CassazionedecretoSezione LDecisione del 15 dicembre 2025
Cassazione n. 32626/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CONSIGLIERA DELEGATA ha pronunciato il seguente DECRETO sul ricorso iscritto al n. 11103/2025 R.G. proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, rappresentato e difeso dall'avvocato . AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO CALTANISSETTA n.214/2024 depositata il 26/11/2024 Vista la proposta di definizione del giudizio formulata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. e comunicata alle parti; Considerato che è trascorso il termine di giorni quaranta dalla comunicazione della anzidetta proposta senza che la parte ricorrente abbia chiesto la decisione del ricorso; Ritenuto, pertanto, che ‒ a norma dell’art. 380-bis, secondo comma, c.p.c. ‒ il ricorso deve intendersi rinunciato e deve provvedersi a dichiarare l’estinzione del giudizio di cassazione ai sensi dell’art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 11103/2025 Numero sezionale 1033/2025 Numero di raccolta generale 32626/2025 Data pubblicazione 15/12/2025 Ritenuto che, a norma dell’art. 391, secondo comma, c.p.c., deve provvedersi sulle spese processuali, che vanno liquidate come in dispositivo; P.Q.M Dichiara estinto il giudizio di Cassazione. Condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 1300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Così deciso in Roma, il 13/12/2025 [OSCURATO:PERSONA] registro generale 11103/2025 Numero sezionale 1033/2025 Numero di raccolta generale 32626/2025 Data pubblicazione 15/12/2025