diversi versanti, l'inammissibilità della relativa istanza di ricusazione. La Corte del merito, con tale nuova decisione pregiudiziale, ha messo in evidenza che le ragioni prospettate a sostegno della istanza di ricusazione, pacificamente estranee alle ipotesi tassativamente previste dall'art. 37, comma 1, cod. proc. pen., presupponevano a monte l'illegittimità costituzionale della detta norma; la relativa vicenda in fatto, tuttavia, non avrebbe consentito di valutare !a non manifesta infondatezza della relativa questione, precludendo al Collegio di sollevarla innanzi alla Corte Costituzionale, difettando il requisito della rilevanza. In particolare, la Corte dei merito ha sottolineato che la ricusazione nel caso troverebbe ragion d'essere nella sollecitazione attraverso la quale il pubblico ministero ebbe a chiedere al G.I,P., chiamato a rendere il decreto di giudizio immediato, di fissare il processo relativo (anche) al Ricucci presso la seconda sezione del Tribunale di Roma e in particolare presso il secondo collegio della detta sezione, al quale il pubblico ministero istante era abbinato; il tutto in linea con 'apposta previsione tabellare che consentirebbe al detto abbinamento di prevalere sugli altri criteri diretti alla relativa assegnazione. La Corte di appello ha tuttavia escluso che nel caso l'assegnazione venne effettuata seguendo la sollecitazione del pubblico ministero atteso che, pur essendo stato il processo destinato alla medesima sezione indicata dall'organo dell'accusa, tanto era avvenuto in applicazione delle ordinarie regole tabellari che fanno rientrare la regiudicanda relativa al Ricucci all'interno della macro-area di affari penali assegnati alla citata sezione; la scelta del collegio, peraltro diverso da quello indicato dal pubblico ministero era poi avvenuta alla luce del peso ponderale del processo, del principio di rotazione, dei carichi di lavoro, secondo regole obiettive e predeterminabili dettate dalle stese tabelle. Doveva dunque escludersi in radice l'indebita interferenza paventata dall'imputato, non riscontrabile neppure dalla coincidenza della presidenza del collegio designato in capo al medesimo giudice persona fisica chiamato a presiedere il collegio privilegiato dalla richiesta dei pubblico ministero. Da qui il difetto di rilevanza della questione di legittimità costituzionale prospettata a sostegno della istanza di ricusazione oggetto di scrutinio e la conseguente inamrnissibilità del:a stessa.3.Propone ricorso la difesa del Ricucci e lamenta violazione di legge e difetto di motivazione, mancante o manifestamente illogica avuto riguardo alla ritenuta non rilevanza della questione di legittimità dell'art 37, comma 1, cod. proc. pen., sollecitata dalla difesa e diretta ad integrare, tramite una pronunzia additiva, l'elenco dei casi di ricusazione previsti in via tassativa dalla citata disposizione all'uopo introducendo l'ipotesi dell'assegnazione che risulti condizionata, in qualunque modo, da una richiesta del Pubblico Ministero procedente e che si connoti in termini lesivi della pre-costituzione, della terzietà e imparzialità, anche solo apparente, dell'organo giudicante. La Corte del merito avrebbe erroneamente negato rilievo alla situazione pregiudicante prospettata dal Ricucci che, ad avviso della difesa, si è venuta a concretare a prescindere dalla regola tabeliare di fatto applicata nel procedere alla designazione della sezione e del collegio competenti alla trattazione del processo in questione, derivando piuttosto dalla mera circostanza fattuale relativa alla detta sollecitazione e alla conseguente coincidenza della attribuzione del relativo affare aia stessa sezione indicata in forza del rivendicato abbinamento. Coincidenza, questa, destinata a gettare un ombra sull'apparenza di imparzialità del Collegio designato, essendo di poi indifferente la mancata corrispondenza del Collegio giudicante indicato in forza del citato abbinamento; piuttosto, al fine di evitare il legittimo dubbio determinato dall'interferenza del pubblico ministero, il