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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 04473/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella emessa (all'esito di giudizio abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 27 novembre 2018, con la quale (per quanto di interesse in questa sede) [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del delitto di concorso in omicidio premeditato (aggravato ex art.7 1.203/91) in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione con la diminuente del rito.

1.1. L'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] riguardava il delitto di cui agli artt.110,575, 577 comma 1 nn.3 e 4, in relazione all'art.61, n.1, 4 cod. pen. ed art. 7 1.203/91, perché agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva proposto appello) e con altri soggetti non identificati: [OSCURATO:PERSONA], quale mandante, e [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore materiale, cagionavano la morte di [OSCURATO:PERSONA], attingendolo al corpo, con diversi colpi d'arma da fuoco esplosi con una pistola semiautomatica calibro 7,65.

Con le aggravanti di avere commesso il fatto: con premeditazione, essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo fra l'ideazione e l'esecuzione del delitto, concretatasi nella predisposizione di messi idonei a porre in essere l'agguato quando fosse stata segnalata la presenza della vittima; per motivi abietti in quanto eseguito nell'ambito della faida tra i clan camorristici 'Piccolo-Letizia' e 'Belforte' di Marcianise per la supremazia nella gestione di attività illecite, in particolare [OSCURATO:PERSONA], quale assessore del Comune di Marcianise, favoriva gli interesse economici del clan 'Piccolo'; per agevolare l'organizzazione camorristica clan 'Belforte' di Marcianise. [OSCURATO:PERSONA] il 21 novembre 1992; con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale.

1.2. La Corte territoriale ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] osservando che la sentenza di primo grado aveva fatto buon governo delle risultanze processuali rappresentate dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia che avevano individuato la causale dell'omicidio nella volontà di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere l'uomo politico che intralciava i suoi affari e che, a suo dire, agevolava quelli del clan camorristico contrapposto; tali dichiarazioni, inoltre, erano risultate convergenti anche rispetto agli autori dell'omicidio, alle dinamiche del fatto nelle sue linee essenziali ed avevano trovato svariati riscontri. 1.3.In particolare, la Corte di appello ha ritenuto più significativo, sotto vari profili, l'apporto collaborativo fornito a [OSCURATO:PERSONA], il quale rivestendo un ruolo apicale all'interno dell'omonimo clan aveva un patrimonio conoscitivo ampio e qualificato; inoltre, il suo apporto è stato considerato decisivo in quanto intervenuto quando il procedimento era stato archiviato e, quindi, anche la posizione del Belforte non era oggetto di indagini.

Quanto alla credibilità del predetto collaboratore, la Corte territoriale ha osservato, tra l'altro, che la sua affidabilità non era pregiudicata dall'avvenuta revoca del programma di protezione rispetto a dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente genuine, logicamente consequenziali, dettagliate e fornite di validi riscontri; inoltre, il Belforte aveva mantenuto ferma la propria ammissione di responsabilità.

Con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha osservato che - sebbene non costituiscono fonte riscontrante l'accusa verso [OSCURATO:PERSONA] - esse valgono sicuramente a rafforzare l'intrinseca credibilità del Belforte.

Rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (capo dell'omonimo clan) è stato evidenziato che il predetto era stato messo a conoscenza proprio dal Della [OSCURATO:PERSONA] (noto anche come Peppe 'o cinese ed affiliato al suo clan) dell'incarico omicida che il Belforte intendeva conferirgli ed al quale non aveva ancora dato risposta dovendo avere prima il consenso del suo capo (vale a dire del Quadrano), evidentemente poiconcesso.

Con riguardo a tale circostanza, quindi, la testimonianza del Quadrano costituisce fonte diretta; lo stesso collaboratore aveva poi precisato che, nel 1993 (dopo la sua scarcerazione), aveva riparlato della vicenda con il Della [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva riferito di avere utilizzato, nell'occasione, una pistola fornitagli dallo stesso Belforte.

Con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA]) la Corte di assise di appello ha osservato che si tratta di fonte diretta in quanto egli aveva partecipato alle riunioni nelle quali il Belforte aveva rappresentato che doveva essere ucciso il Trombetta e che, in un primo momento, era stato deciso che anche il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere parte all'agguato, ma che poi egli si era rifiutato quando aveva saputo che la vittima era un politico locale.

Lo stesso collaboratore aveva poi riferito - per avervi assistito direttamente - di avere visto il Della [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi a bordo di una auto modello Y10, armato assieme al gruppo di fuoco, e che qualche giorno dopo gli aveva confessato la propria partecipazione all'omicidio del Trombetta.

Quanto poi alla giustificazione della mancata indicazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del Della [OSCURATO:PERSONA] come uno dei responsabili dell'omicidio essa è stata ritenuta fondata sulla volontà da parte del propalante di proteggere i propri familiari da eventuali vendette ad opera dell'imputato.

