CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 settembre 2025
Cassazione n. 35509/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06TEOTZ ) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 06MGBP5 ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2025 della CORTE APPELLO di FIR NZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione 1. Con la sentenza di cui in epigrafe, la Corte d'appello di Firenze ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui agli artt. 624, 625, n. 2, e 61, n. 5, cod. pen. 2. Avverso la sentenza negli interessi degli imputati sono stati Proposti ricorsi deducenti, con atto congiunto, l'errore nella mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta remissione della querela, come emergente dalla documentazione depositata in sede d'appello. 3. ha doglianza è fondata in quanto, come correttamente evidenziato dai ricorrenti, dagli atti processuali emergono l'intervenuta remissione di querela e le relative accettazioni da parte degli imputati (depositate nella cancelleria della Corte d'appello antecedentemente alla definizione del processo). Sicché, trattandosi di reato procedibile a querela, la sentenza impugnata va annullata senza rinvio perché il reato è estinto per remissione di querela, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali (ex artt..152 e 155 cod. pen. e 340 cod. proc. pen). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione della querela. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 30 settembre 2025 [OSCURATO:PERSONA] sore