processo andava assegnato a uno dei collegi dell'altra sezione tabella rmente competente in tema di reati contro la pubblica amministrazione, inerenti dunque la medesima macro-area comprensiva della fattispecie oggetto del giudizio in questione. Aspetti, questi, tutti pretermessi dal motivare della Corte dei merito, la quale, omettendo di dare rilievo alla mera apparenza di imparzialità determinata dall'abbinamento di fatto venutosi a creare, avrebbe fatto una erronea applicazione della regola di cui all'ad 23, comma 2, della legge n. 87 del 1.953 quando per contro la definizione del giudizio nella specie non può ritenersi indipendente dalla risoluzione della questione di legittimità prospettata dall'imputato. La Corte, infine, avrebbe erroneamente deprivato di rilievo il ruolo da assegnare al Presidente del collegio, anche questo coincidente con l'abbinamento sollecitato dal PM ( atteso che sia ii primo che il terzo collegio della seconda sezione del Tribunale di Roma risultano presieduti dal medesimo magistrato persona fisica). Ciò in particolare finendo per posporre le esigenze di tutela dei diritti fondamenti correlati all'equo processo e in particolar modo dei valori inerenti la ;-_)•e-costituzione del giudice naturale, la terzietà/imparzialità e la parità tra le parti, puntualmente definiti dalla giurisprudenza costituzionale, convenzionale e unionale, inaccettabilmente recessive rispetto alle prospettate esigenze di efficienza organizzativa interne alla giurisdizione. 4.La Procura, con la requisitoria scritta trasmessa alla Corte, ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. 5. Con memoria per-venuta il 29 dicembre 2021 la difesa del ricorrente ha replicato alle conclusioni della parte pubblica. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito precisate. 2. L'impugnazione si sostanzia nella ribadita non manifesta infondatezza della Questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 37 comma 1, cod. proc. pen. prospettata in questa sede senza neppure espressamente indicare i parametri interni, convenzionali o euro unitari che dovrebbero sostenerla (ricavabili tuttavia in via implicita dal relativo complessivo argomentare e riconducibili agli artt. 3, 24, 25, 111 e 117 Cost. quest'ultimo in relazione agli artt 6 Cedu e 47 CDFUE), contrastando essenzialmente il negativo giudizio sulla rilevanza speso dalla Corte del merito. Giudizio che invece il Collegio ritiene inappuntabile, con conseguente inammissibilità del ricorso, non altrimenti supportato da altre ragioni di censura. 3. In disparte ogni considerazione pregiudiziale sui portato del petitum additivo (descritto al punto 3 del ritenuto che precede) rivendicato a supporto della questione prospettata (la cui ampiezza poco si addice alle stringenti tipizzazioni che connotano le ragioni di ricusazione prese in considerazione dalla disposizione indubbiata), sono due le ragioni che portano a condividere le conclusioni formulate SUI tema dalla Corte del merito. 3.1. La prima ragione, di immediata valenza logica e di assorbente rilievo dirimente, è quella in forza della quale l'assegnazione alla sezione e al collegio giudicante nei caso furono effettuate applicando le ordinarie regole tabellari, senza che la decisione in questione potesse dirsi in alcun modo influenzata dalla sollecitazione resa dal pubblico ministero oggetto delle ragioni di doglianza della difesa e anche questa spesa in forza di apposita previsione tabellare, nel caso tuttavia non attuata. E' pacifico infatti che la seconda sezione nel caso designata coincideva con una delle due tabellarmente tenute alla trattazione dei reati contro la pubblica amministrazione all'interno dei quali va annoverato quello imputato (anche) al Piducci. E non vi sono ragioni per ritenere, né la difesa le enunzia ( erroneamente convinta che sul punto fosse la Corte a dover argomentare) che nel caso la scelta tra tali due sezioni, piuttosto che espressione delle ordinarie regole tabellari, venne dominata daila deroga, sempre prevista tabellarmente, correlata