Infine, la Corte territoriale ha respinto il motivo subordinato di gravame con il quale l'imputato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza in data 26 marzo 2007 della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il 27 marzo 2008), relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 28 marzo 1993 a [OSCURATO:PERSONA], escludendo che le due vicende (seppure cronologicamente vicine) fossero espressione del medesimo disegno criminoso essendo, invece, maturate in contesti differenti e per causali profondamente diverse tra loro.

2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Nel contempo solletApuestione di legittimità costituzionale dell'art.146- ge7 l bis, comma 1 e 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, 27 comma 2, 111 comma 2 e 4, 117, comma 1, Cost. in relazione all'art.6, § 1 e 3 CEDU, nella parte in cui non prevede che anche i detenuti in regime ex art.41-bis Ord. pen. (come il Della [OSCURATO:PERSONA]) seguano il processo a distanza solo a seguito di un decreto motivato del giudice.

2.2. Con il primo dei motivi denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di apprezzamento della prova di cui all'art.192, comma 2, cod. proc. pen. rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].

Egli osserva che la chiamata in correità operata dal Belforte, oltre ad essere stata indebolita in termini di credibilità dalla perdita di memoria conseguente la revoca del programma di protezione nei suoi confronti, sarebbe rimasta comunque sprovvista dei necessari riscontri esterni necessari per l'attribuzione del rango di prova alla suddetta chiamata.

Inoltre, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe di fronte alla circolarità della prova atteso che la sua fonte è lo stesso Belforte; il Froncillo non offrirebbe riscontri individualizzanti poiché ha indicato quali esecutori materiali persone diverse rispetto al ricorrente, mentre le dichiarazioni dello Schiavone costituirebbero soltanto delle ipotesi non avendo egli partecipato alla ideazione dell'omicidio per cui si procede.

2.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi a discarico dell'imputato e violazione del principio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' di cui agli artt.546, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alle dichiarazioni del Quadrano e del [OSCURATO:PERSONA], che sono gli unici ad avere riferito circostanze apprese direttamente dal Della [OSCURATO:PERSONA].

In particolare, le dichiarazioni del Quadrano non supererebbero il principio del 'ragionevole dubbio' poiché è altamente probabile che egli, all'epoca, fosse detenuto e, quindi, non in grado di raccogliere le confidenze del ricorrente.

Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], invece, costituirebbero un tentativo di manipolazione al fine di meglio distribuire le responsabilità all'interno del clan. 2.4.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento all'istituto della continuazione di cui all'art.81 cod. pen.; al riguardo osserva che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] - al momento dell'uccisione del Trombetta - era stato già deliberato e che doveva soltanto decidere quando eseguirlo e che, pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento della prova sul punto.

3. Infine, alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto.

2. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. 2.1.Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez.

V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez.

II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). 2.2.Ciò posto si rileva che il ricorrente, con l'impugnazione, tende in realtà ad una diversa valutazione del materiale probatorio (segnatamente quello rappresentato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), operazione che, come noto, non è ammessa in sede di legittimità.

3. Anzitutto, con riferimento alla valutazione del narrato dei collaboratori, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145), secondo il quale la sequenza - consistente nel triplice vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti- "non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate.

In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente...

In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti".

3.1. Premesso quanto sopra, si rileva che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - la Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili i sopra indicati propalanti, CL senza incorrere nel lamentato travisamento della prova. 3.2 Invero, la Corte distrettuale ha condiviso, in modo coerente e rispettoso dei principi giurisprudenziali sopra indicati, il ragionamento svolto dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla credibilità di quanto riferito, in particolare, dal Belforte, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Quadrano.

Infatti, nella sentenza impugnata, si osserva che il Belforte ha fornito dichiarazioni auto ed etero accusatorie ritenute credibili in quanto provenienti da soggetto che rivestiva una posizione di rilievo all'interno del clan e perché le stesse sono state effettuate allorquando il procedimento si trovava nella fase dell'archiviazione, non essendo stato possibile risalire agli autori nell'immediatezza del delitto.

Inoltre, egli aveva spiegato le ragioni in base alle quali aveva deciso l'eliminazione della vittima nei confronti del quale aveva vari motivi di risentimento (di carattere economico scaturenti dal fatto che il Trombetta, quale assessore ai lavori pubblici del comune di Marcianise, avrebbe favorito il clan Piccolo rispetto alle assegnazioni delle cooperative edilizie e di carattere personale per il mancato interessamento da parte del Trombetta al trasferimento del Belforte dal carcere di Pianosa).

Con riguardo alla credibilità del predetto collaboratore, la Corte territoriale ha argomentato, sempre in modo congruo e non contraddittorio, che l'avvenuta revoca del programma di protezione non poteva pregiudicare in modo irrimediabile la sua attendibilità, tenuto conto della genuinità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni che hanno trovato vari riscontri e che comunque la mancata conoscenza di tutti i dettagli della esecuzione dell'agguato si spiegava con il fatto che , come mandante, era interessato principalmente dell'esito finale e non aveva interesse a sapere altro anche per evitare, in tal modo, un suo ulteriore coinvolgimento.

