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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 41514/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al furto e la dichiarazione di inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna, procedendo con le forma del rito abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e di utilizzo indebito di carta di credito.

La Corte riteneva non sussistenti gli elementi per concedere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge (art. 62, n 4) cod. pen.): il danno cagionato sarebbe di lieve entità, in quanto ammonterebbe ad euro novecento (euro centocinquanta contenuti nella borsa sottratta ed euro settecentocinquanta derivanti dall'utilizzo del bancomat trafugato);

2.2. violazione di legge (art. 120 cod. pen.): mancherebbe la querela per il furto, necessaria dopo l'entrata in vigore della riforma c.d.

"Cartabia".

La denuncia presente in atti non sarebbe qualificabile come querela e non sarebbe idonea e ad integrare la condizione di procedibilità necessaria per il furto aggravato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in relazione alla sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen., attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità.

Si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965).

Nel caso in esame, con motivazione che non si presta a censure, in quanto accurata, esaustiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, la Corte di appello rilevava che il valore "funzionale e strumentale" del bene oggetto di distrazione ostava all'applicazione dell'attenuante, in quanto l'imputato avrebbe potuto utilizzare la carta per numerose operazioni; pertanto il danno alla persona offesa era da considerarsi potenzialmente illimitato e non quantificabile ex ante; a ciò si aggiungeva che il danno concreto arrecato non poteva essere considerato di scarsa entità in quanto i prelievi effettuati con la tessera bancomat erano del valore di duecentocinquanta euro ciascuno, sicché non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata).

2. Il secondo motivo è fondato.

Invero la querela per il furto non veniva sporta dalla persona offesa, ma da sua figlia, non legittimata.

Né può ritenersi che il furto sia procedibile ex officio, poiché dalla lettura della sentenza impugnata non emerge la sussistenza di alcuna delle ipotesi che legittima la procedibilità senza querela, ovvero l'incapacità, per età o per infermità, o il ricorso di una delle circostanze di cui all'articolo 625 n. 7) e 7-bis cod. pen. (salvo che il fatto sia esposto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede).

In particolare non emerge lo stato di incapacità dell'offesa, dato che tale stato necessità di uno specifico accertamento, assente nel caso in esame, dove è emerso solo che l'offesa quando è stata sottratta la borsa si trovava in condizione di difesa "minorata difesa" con riferimento all'età particolarmente avanzata (anni ottantasei).

Il riconoscimento dello stato di minorata difesa non implica, infatti, che la persona versa in tale stato sia "incapace", dato che tale condizione necessità di uno specifico accertamento, assente nel caso di specie.

La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al furto, mentre la relativa pena deve essere eliminata.

La complessiva sanzione deve essere rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro centoottanta di multa.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché improcedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa pena.

Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

Ritermina la pena per la residua imputazione in mesi otto di reclusione ed euro 180 di multa.

Così deciso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/02/2024 della CORTE DI APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio in relazione al furto e la dichiarazione di inammissibilità nel resto [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna, procedendo con le forma del rito abbreviato, confermava la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di furto aggravato e di utilizzo indebito di carta di credito. La Corte riteneva non sussistenti gli elementi per concedere l'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge (art. 62, n 4) cod. pen.): il danno cagionato sarebbe di lieve entità, in quanto ammonterebbe ad euro novecento (euro centocinquanta contenuti nella borsa sottratta ed euro settecentocinquanta derivanti dall'utilizzo del bancomat trafugato); 2.2. violazione di legge (art. 120 cod. pen.): mancherebbe la querela per il furto, necessaria dopo l'entrata in vigore della riforma c.d. "Cartabia". La denuncia presente in atti non sarebbe qualificabile come querela e non sarebbe idonea e ad integrare la condizione di procedibilità necessaria per il furto aggravato. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 primo motivo di ricorso non supera la soglia di ammissibilità in quanto si risolve nella richiesta di rivalutare la capacità dimostrativa delle prove in relazione alla sussistenza dell'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4) cod. pen., attività esclusa dal perimetro che circoscrive la competenza del giudice di legittimità. Si riafferma che la Corte di legittimità non può effettuare alcuna valutazione di "merito" in ordine alla capacità dimostrativa delle prove, o degli indizi raccolti, dato che il suo compito è limitato alla valutazione della tenuta logica del percorso argomentativo e della sua aderenza alle fonti di prova che, ove si ritenessero travisate devono essere allegate - o indicate - in ossequio al principio di autosufficienza (tra le altre: Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015,0., Rv. 262965). Nel caso in esame, con motivazione che non si presta a censure, in quanto accurata, esaustiva e coerente con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Cassazione, la Corte di appello rilevava che il valore "funzionale e strumentale" del bene oggetto di distrazione ostava all'applicazione dell'attenuante, in quanto l'imputato avrebbe potuto utilizzare la carta per numerose operazioni; pertanto il danno alla persona offesa era da considerarsi potenzialmente illimitato e non quantificabile ex ante; a ciò si aggiungeva che il danno concreto arrecato non poteva essere considerato di scarsa entità in quanto i prelievi effettuati con la tessera bancomat erano del valore di duecentocinquanta euro ciascuno, sicché non sussistevano i presupposti per il riconoscimento dell'attenuante (pagg. 1 e 2 della sentenza impugnata). 2. Il secondo motivo è fondato. Invero la querela per il furto non veniva sporta dalla persona offesa, ma da sua figlia, non legittimata. Né può ritenersi che il furto sia procedibile ex officio, poiché dalla lettura della sentenza impugnata non emerge la sussistenza di alcuna delle ipotesi che legittima la procedibilità senza querela, ovvero l'incapacità, per età o per infermità, o il ricorso di una delle circostanze di cui all'articolo 625 n. 7) e 7-bis cod. pen. (salvo che il fatto sia esposto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede). In particolare non emerge lo stato di incapacità dell'offesa, dato che tale stato necessità di uno specifico accertamento, assente nel caso in esame, dove è emerso solo che l'offesa quando è stata sottratta la borsa si trovava in condizione di difesa "minorata difesa" con riferimento all'età particolarmente avanzata (anni ottantasei). Il riconoscimento dello stato di minorata difesa non implica, infatti, che la persona versa in tale stato sia "incapace", dato che tale condizione necessità di uno specifico accertamento, assente nel caso di specie. La sentenza impugnata deve, pertanto, essere annullata senza rinvio limitatamente al furto, mentre la relativa pena deve essere eliminata. La complessiva sanzione deve essere rideterminata in mesi otto di reclusione ed euro centoottanta di multa. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo a) perché improcedibile per mancanza di querela ed elimina la relativa pena. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso. Ritermina la pena per la residua imputazione in mesi otto di reclusione ed euro 180 di multa. Così deciso
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