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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17062/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

025 della Corte di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, per quanto qui rileva, inparziale riforma della pronuncia emessa in data 13 luglio 2022 dal Tribunale di Savona,accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 648-bis cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizionein relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., a lui rispettivamente ascritti ai capi 10 e2.

Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1.

Violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, inidoneaa superare il percorso argomentativo con cui il Tribunale era pervenuto a una pronunciaassolutoria in relazione ai capi 9 e

10. La Corte territoriale non solo non si confronterebbecon le considerazioni del primo giudice in tema di partecipazione degli imputati alle truffe(reati presupposto del contestato riciclaggio) e di mancanza di prova certa della provenienzadelittuosa del denaro, ma anzi, da un lato, ribadirebbe espressamente la sussistenza di unsodalizio che ha perpetrato numerose truffe online, individuando anche i ruoli dei varipartecipi (incluso [OSCURATO:PERSONA], organizzatore e autore dei trasferimenti), e, dall’altro, affermerebbeapoditticamente l’origine delittuosa delle somme di cui all’imputazione.2.2.

Violazione dell’art. 512-bis cod. pen. e carenza di motivazione, in ordine alribaltamento dell’assoluzione per il capo 11, per il quale è stata dichiarata la prescrizione,trascurando che non poteva ritenersi la fittizietà dell’intestazione dei conti correnti, utilizzatidai titolari anche per finalità personali.2.3.

Violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non essendo stata rinnovatal’istruttoria, nonostante l’assoluzione di primo grado si basava soprattutto sull’esametestimoniale di uno degli operanti.3.

Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.Le note di trattazione trasmesse il 21 aprile 2026 dal difensore del ricorrente, nonrisultano tempestive, avuto riguardo al termine di cinque giorni prima dell’udienza odiernaprevisto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.

Tale tardività di produzione esime il Collegiodall’esame del loro contenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è fondato, per quanto attiene alla insussistenza di motivazione rafforzatadedotta con il primo e il secondo motivo, nei termini di seguito illustrati, ed è inammissibilenel resto.2.

In linea generale, la motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nelcaso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiutaindicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativacompletamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in unapparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degliistituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forzapersuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alladecisione la maggiore solidità possibile.

«La motivazione rinforzata presuppone ed impone,innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un’attenzione valutativa e una prudenzadeliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanzialeo processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica.

Fare riferimentoa una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo nel quale sianoesposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell’attivitàdi giudizio» (così, Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non mass.; cfr. anche Sez.

U,n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., nonmassimata; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01).3.

Nel caso di specie, il Tribunale, in ordine al contestato riciclaggio, reputa non provatoche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto da Furnari euro 2.732 in contanti, provento di truffa (non meglioidentificata) e da Dioni altri euro 11.000 circa di origine comunque illecita.In ogni caso, oltre al mancato accertamento della provenienza delittuosa di tali somme,poi versate su carte PostePay con successiva ulteriore movimentazione finanziaria,potrebbe comunque sospettarsi un concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei suddetti reati presupposto, quale«coordinatore delle azioni».È opportuno osservare, in ogni caso, come l’affermazione di responsabilità pronunciatain secondo grado riguardi solo il capo 10, essendo il capo 9 ascritto unicamente alcoimputato Dioni.4.

La Corte di appello si è confrontata con queste sintetiche valutazioni e ha ritenuto disuperarle, facendo discendere la provenienza delittuosa della liquidità – sulla base delladocumentazione in sequestro e in assenza di alternative versione dei fatti – da una generalericostruzione dell’intera sequenza dei flussi di denaro, secondo le ordinarie modalitàoperative degli imputati: accredito sul conto corrente intestato a Furnari dei proventi delletruffe online, primo trasferimento di tali somme a Dioni, nuovo trasferimento in favore diBova, che poi avrebbe provveduto a girarle nuovamente a Furnari e Dioni con causali fittizie.Lungi dal mettere in luce carenze motivazionali o aporie della sentenza assolutoria diprimo grado tali da giustificarne l’integrale riforma, le considerazioni della Corte di appello,nel confutare gli argomenti alla base della pronuncia liberatoria, si muovono su un piano disicura plausibilità, privo però di quella cogente forza logica che si richiede, come accennato,per l’overturning sfavorevole.Il primo motivo è, quindi, fondato e si impone l’annullamento, in parte qua, dellasentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto richiamatial precedente paragrafo