Rispetto alle dichiarazioni del Quadrano la Corte territoriale, sempre in modo coerente, ha evidenziato che le sue sono dichiarazioni dirette rispetto alle notizie fornitegli dall'odierno ricorrente (che intendeva ottenere la sua autorizzazione quale capo clan) rispetto all'agguato da eseguire su incarico del Belforte; inoltre, è stato evidenziato che dalla cartella biografica del Quadrano (acquisita alla udienza del 14 marzo 2014) è risultato che egli era stato arrestato in data 10 ottobre 1992 e poi scarcerato il 6 novembre 1992 per poi essere riarrestato il 7 novembre 1992 ed essere scarcerato il 9 dicembre 1993; pertanto, la Corte territoriale, ha osservato, in modo non illogico, che non avendo il Quadrano indicato la data esatta del colloquio con il Della [OSCURATO:PERSONA], esso può essere avvenuto prima dell'omicidio per cui si procede (commesso il 21 novembre 1992) e prima dell'arresto del citato propalante, tenuto conto che l'agguato aveva richiesto un certo periodo di preparazione al fine della individuazione dei vari componenti del gruppo di fuoco, della effettuazione dei sopralluoghi rispetto agli spostamenti della vittima e per l'acquisizione dell'auto e dell'arma usate dal commando.

Anche rispetto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] deve escludersi il lamentato travisamento della prova poiché è stato dato atto, sempre con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che egli è una fonte diretta avendo partecipato alle riunioni nel corso delle quali il Belforte aveva comunicato la sua intenzione di eliminare [OSCURATO:PERSONA], e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato propria disponibilità per poi ritirarla una volta saputo che la vittima non era un pregiudicato.

Inoltre, nel corso della sua latitanza iniziata nel novembre 1992, egli era stato ospitato presso l'abitazione della madre dell'odierno ricorrente, dalla quale aveva potuto vedere personalmente i vari preparativi del gruppo di fuoco (composto dal Della [OSCURATO:PERSONA] e da Antonio e [OSCURATO:PERSONA]) ed aveva riferito che per l'agguato erano state usate una autovettura Y10 di colore rosso rubata ed una pistola calibro 7,65 utilizzate per l'agguato.

La Corte distrettuale ha poi ritenuto credibile, con ragionamento coerente, la giustificazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto al fatto di non avere inizialmente accusato il Della [OSCURATO:PERSONA] per il fatto in questione a causa del timore di rappresaglie nei confronti dei suoi famigliari ed in particolare del fratello agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Secondigliano.

3.3. La sentenza impugnata ha poi dato atto, sempre in modo congruo e non contraddittorio, dei riscontri oggettivi rispetto alle dichiarazioni dei citati collaboratori in ordine all'arma utilizzata, al luogo dell'agguato avvenuto intorno alle ore 9.30 del mattino nei pressi del liceo di Marcianise (dove la vittima si era recata ad incontrare il Sindaco che vi insegnava materie umanistiche) ed al fatto che all'epoca dei fatti il ricorrente, il Belforte ed il [OSCURATO:PERSONA] non fossero detenuti.

4. Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva, sviluppata con i primi due motivi, circa la mancanza di prove sulla partecipazione dell'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista.

Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez.

I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez.

I n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763) .

In sostanza il Della [OSCURATO:PERSONA] pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale senza confrontarsi in modo specifico con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per ritenere attendibile quanto rappresentato dai collaboratori di giustizia sopra citati.

In particolare, il ricorrente - quanto al Belforte - si limita a contestarne la veridicità sulla base della lamentata perdita di memoria a seguito della revoca del programma di protezione, senza però tenere conto di quanto argomentato nella sentenza impugnata per confermarne la credibilità.

Rispetto alla posizione del Quadrano, poi, il ricorrente omette di confrontarsi con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, sulla base della scheda biografica del predetto collaboratore, egli era libero nel periodo antecedente l'omicidio per cui si procede e, in particolare, durante la fase preparatoria dello stesso, limitandosi invece a sostenere che probabilmente il Quadrano era detenuto quando il Della Madaglia gli avrebbe chiesto il consenso per fare parte del gruppo di fuoco.

Con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente non tiene conto del ragionamento, congruo e non illogico, sviluppato dalla Corte territoriale che ha ritenuto giustificata l'iniziale mancata indicazione del Della [OSCURATO:PERSONA] come uno degli autori dell'omicidio per la paura di ritorsioni nei confronti dei proprio famigliari, e in particolare del fratello agente della polizia penitenziaria, ben conosciuti dall'imputato.

5. Infondato risulta anche il terzo motivo di gravame considerato che la Corte di assise di appello, con motivazione adeguata e non illogica, ha escluso la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli relativi l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 28 marzo 1993 in assenza di elementi sulla base dei quali ritenere che il Della [OSCURATO:PERSONA], al momento della commissione dell'omicidio del Trombetta, avesse già progettato - quanto meno nei suoi elementi essenziali - anche quello successivo, trattandosi di episodi del tutto slegati tra loro e commessi in differenti contesti.

In particolare, l'eliminazione del [OSCURATO:PERSONA] è stata spiegata dalla Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza del 26 marzo del 2007, nella sua affiliazione al clan del casalesi mentre quella del Trombetta deve individuarsi nel risentimento del Belforte per le sopra indicate ragioni di carattere economico e personale.