all'abbinamento sollecitato dal pubblico ministero. Che nel caso, del resto, sia stata fatta applicazione della regola tabellare ordinaria senza dare spazio alla richiesta del pubblico ministero è conclusione inequivocabilmente confermata dalla scelta del Collegio, atteso che il pubblico ministero, nella sollecitazione contestata, ebbe anche a fare espresso riferimento al collegio di relativo abbinamento (il primo della seconda sezione), nel caso diverso da quello designato. L'interferenza addotta dalla difesa, dunque, non ha avuto nella specie ricadute concrete, risultando smentita nel suo sviluppo logico essenziale (il collegio abbinato al Pm procedente, aspetto certamente più pregnante nell'ottica delle addette ragioni di ricusazione). E tanto rende solo virtuale e priva di riflessi immediati la lesione prospettata in termini di indebita incidenza sulla designazione del giudice naturale ex art 25 Cost. utile a mettere in crisi i profili di terzietà e imparzialità a tale disposizione immediatamente connessi: in altre parole, una volta accolta la questione prospettata dando spazio al petitum segnalato nel ricorso, in ogni caso la disposizione formatasi per effetto dell'intervento additivo sollecitato non potrebbe mai trovare applicazione nel giudizio principale, rimasto estraneo alle violazioni prospettate nell'istanza e ribadite dal ricorso. 4. La difesa, nel tentativo di superare siffatto, dirimente, profilo pregiudiziale, ha evidenziato che nel caso la coincidenza fattuale tra la sezione e il presidente del collegio designati e quelli indicati dal pubblico ministero in ragione del rivendicato abbinamento, quale che sia stata la regola seguita nel procedere alla relativa assegnazione (e dunque anche quella tabellare per così dire ordinaria), sarebbe comunque in grado di mettere in dubbio i temi della pre-costituzione e della terzietà del decidente sotto il versante della mera apparenza di imparzialità, evocato nel ricorso con puntuali riferimenti alla giurisprudenza convenzionale e unionale diretti a consolidarne il portato. !ampliamento delle ipotesi di ricusazione nei termini indicati dal petitum segnalato nel ricorso troverebbe dunque ragion d'essere nell'esigenza di prendere in considerazione anche situazioni, quale quella di specie, in cui pacificamente il sistema di designazione del decidente si rilevi estraneo ad effettive ragioni di alterazione dei valori in gioco, solo apparentemente messi in discussione dal comportamento, anche indebito, di una delle parti del processo. Il tema è tuttavia evocato in modo solo suggestivo attraverso una considerazione logica che alla fine prova troppo. Seguendone pedissequamente il percorso dovrebbe infatti affermarsi che qualsiasi interferenza solo in astratto diretta ad incidere sulla corretta designazione del giudice secondo le indicazioni tabellari, da qualunque parte del processo provenga, imporrebbe, per ciò solo, una deviazione dall'applicazione della disciplina, predeterminata e oggettiva, dettata, per l'appunto, tramite le previsioni tabellari, proprio per garantire l'imparzialità del decidente in attuazione dell'art. 25 Cost.. In altre parole, il meccanismo congegnato dalla disposizione prefigirata dal ricorrente, realizzato ampliando il portato delle ragioni di ricusazione nei termini descritti dall'intervento additivo sollecitato, porterebbe al risultato, inaccettabile, di legittimare manovre speculative volte ad ostacolare la puntuale applicazione delle regole tabellari altrimenti chiamate a guidare l'assegnazione: in definitiva, in aperto contrasto con l'obiettivo perseguito, si finirebbe per sacrificare l'insieme di valori concretamente garantiti dalla attuazione della disciplina tabellare al solo fine di far prevalere l'apparenza di imparzialità. Da qui la definitiva inconferenza delle ragioni sottese al ricorso. 5. Alla dichiarazione di inammissibilità seguono le pronunce di cui all'art 616 comma 1 cod. proc. pen. definite nei termini di cui al dispositivo che segue. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma d euro