2.5. Analogamente, il secondo motivo coglie nel segno laddove si duole del caratteretautologico del revirement operato dai giudici di appello per quanto attiene al capo 11(motivato unicamente richiamando la già maturata prescrizione, p. 14, senza il minimoaccenno alle doglianze in tema di affermazione di responsabilità).Tuttavia, non può che operare, anche in questa sede, il consolidato principio di dirittoper cui il giudice ha, comunque, l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di nonpunibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., anche qualora – come nel caso di specie, peril difetto di motivazione – la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullitàprocessuale assoluta e insanabile che non presupponga specifici accertamenti e valutazionifattuali (Sez.

U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01; Sez.

U, n. 1021 del28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01; Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep.2023, Raciti, Rv. 284300-01; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv.262761-01).La prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilitàprocessuale, dell’annullamento con rinvio diretto a superare la suddetta lacunamotivazionale, dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire; né, per ildelitto in questione, sussistono interessi civili a una nuova disamina nel merito.Occorre, dunque, disporre, per quanto attiene al capo 11, l’annullamento senza rinviodella sentenza di appello, in ragione dell’intervenuta estinzione del reato per intervenutaprescrizione.6.

In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblicoministero, infine, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primogrado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto diimpugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo gradoe siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del04/02/2020, C., Rv. 279425-02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 25/03/2019, P., Rv.276318-01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050-01.

Hapuntualizzato, condivisibilmente, Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997-01, chenon sussiste un automatico obbligo del giudice di appello di procedere alla riassunzionedella prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, tra l’altro, la decisività delleprove, eventualmente indicate dall’appellante, e la necessità della loro rinnovazione mirata,nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria).Correttamente la Corte territoriale non ha proceduto ad una nuova audizionedell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotto le operazioni di perquisizione presso gliallora indagati: non è, infatti, in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale l’esito concretodell’attività di indagine, ma solo le conclusioni in diritto che sono state fatte discendere dallavicenda storica, pressoché concordemente ricostruita in entrambi i gradi di giudizio.L’ultimo motivo risulta, dunque, manifestamente infondato.7.