La decisione assunta sul punto dalla Corte territoriale risulta quindi corretta considerato che, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo.

6. Infine, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale solleatptarlAdal ricorrente.

Al riguardo si rileva che la disposizione normativa della cui legittimità si discute appare ragionevole e conforme ai principi costituzionali in materia considerato che essa consente, comunque, al detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen. di partecipare al processo, sia pure in videoconferenza, con tutti i diritti riconosciuti in genere all'imputato compreso, tra l'altro, quello di rendere dichiarazioni spontanee in qualsiasi momento.

Inoltre, è prevista la possibilità per il difensore di essere presente accanto all'imputato detenuto, affidando in tal caso ad un suo sostituto la presenza in aula, o, all'inverso, di rimanere nell'aula di udienza delegando al sostituto il compito di stare accanto all'imputato.

Risulta parimenti garantito a favore del difensore o del suo sostituto presenti nell'aula di udienza il diritto di 'consultarsi riservatamente' con l'imputato per mezzo di idonei strumenti tecnici.

Deve, quindi, escludersi la violazione dei principi costituzionali e comunitari in materia essendo garantito all'imputato di essere presente all'udienza sia pure a distanza; la previsione della partecipazione in videoconferenza appare ragionevole in quanto legata alle particolare esigenze di sicurezza e di tutela dell'ordinamento nel caso di procedimento riguardanti soggetti detenuti per reati di particolare gravità.

D'altra parte la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare, ad esempio, che il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non è assoluto, ma soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessa l'effettività del diritto alla difesa (sentenza n.18 del 2022).

Per completezza si osserva, poi, che il ricorrente - rispetto alla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nel caso di specie - non ha comunque indicato, in modo specifico, quale suo diritto difensivo sia stato concretamente violato e compromesso nel corso del procedimento di appello, a causa della partecipazione a distanza al procedimento.

7. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili nella misura indicata nel dispositivo.

P. Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili R

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/03/2022 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo Il P.G. conclude chiedendo l'inammissibilità del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] che conclude come da conclusioni scritte che deposita unitamente alle note spese. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] conclude riportandosi ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe la Corte di assise di appello di Napoli ha confermato quella emessa (all'esito di giudizio abbreviato) dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 27 novembre 2018, con la quale (per quanto di interesse in questa sede) [OSCURATO:PERSONA] era stato riconosciuto colpevole del delitto di concorso in omicidio premeditato (aggravato ex art.7 1.203/91) in danno di [OSCURATO:PERSONA] ed era stato condannato alla pena di anni trenta di reclusione con la diminuente del rito. 1.1. L'imputazione a carico di [OSCURATO:PERSONA] riguardava il delitto di cui agli artt.110,575, 577 comma 1 nn.3 e 4, in relazione all'art.61, n.1, 4 cod. pen. ed art. 7 1.203/91, perché agendo in concorso con [OSCURATO:PERSONA] (che non aveva proposto appello) e con altri soggetti non identificati: [OSCURATO:PERSONA], quale mandante, e [OSCURATO:PERSONA], quale esecutore materiale, cagionavano la morte di [OSCURATO:PERSONA], attingendolo al corpo, con diversi colpi d'arma da fuoco esplosi con una pistola semiautomatica calibro 7,65. Con le aggravanti di avere commesso il fatto: con premeditazione, essendo trascorso un apprezzabile lasso di tempo fra l'ideazione e l'esecuzione del delitto, concretatasi nella predisposizione di messi idonei a porre in essere l'agguato quando fosse stata segnalata la presenza della vittima; per motivi abietti in quanto eseguito nell'ambito della faida tra i clan camorristici 'Piccolo-Letizia' e 'Belforte' di Marcianise per la supremazia nella gestione di attività illecite, in particolare [OSCURATO:PERSONA], quale assessore del Comune di Marcianise, favoriva gli interesse economici del clan 'Piccolo'; per agevolare l'organizzazione camorristica clan 'Belforte' di Marcianise. [OSCURATO:PERSONA] il 21 novembre 1992; con recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. 1.2. La Corte territoriale ha respinto l'appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] osservando che la sentenza di primo grado aveva fatto buon governo delle risultanze processuali rappresentate dalle dichiarazioni di vari collaboratori di giustizia che avevano individuato la causale dell'omicidio nella volontà di [OSCURATO:PERSONA] di uccidere l'uomo politico che intralciava i suoi affari e che, a suo dire, agevolava quelli del clan camorristico contrapposto; tali dichiarazioni, inoltre, erano risultate convergenti anche rispetto agli autori dell'omicidio, alle dinamiche del fatto nelle sue linee essenziali ed avevano trovato svariati riscontri. 1.3.In particolare, la Corte di appello ha ritenuto più significativo, sotto vari profili, l'apporto collaborativo fornito a [OSCURATO:PERSONA], il quale rivestendo un ruolo apicale all'interno dell'omonimo clan aveva un patrimonio conoscitivo ampio e qualificato; inoltre, il suo apporto è stato considerato decisivo in quanto intervenuto quando il procedimento era stato archiviato e, quindi, anche la posizione del Belforte non era oggetto di indagini. Quanto alla credibilità del predetto collaboratore, la Corte territoriale ha osservato, tra l'altro, che la sua affidabilità non era pregiudicata dall'avvenuta revoca del programma di protezione rispetto a dichiarazioni intrinsecamente ed estrinsecamente genuine, logicamente consequenziali, dettagliate e fornite di validi riscontri; inoltre, il Belforte aveva mantenuto ferma la propria ammissione di responsabilità. Con riferimento alle dichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha osservato che - sebbene non costituiscono fonte riscontrante l'accusa verso [OSCURATO:PERSONA] - esse valgono sicuramente a rafforzare l'intrinseca credibilità del Belforte. Rispetto a [OSCURATO:PERSONA] (capo dell'omonimo clan) è stato evidenziato che il predetto era stato messo a conoscenza proprio dal Della [OSCURATO:PERSONA] (noto anche come Peppe 'o cinese ed affiliato al suo clan) dell'incarico omicida che il Belforte intendeva conferirgli ed al quale non aveva ancora dato risposta dovendo avere prima il consenso del suo capo (vale a dire del Quadrano), evidentemente poiconcesso. Con riguardo a tale circostanza, quindi, la testimonianza del Quadrano costituisce fonte diretta; lo stesso collaboratore aveva poi precisato che, nel 1993 (dopo la sua scarcerazione), aveva riparlato della vicenda con il Della [OSCURATO:PERSONA] il quale gli aveva riferito di avere utilizzato, nell'occasione, una pistola fornitagli dallo stesso Belforte. Con riguardo alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (cognato di [OSCURATO:PERSONA]) la Corte di assise di appello ha osservato che si tratta di fonte diretta in quanto egli aveva partecipato alle riunioni nelle quali il Belforte aveva rappresentato che doveva essere ucciso il Trombetta e che, in un primo momento, era stato deciso che anche il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prendere parte all'agguato, ma che poi egli si era rifiutato quando aveva saputo che la vittima era un politico locale. Lo stesso collaboratore aveva poi riferito - per avervi assistito direttamente - di avere visto il Della [OSCURATO:PERSONA] allontanarsi a bordo di una auto modello Y10, armato assieme al gruppo di fuoco, e che qualche giorno dopo gli aveva confessato la propria partecipazione all'omicidio del Trombetta. Quanto poi alla giustificazione della mancata indicazione, da parte del [OSCURATO:PERSONA], del Della [OSCURATO:PERSONA] come uno dei responsabili dell'omicidio essa è stata ritenuta fondata sulla volontà da parte del propalante di proteggere i propri familiari da eventuali vendette ad opera dell'imputato. Infine, la Corte territoriale ha respinto il motivo subordinato di gravame con