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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 dicembre 2021

Cassazione n. 00775/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura Generale presso la Corte di appello di Trieste avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone del 18 giugno 2021 nel procedimento penale promosso contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 aprile 1973 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste impugna la sentenza del Tribunale di Pordenone del 18 giugno 2021, che, aderendo alla richiesta concorde delle parti formulata ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il delitto di evasione ex art 385, commi 1 e 3, cod.pen., riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata e ritenuta recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen. 2.

La parte pubblica ricorrente deduce l'illegalità della pena così determinata, rilevando che il giudizio di bilanciamento tra circostanze non poteva essere operato facendo prevalere le generiche sulla recidiva reiterata e infraquinquennale, a ciò ostando radicalmente il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato. 2.E' noto che in tema di trattamento sanzionatorio, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di cd.

"patteggiamento" solamente nel caso di applicazione di una pena "illegale".

A parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez.

U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 266080), nella nozione di pena illegale - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - rientra solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali; per contro, non configura una ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (v., ad es., Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 3 277956; Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, Musunneci, Rv. 269748; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326).

In questa cornice, dunque, il vizio legittimante il ricorso in cassazione, mai potrà ravvisarsi in caso di riscontrata sussistenza di errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che giammai rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale definita nei termini sopra precisati (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 255915; Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151).

3. Alla luce di tali indicazioni di principio, non sembra revocabile in dubbio che con la sentenza impugnata l'accordo raggiunto dalle parti abbia dato corpo alla applicazione di una pena illegale, tale dovendosi ritenere quella irrogata nella specie, applicata in termini inferiori al minimo edittale previsto per la fattispecie incriminatrice contestata al Milan, quella di cui all'art 385, commi 1 e 3 cod. pen.La corretta adozione della regola di giudizio rivendicata nel ricorso, infatti, avrebbe al più consentito di bilanciare le generiche con la recidiva qualificata e contestata, neutralizzando dunque il portato delle circostanze in gioco: la pena base di partenza, sulla quale apportare la riduzione per il rito, mai si sarebbe potuta attestare in coerenza al di sotto di un anno di reclusione, diversamente da quanto avvenuto nella specie (atteso che nel pervenire alla pena concordata le parti hanno individuato in mesi otto di reclusione la pena di riferimento, proprio in considerazione della diminuzione apportata per le generiche).

Da qui l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso Così deciso il 15/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procura Generale presso la Corte di appello di Trieste avverso la sentenza del Tribunale di Pordenone del 18 giugno 2021 nel procedimento penale promosso contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 13 aprile 1973 visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.11 Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trieste impugna la sentenza del Tribunale di Pordenone del 18 giugno 2021, che, aderendo alla richiesta concorde delle parti formulata ai sensi dell'art 444 cod. proc. pen. ha applicato a [OSCURATO:PERSONA] la pena di mesi 5 e giorni 10 di reclusione per il delitto di evasione ex art 385, commi 1 e 3, cod.pen., riconoscendo all'imputato le attenuanti generiche prevalenti sulla contestata e ritenuta recidiva qualificata ex art. 99, comma 4, cod. pen. 2. La parte pubblica ricorrente deduce l'illegalità della pena così determinata, rilevando che il giudizio di bilanciamento tra circostanze non poteva essere operato facendo prevalere le generiche sulla recidiva reiterata e infraquinquennale, a ciò ostando radicalmente il divieto di cui all'art. 69, comma 4, cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato. 2.E' noto che in tema di trattamento sanzionatorio, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., consente il ricorso per cassazione avverso le sentenze di cd. "patteggiamento" solamente nel caso di applicazione di una pena "illegale". A parte i casi in cui la pena sia stata determinata sulla base di parametri edittali successivamente dichiarati incostituzionali con effetti ex tunc (Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 266080), nella nozione di pena illegale - secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità - rientra solo quella che si risolve in una pena diversa, per specie, da quella stabilita dalla legge ovvero quella quantificata in misura inferiore o superiore ai relativi limiti edittali; per contro, non configura una ipotesi di pena illegale ab origine la sanzione che sia complessivamente legittima ma determinata secondo un percorso argomentativo viziato (v., ad es., Sez. 5, n. 1205 del 20/11/2020, dep. 2021, Magini, Rv. 280434; Sez. 5, n. 45360 del 04/10/2019, Quercia, Rv. 3 277956; Sez. 2, n. 14307 del 14/3/2017, Musunneci, Rv. 269748; Sez. 5, n. 8639 del 20/1/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 266080; Sez. 6, n. 32243 del 15/7/2014, Tanzi, Rv. 260326). In questa cornice, dunque, il vizio legittimante il ricorso in cassazione, mai potrà ravvisarsi in caso di riscontrata sussistenza di errori di calcolo commessi nei singoli passaggi interni per la determinazione della sanzione concordata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., che giammai rilevano se il risultato finale non si traduce in una pena illegale definita nei termini sopra precisati (Sez. 5, n. 18304 del 23/01/2019, Rosettani, Rv. 255915; Sez. 5, n. 11251 del 04/12/2018, dep. 2019, Conti, Rv. 276036; Sez. 5, n. 51736 del 12/10/2016, Lopis, Rv. 268850; Sez. 1, n. 29668 del 17/6/2014, Cannizzo, Rv. 263217; Sez. 6, n. 44907 del 30/10/2013, Marchisella, Rv. 257151). 3. Alla luce di tali indicazioni di principio, non sembra revocabile in dubbio che con la sentenza impugnata l'accordo raggiunto dalle parti abbia dato corpo alla applicazione di una pena illegale, tale dovendosi ritenere quella irrogata nella specie, applicata in termini inferiori al minimo edittale previsto per la fattispecie incriminatrice contestata al Milan, quella di cui all'art 385, commi 1 e 3 cod. pen.La corretta adozione della regola di giudizio rivendicata nel ricorso, infatti, avrebbe al più consentito di bilanciare le generiche con la recidiva qualificata e contestata, neutralizzando dunque il portato delle circostanze in gioco: la pena base di partenza, sulla quale apportare la riduzione per il rito, mai si sarebbe potuta attestare in coerenza al di sotto di un anno di reclusione, diversamente da quanto avvenuto nella specie (atteso che nel pervenire alla pena concordata le parti hanno individuato in mesi otto di reclusione la pena di riferimento, proprio in considerazione della diminuzione apportata per le generiche). Da qui l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale competente per l'ulteriore corso. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Pordenone per l'ulteriore corso Così deciso il 15/12/2021 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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