In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, per quanto attiene alcapo 10, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, che, nel procedere adun nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati, e, per quanto attiene al capo 11,senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 11 perchè il reato è estintoper prescrizione.Annulla la sentenza impugnata in relazione al capo 10 con rinvio per nuovo giudizio sul capoad altra Sezione della Corte di appello di Genova.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
025 della Corte di appello di Genovavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];lette le richieste del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha conclusochiedendo l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Genova, per quanto qui rileva, inparziale riforma della pronuncia emessa in data 13 luglio 2022 dal Tribunale di Savona,accogliendo l’appello del Pubblico Ministero, ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cuiall’art. 648-bis cod. pen. e ha dichiarato non doversi procedere per intervenuta prescrizionein relazione al reato di cui all’art. 512-bis cod. pen., a lui rispettivamente ascritti ai capi 10 e2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore,formulando tre motivi di impugnazione, che qui si riassumono nei termini di cui all’art. 173disp. att. cod. proc. pen.2.1. Violazione dell’art. 648-bis cod. pen. e contraddittorietà della motivazione, inidoneaa superare il percorso argomentativo con cui il Tribunale era pervenuto a una pronunciaassolutoria in relazione ai capi 9 e 10. La Corte territoriale non solo non si confronterebbecon le considerazioni del primo giudice in tema di partecipazione degli imputati alle truffe(reati presupposto del contestato riciclaggio) e di mancanza di prova certa della provenienzadelittuosa del denaro, ma anzi, da un lato, ribadirebbe espressamente la sussistenza di unsodalizio che ha perpetrato numerose truffe online, individuando anche i ruoli dei varipartecipi (incluso [OSCURATO:PERSONA], organizzatore e autore dei trasferimenti), e, dall’altro, affermerebbeapoditticamente l’origine delittuosa delle somme di cui all’imputazione.2.2. Violazione dell’art. 512-bis cod. pen. e carenza di motivazione, in ordine alribaltamento dell’assoluzione per il capo 11, per il quale è stata dichiarata la prescrizione,trascurando che non poteva ritenersi la fittizietà dell’intestazione dei conti correnti, utilizzatidai titolari anche per finalità personali.2.3. Violazione dell’art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., non essendo stata rinnovatal’istruttoria, nonostante l’assoluzione di primo grado si basava soprattutto sull’esametestimoniale di uno degli operanti.3. Si è proceduto con trattazione scritta, ai sensi dell’art. 611, comma 1, cod. proc. pen.Le note di trattazione trasmesse il 21 aprile 2026 dal difensore del ricorrente, nonrisultano tempestive, avuto riguardo al termine di cinque giorni prima dell’udienza odiernaprevisto dall’art. 611, comma 1, cod. proc. pen. Tale tardività di produzione esime il Collegiodall’esame del loro contenuto.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato, per quanto attiene alla insussistenza di motivazione rafforzatadedotta con il primo e il secondo motivo, nei termini di seguito illustrati, ed è inammissibilenel resto.2. In linea generale, la motivazione rafforzata della decisione di appello, richiesta nelcaso di riforma della sentenza assolutoria di primo grado, consiste nella compiutaindicazione delle ragioni per cui una determinata prova assume una valenza dimostrativacompletamente diversa rispetto a quella ritenuta dal giudice di primo grado, nonché in unapparato giustificativo che dia conto degli specifici passaggi logici relativi alla disamina degliistituti di diritto sostanziale o processuale, in modo da conferire alla decisione una forzapersuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio e di conferire alladecisione la maggiore solidità possibile. «La motivazione rinforzata presuppone ed impone,innanzitutto, una cautela decisionale, cioè un’attenzione valutativa e una prudenzadeliberativa per così dire maggiorate nella disamina di quel dato istituto di diritto sostanzialeo processuale, ovvero per quel determinato aspetto della vicenda giuridica. Fare riferimentoa una “motivazione rafforzata” significa attendersi un apparato giustificativo nel quale sianoesposte quelle tappe non eludibili del percorso che il giudice è tenuto a compiere nell’attivitàdi giudizio» (così, Sez. 6, n. 22086 del 04/06/2021, Iaccarino, non mass.; cfr. anche Sez. U,n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231679-01; Sez. 2, n. 33544 del 30/05/2023, G., nonmassimata; Sez. 6, n. 51898 del 11/07/2019, P., Rv. 278056; Sez. 5, n. 54300 del14/09/2017, Banchero, Rv. 272082-01).3. Nel caso di specie, il Tribunale, in ordine al contestato riciclaggio, reputa non provatoche [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ricevuto da Furnari euro 2.732 in contanti, provento di truffa (non meglioidentificata) e da Dioni altri euro 11.000 circa di origine comunque illecita.In ogni caso, oltre al mancato accertamento della provenienza delittuosa di tali somme,poi versate su carte PostePay con successiva ulteriore movimentazione finanziaria,potrebbe comunque sospettarsi un concorso di [OSCURATO:PERSONA] nei suddetti reati presupposto, quale«coordinatore delle azioni».