il quale l'imputato aveva chiesto il riconoscimento della continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli di cui alla sentenza in data 26 marzo 2007 della Corte di assise di [OSCURATO:PERSONA] (irrevocabile il 27 marzo 2008), relativa all'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 28 marzo 1993 a [OSCURATO:PERSONA], escludendo che le due vicende (seppure cronologicamente vicine) fossero espressione del medesimo disegno criminoso essendo, invece, maturate in contesti differenti e per causali profondamente diverse tra loro. 2. Avverso la predetta sentenza [OSCURATO:PERSONA], per mezzo degli avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, di seguito riprodotti nei limiti di cui all'art.173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Nel contempo solletApuestione di legittimità costituzionale dell'art.146- ge7 l bis, comma 1 e 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. per violazione degli artt. 3, 24 comma 2, 27 comma 2, 111 comma 2 e 4, 117, comma 1, Cost. in relazione all'art.6, § 1 e 3 CEDU, nella parte in cui non prevede che anche i detenuti in regime ex art.41-bis Ord. pen. (come il Della [OSCURATO:PERSONA]) seguano il processo a distanza solo a seguito di un decreto motivato del giudice. 2.2. Con il primo dei motivi denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., il vizio di motivazione con riferimento ai criteri di apprezzamento della prova di cui all'art.192, comma 2, cod. proc. pen. rispetto alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Egli osserva che la chiamata in correità operata dal Belforte, oltre ad essere stata indebolita in termini di credibilità dalla perdita di memoria conseguente la revoca del programma di protezione nei suoi confronti, sarebbe rimasta comunque sprovvista dei necessari riscontri esterni necessari per l'attribuzione del rango di prova alla suddetta chiamata. Inoltre, per quanto riguarda [OSCURATO:PERSONA], si sarebbe di fronte alla circolarità della prova atteso che la sua fonte è lo stesso Belforte; il Froncillo non offrirebbe riscontri individualizzanti poiché ha indicato quali esecutori materiali persone diverse rispetto al ricorrente, mentre le dichiarazioni dello Schiavone costituirebbero soltanto delle ipotesi non avendo egli partecipato alla ideazione dell'omicidio per cui si procede. 2.3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione per omessa valutazione degli elementi a discarico dell'imputato e violazione del principio 'al di là di ogni ragionevole dubbio' di cui agli artt.546, comma 1, e 533, comma 1, cod. proc. pen. rispetto alle dichiarazioni del Quadrano e del [OSCURATO:PERSONA], che sono gli unici ad avere riferito circostanze apprese direttamente dal Della [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, le dichiarazioni del Quadrano non supererebbero il principio del 'ragionevole dubbio' poiché è altamente probabile che egli, all'epoca, fosse detenuto e, quindi, non in grado di raccogliere le confidenze del ricorrente. Le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], invece, costituirebbero un tentativo di manipolazione al fine di meglio distribuire le responsabilità all'interno del clan. 2.4. Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell'art.606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione della legge penale ed il vizio di motivazione con riferimento all'istituto della continuazione di cui all'art.81 cod. pen.; al riguardo osserva che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] - al momento dell'uccisione del Trombetta - era stato già deliberato e che doveva soltanto decidere quando eseguirlo e che, pertanto, la Corte territoriale sarebbe incorsa nel travisamento della prova sul punto. 3. Infine, alla udienza di discussione le parti hanno concluso nei termini sopra riportati. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. Anzitutto, poiché nel caso in esame si è in presenza di una 'doppia conforme', va ricordato il condivisibile principio in base al quale il travisamento della prova, per assumere rilievo nella sede di legittimità, deve, da un lato, immediatamente emergere dall'obiettivo e semplice esame dell'atto, specificamente indicato, dal quale deve trarsi, in maniera certa ed evidente, che il giudice del merito ha travisato una prova acquisita al processo, ovvero ha omesso di considerare circostanze risultanti dagli atti espressamente indicati; dall'altro, esso deve riguardare una prova decisiva, nel senso che l'atto indicato, qualunque ne sia la natura, deve avere un contenuto da solo idoneo a porre in discussione la congruenza logica delle conclusioni cui è pervenuto il giudice di merito. 2.1.Invero il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione in ipotesi di doppia conforme sia nel caso in cui entrambi i giudici siano incorsi in travisamento della prova, sia in quello in cui il giudice di appello, per rispondere alle censure della difesa, abbia richiamato elementi probatori non esaminati dal primo giudice, ma in questo ultimo caso la preclusione opera comunque rispetto a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori comuni e suscettibili di autonoma valutazione (Cass. Sez. V, 13/2/2017, Cadore, Rv. 269906), mentre in relazione alla ipotesi di duplice travisamento, lo stesso deve emergere in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio tra le parti (Cass, Sez. II, 9/1/2018, L. e altro, Rv.272018). 2.2.Ciò posto si rileva che il ricorrente, con l'impugnazione, tende in realtà ad una diversa valutazione del materiale probatorio (segnatamente quello rappresentato dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia), operazione che, come noto, non è ammessa in sede di legittimità. 