È opportuno osservare, in ogni caso, come l’affermazione di responsabilità pronunciatain secondo grado riguardi solo il capo 10, essendo il capo 9 ascritto unicamente alcoimputato Dioni.4. La Corte di appello si è confrontata con queste sintetiche valutazioni e ha ritenuto disuperarle, facendo discendere la provenienza delittuosa della liquidità – sulla base delladocumentazione in sequestro e in assenza di alternative versione dei fatti – da una generalericostruzione dell’intera sequenza dei flussi di denaro, secondo le ordinarie modalitàoperative degli imputati: accredito sul conto corrente intestato a Furnari dei proventi delletruffe online, primo trasferimento di tali somme a Dioni, nuovo trasferimento in favore diBova, che poi avrebbe provveduto a girarle nuovamente a Furnari e Dioni con causali fittizie.Lungi dal mettere in luce carenze motivazionali o aporie della sentenza assolutoria diprimo grado tali da giustificarne l’integrale riforma, le considerazioni della Corte di appello,nel confutare gli argomenti alla base della pronuncia liberatoria, si muovono su un piano disicura plausibilità, privo però di quella cogente forza logica che si richiede, come accennato,per l’overturning sfavorevole.Il primo motivo è, quindi, fondato e si impone l’annullamento, in parte qua, dellasentenza impugnata, con rinvio per nuovo esame, nel rispetto dei principi di diritto richiamatial precedente paragrafo 2.5. Analogamente, il secondo motivo coglie nel segno laddove si duole del caratteretautologico del revirement operato dai giudici di appello per quanto attiene al capo 11(motivato unicamente richiamando la già maturata prescrizione, p. 14, senza il minimoaccenno alle doglianze in tema di affermazione di responsabilità).Tuttavia, non può che operare, anche in questa sede, il consolidato principio di dirittoper cui il giudice ha, comunque, l’obbligo di immediata declaratoria delle cause di nonpunibilità previste dall’art. 129 cod. proc. pen., anche qualora – come nel caso di specie, peril difetto di motivazione – la causa estintiva del reato ricorra contestualmente con una nullitàprocessuale assoluta e insanabile che non presupponga specifici accertamenti e valutazionifattuali (Sez. U, n. 17179 del 27/02/2002, Conti, Rv. 221403-01; Sez. U, n. 1021 del28/11/2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511-01; Sez. 2, n. 1259 del 26/10/2022, dep.2023, Raciti, Rv. 284300-01; Sez. 2, n. 6338 del 18/12/2014, dep. 2015, Argentieri, Rv.262761-01).La prevalenza della causa di estinzione del reato deriva dalla evidente inutilitàprocessuale, dell’annullamento con rinvio diretto a superare la suddetta lacunamotivazionale, dato che in ogni caso il giudizio non potrebbe utilmente proseguire; né, per ildelitto in questione, sussistono interessi civili a una nuova disamina nel merito.Occorre, dunque, disporre, per quanto attiene al capo 11, l’annullamento senza rinviodella sentenza di appello, in ragione dell’intervenuta estinzione del reato per intervenutaprescrizione.6. In caso di impugnazione della sentenza di assoluzione da parte del pubblicoministero, infine, l’obbligo di rinnovazione dell’istruttoria dibattimentale, previsto dall’art. 603,comma 3-bis, cod. proc. pen., non riguarda tutte le prove dichiarative assunte in primogrado, ma solo quelle che, secondo le ragioni specificatamente prospettate nell’atto diimpugnazione, siano state oggetto di erronea valutazione da parte del giudice di primo gradoe siano ritenute decisive ai fini della valutazione di responsabilità (Sez. 3, n. 16444 del04/02/2020, C., Rv. 279425-02; Sez. 1, n. 12928 del 07/11/2018, dep. 25/03/2019, P., Rv.276318-01; Sez. 2, n. 5231 del 13/12/2018, dep. 2019, Prundaru, Rv. 276050-01. Hapuntualizzato, condivisibilmente, Sez. 5, n. 19730 del 16/04/2019, P., Rv. 275997-01, chenon sussiste un automatico obbligo del giudice di appello di procedere alla riassunzionedella prova dichiarativa, dovendo questi previamente verificare, tra l’altro, la decisività delleprove, eventualmente indicate dall’appellante, e la necessità della loro rinnovazione mirata,nella prospettiva della riforma in senso peggiorativo della decisione assolutoria).Correttamente la Corte territoriale non ha proceduto ad una nuova audizionedell’ufficiale di polizia giudiziaria che aveva condotto le operazioni di perquisizione presso gliallora indagati: non è, infatti, in contrasto con quanto ritenuto dal Tribunale l’esito concretodell’attività di indagine, ma solo le conclusioni in diritto che sono state fatte discendere dallavicenda storica, pressoché concordemente ricostruita in entrambi i gradi di giudizio.L’ultimo motivo risulta, dunque, manifestamente infondato.7. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata, per quanto attiene alcapo 10, con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Genova, che, nel procedere adun nuovo giudizio, terrà conto dei rilievi sopra indicati, e, per quanto attiene al capo 11,senza rinvio, essendo il reato estinto per prescrizione.Nel resto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.MAnnulla senza rinvio la sentenza impugnata in relazione al capo 11 perchè il reato è estintoper prescrizione.Annulla la sentenza impugnata in relazione al capo 10 con rinvio per nuovo giudizio sul capoad altra Sezione della Corte di appello di Genova.Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.Così è deciso, 22/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteALESSANDRO [OSCURATO:PERSONA]
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