3. Anzitutto, con riferimento alla valutazione del narrato dei collaboratori, va ricordato l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145), secondo il quale la sequenza - consistente nel triplice vaglio della credibilità soggettiva del dichiarante, dell'affidabilità intrinseca e consistenza della narrazione e dei riscontri esterni individualizzanti- "non deve essere - per così dire - rigorosamente rigida, nel senso cioè che il percorso valutativo dei vari passaggi non deve muoversi lungo linee separate. In particolare, la credibilità soggettiva del dichiarante e l'attendibilità oggettiva del suo racconto, influenzandosi reciprocamente, al pari di quanto accade per ogni altra prova dichiarativa, devono essere valutate unitariamente... In sostanza, devono essere superate eventuali riserve circa l'attendibilità del narrato, vagliandone la valenza probatoria anche alla luce di tutti gli altri elementi di informazione legittimamente acquisiti". 3.1. Premesso quanto sopra, si rileva che - al contrario di quanto sostenuto dal ricorrente - la Corte di appello, con motivazione adeguata e priva di vizi logici, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto attendibili i sopra indicati propalanti, CL senza incorrere nel lamentato travisamento della prova. 3.2 Invero, la Corte distrettuale ha condiviso, in modo coerente e rispettoso dei principi giurisprudenziali sopra indicati, il ragionamento svolto dal Giudice per le indagini preliminari rispetto alla credibilità di quanto riferito, in particolare, dal Belforte, dal [OSCURATO:PERSONA] e dal Quadrano. Infatti, nella sentenza impugnata, si osserva che il Belforte ha fornito dichiarazioni auto ed etero accusatorie ritenute credibili in quanto provenienti da soggetto che rivestiva una posizione di rilievo all'interno del clan e perché le stesse sono state effettuate allorquando il procedimento si trovava nella fase dell'archiviazione, non essendo stato possibile risalire agli autori nell'immediatezza del delitto. Inoltre, egli aveva spiegato le ragioni in base alle quali aveva deciso l'eliminazione della vittima nei confronti del quale aveva vari motivi di risentimento (di carattere economico scaturenti dal fatto che il Trombetta, quale assessore ai lavori pubblici del comune di Marcianise, avrebbe favorito il clan Piccolo rispetto alle assegnazioni delle cooperative edilizie e di carattere personale per il mancato interessamento da parte del Trombetta al trasferimento del Belforte dal carcere di Pianosa). Con riguardo alla credibilità del predetto collaboratore, la Corte territoriale ha argomentato, sempre in modo congruo e non contraddittorio, che l'avvenuta revoca del programma di protezione non poteva pregiudicare in modo irrimediabile la sua attendibilità, tenuto conto della genuinità intrinseca ed estrinseca delle sue dichiarazioni che hanno trovato vari riscontri e che comunque la mancata conoscenza di tutti i dettagli della esecuzione dell'agguato si spiegava con il fatto che , come mandante, era interessato principalmente dell'esito finale e non aveva interesse a sapere altro anche per evitare, in tal modo, un suo ulteriore coinvolgimento. Rispetto alle dichiarazioni del Quadrano la Corte territoriale, sempre in modo coerente, ha evidenziato che le sue sono dichiarazioni dirette rispetto alle notizie fornitegli dall'odierno ricorrente (che intendeva ottenere la sua autorizzazione quale capo clan) rispetto all'agguato da eseguire su incarico del Belforte; inoltre, è stato evidenziato che dalla cartella biografica del Quadrano (acquisita alla udienza del 14 marzo 2014) è risultato che egli era stato arrestato in data 10 ottobre 1992 e poi scarcerato il 6 novembre 1992 per poi essere riarrestato il 7 novembre 1992 ed essere scarcerato il 9 dicembre 1993; pertanto, la Corte territoriale, ha osservato, in modo non illogico, che non avendo il Quadrano indicato la data esatta del colloquio con il Della [OSCURATO:PERSONA], esso può essere avvenuto prima dell'omicidio per cui si procede (commesso il 21 novembre 1992) e prima dell'arresto del citato propalante, tenuto conto che l'agguato aveva richiesto un certo periodo di preparazione al fine della individuazione dei vari componenti del gruppo di fuoco, della effettuazione dei sopralluoghi rispetto agli spostamenti della vittima e per l'acquisizione dell'auto e dell'arma usate dal commando. Anche rispetto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] deve escludersi il lamentato travisamento della prova poiché è stato dato atto, sempre con motivazione adeguata e non manifestamente illogica, che egli è una fonte diretta avendo partecipato alle riunioni nel corso delle quali il Belforte aveva comunicato la sua intenzione di eliminare [OSCURATO:PERSONA], e che il [OSCURATO:PERSONA] aveva dato propria disponibilità per poi ritirarla una volta saputo che la vittima non era un pregiudicato. Inoltre, nel corso della sua latitanza iniziata nel novembre 1992, egli era stato ospitato presso l'abitazione della madre dell'odierno ricorrente, dalla quale aveva potuto vedere personalmente i vari preparativi del gruppo di fuoco (composto dal Della [OSCURATO:PERSONA] e da Antonio e [OSCURATO:PERSONA]) ed aveva riferito che per l'agguato erano state usate una autovettura Y10 di colore rosso rubata ed una pistola calibro 7,65 utilizzate per l'agguato. La Corte distrettuale ha poi ritenuto credibile, con ragionamento coerente, la giustificazione resa dal [OSCURATO:PERSONA] rispetto al fatto di non avere inizialmente accusato il Della [OSCURATO:PERSONA] per il fatto in questione a causa del timore di rappresaglie nei confronti dei suoi famigliari ed in particolare del fratello agente della polizia penitenziaria in servizio presso il carcere di Secondigliano. 3.3. La sentenza impugnata ha poi dato atto, sempre in modo congruo e non contraddittorio, dei riscontri oggettivi rispetto alle dichiarazioni dei citati collaboratori in ordine all'arma utilizzata, al luogo dell'agguato avvenuto intorno alle ore 9.30 del mattino nei pressi del liceo di Marcianise (dove la vittima si era recata ad incontrare il Sindaco che vi insegnava materie umanistiche) ed al fatto che all'epoca dei fatti il ricorrente, il Belforte ed il [OSCURATO:PERSONA] non fossero detenuti. 4. Orbene, a fronte di tali dati - del tutto inequivoci - la tesi difensiva, sviluppata con i primi due motivi, circa la mancanza di prove sulla partecipazione dell'imputato ai fatti appare irragionevole e non assume alcuna forza logica antagonista. Il dubbio, infatti, per determinare l'ingresso di una reale ipotesi alternativa di ricostruzione dei fatti, tale da determinare una valutazione di inconsistenza dimostrativa della decisione, è solo quello «ragionevole» e cioè quello che trova conforto nella buona logica, non certo quello che la logica stessa consente di escludere o di superare (in tal senso Sez. I n.3282 del 2012 emessa il 17.11.2011, nonché, in termini generali, Sez. I n. 31546 del 21.5.2008, Rv. 240763) . In sostanza il Della [OSCURATO:PERSONA] pretende di mettere in dubbio tale ricostruzione con una prospettazione alternativa che appare, più che altro, esplorativa e congetturale senza confrontarsi in modo specifico con il ragionamento svolto dalla Corte territoriale per ritenere attendibile quanto rappresentato dai collaboratori di giustizia sopra citati. In particolare, il ricorrente - quanto al Belforte - si limita a contestarne la veridicità sulla base della lamentata perdita di memoria a seguito della revoca del programma di protezione, senza però tenere conto di quanto argomentato nella sentenza impugnata per confermarne la credibilità. Rispetto alla posizione del Quadrano, poi, il ricorrente omette di confrontarsi con l'affermazione contenuta nella sentenza impugnata secondo la quale, sulla base della scheda biografica del predetto collaboratore, egli era libero nel periodo antecedente l'omicidio per cui si procede e, in particolare, durante la fase preparatoria dello stesso, limitandosi invece a sostenere che probabilmente il Quadrano era detenuto quando il Della Madaglia gli avrebbe chiesto il consenso per fare parte del gruppo di fuoco. Con riguardo al [OSCURATO:PERSONA] il ricorrente non tiene conto del ragionamento, congruo e non illogico, sviluppato dalla Corte territoriale che ha ritenuto giustificata l'iniziale mancata indicazione del Della [OSCURATO:PERSONA] come uno degli autori dell'omicidio per la paura di ritorsioni nei confronti dei proprio famigliari, e in particolare del fratello agente della polizia penitenziaria, ben conosciuti dall'imputato. 5. Infondato risulta anche il terzo motivo di gravame considerato che la Corte di assise di appello, con motivazione adeguata e non illogica, ha escluso la continuazione tra i fatti oggetto del presente procedimento e quelli relativi l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] commesso il 28 marzo 1993 in assenza di elementi sulla base dei quali ritenere che il Della [OSCURATO:PERSONA], al momento della commissione dell'omicidio del Trombetta, avesse già progettato - quanto meno nei suoi elementi essenziali - anche quello successivo, trattandosi di episodi del tutto slegati tra loro e commessi in differenti contesti. In particolare, l'eliminazione del [OSCURATO:PERSONA] è stata spiegata dalla Corte di assise di appello di Napoli, con la sentenza del 26 marzo del 2007, nella sua affiliazione al clan del casalesi mentre quella del Trombetta deve individuarsi nel risentimento del Belforte per le sopra indicate ragioni di carattere economico e personale. La decisione assunta sul punto dalla Corte territoriale risulta quindi corretta considerato che, osta al riconoscimento della continuazione, con rilievo decisivo, l'assenza di circostanze da cui desumere che il condannato, sin dalla consumazione del primo reato, avesse programmato, sia pure nelle linee generali richieste dall'art. 81, secondo comma, cod. pen., anche quello successivo. 6. Infine, risulta manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale solleatptarlAdal ricorrente. Al riguardo si rileva che la disposizione normativa della cui legittimità si discute appare ragionevole e conforme ai principi costituzionali in materia considerato che essa consente, comunque, al detenuto in regime ex art.41-bis Ord. pen. di partecipare al processo, sia pure in videoconferenza, con tutti i diritti riconosciuti in genere all'imputato compreso, tra l'altro, quello di rendere dichiarazioni spontanee in qualsiasi momento. Inoltre, è prevista la possibilità per il difensore di essere presente accanto all'imputato detenuto, affidando in tal caso ad un suo sostituto la presenza in aula, o, all'inverso, di rimanere nell'aula di udienza delegando al sostituto il compito di stare accanto all'imputato. Risulta parimenti garantito a favore del difensore o del suo sostituto presenti nell'aula di udienza il diritto di 'consultarsi riservatamente' con l'imputato per mezzo di idonei strumenti tecnici. Deve, quindi, escludersi la violazione dei principi costituzionali e comunitari in materia essendo garantito all'imputato di essere presente all'udienza sia pure a distanza; la previsione della partecipazione in videoconferenza appare ragionevole in quanto legata alle particolare esigenze di sicurezza e di tutela dell'ordinamento nel caso di procedimento riguardanti soggetti detenuti per reati di particolare gravità. D'altra parte la Corte Costituzionale ha avuto occasione di affermare, ad esempio, che il diritto alla libertà e segretezza delle comunicazioni con il proprio difensore non è assoluto, ma soggetto a possibili bilanciamenti con altri interessi costituzionalmente garantiti, entro i limiti della ragionevolezza e della proporzionalità, e in ogni caso a condizione che non risulti compromessa l'effettività del diritto alla difesa (sentenza n.18 del 2022). Per completezza si osserva, poi, che il ricorrente - rispetto alla rilevanza della dedotta questione di legittimità costituzionale nel caso di specie - non ha comunque indicato, in modo specifico, quale suo diritto difensivo sia stato concretamente violato e compromesso nel corso del procedimento di appello, a causa della partecipazione a distanza al procedimento. 7. Il ricorso deve, pertanto, essere respinto con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen., nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa in favore delle parti civili nella misura indicata nel dispositivo. P. Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalle parti civili R
Sentenza Cassazione n. 04473/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris