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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 ottobre 2023

Cassazione n. 28665/2023

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17701/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO B OLOGNA n. 682/2018 depositata il 13/03/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2003, il Comune di Rimini evocava la [OSCURATO:SOCIETA]. avanti il Tribunale di Rimini, affermando di aver trasferito a controparte alcune aree, con rogito del 1° aprile 1948, dietro obbligo della società di eseguire importanti opere edificatorie sui terreni medesimi.

A fronte di un contenzioso sorto in ordine all’esecuzione del contratto, le parti pervenivano, nel 1951, ad un atto transattivo, in virtù del quale le aree non edificate sarebbero state restituite all’Amministrazione, mentre quelle edificate sarebbero state considerate definitivamente acquisite in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. stessa.

Il Comune domandava pertanto l’accertamento del suo diritto di proprietà sulle aree indicate dalla transazione, destinate fin dagli anni ’60 a verde pubblico, ancorché formalmente intestate alla convenuta, o, in via subordinata, l’acquisto delle stesse per intervenuta usucapione.

A sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA]. sollecitava il rigetto delle domande avversarie ed, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione della transazione per fatto e colpa del Comune.

Attesosi all’istruttoria del caso, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda principale del Comune ma accoglieva in parte quella subordinata di usucapione (relativamente alle particelle nn. 1230, 1235 e 1260).

Accoglieva altresì la domanda riconvenzionale, volta ad accertare la risoluzione del contratto transattivo del 1951 per colpa del Comune, negando però il risarcimento del danno per carenza di prova.

Su gravame di entrambe le parti, con sentenza n. 682 del 13 marzo 2018, la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’impugnazione principale della [OSCURATO:SOCIETA]. e quella incidentale del Comune di Rimini.

La Corte distrettuale, per un verso, disattendeva la tesi dell’appellato, giacché, una volta riconosciuta la natura non novativa della transazione e la conseguente efficacia del rogito del 1948, a seguito della risoluzione per inadempimento dell’accordo transattivo, sarebbe stato insussistente il diritto di proprietà in capo al Comune.

Per altro verso, ribadiva lacarenza di prova in ordine al danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte dell’inadempimento di controparte.

Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi.

Si è costituito il Comune di Rimini per resistere al ricorso avversario e proporre ricorso incidentale, affidato anch’esso a quattro motivi.

In prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c.

La requisitoria scritta del P.G. ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso principale 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente principale lamenta l’errata considerazione giuridica dei fatti materiali quali atti di possesso, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato, ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione, circostanze - quali l’adibizione delle aree a parco pubblico ed a parcheggio, curandone la manutenzione tramite terzi incaricati – anche astrattamente inidonee ad esercitare il possesso, ossia un potere di fatto, nei confronti della proprietaria [OSCURATO:SOCIETA].

D’altronde, tali attività avrebbero costituito l’adempimento di un obbligo assunto dal Comune con la transazionedel 1951. 2) Mediante la seconda doglianza, la ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 1158, 1165, 2944 e 2937 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.

La sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare l’avvenuta riscossione, da parte dell’Ente, dell’imposta ICI regolarmente corrisposta da [OSCURATO:SOCIETA]. sulle aree oggetto della statuizione di usucapione, il che avrebbe avuto valore di riconoscimento della proprietà della società, con conseguente interruzione della prescrizione acquisitiva ex art. 2944 c.c., o comunque rinuncia implicita a farne valere gli effetti, ai sensi dell’art. 2937 c.c. 3) Il terzo motivo è volto a contestare che la mera illecita occupazione possa essere utilizzata per l’acquisto della proprietà, in violazione dell’art. 1 comma 1° Prot. 1 C.E.D.U, dell’art. 17 § 1, Carta dei diritti UE, in relazione all’art. 117 comma 1 Cost. con violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

La Corte d’appello avrebbe violato i principi e le norme di rango costituzionale e sovranazionale a tutela del diritto di proprietà, le quali vieterebbero che l’ente pubblico che abbia occupato illegittimamente e sine titulo il bene di un privato, utilizzandolo e destinandolo a pubblica utilità, possa maturarne l’acquisto in proprietà, in assenza di un legittimo procedimento espropriativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001. 4) La quarta lagnanza s’impernia sull’invocata violazione degli artt.1218, 1226 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché, negando il risarcimento, la Corte d’appello avrebbe mortificato il principio, per il quale, in ipotesi di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, al promittente venditore sarebbe spettato il risarcimento del danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, trattandosi di un danno in re ipsa, non necessitante di prova.

Il ricorso incidentale. 5) Attraverso il primo mezzo d’impugnazione, il Comune assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss in tema di applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione contrattuale, nonché degli artt. 1965 e 1976 c.c., riguardanti il carattere novativo della transazione stipulata dalle parti nel 1951, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c.

In particolare, i punti richiamati dalla Corte distrettuale non escluderebbero il carattere novativo dell’accordo transattivo raggiunto fra le parti. 6) Il secondo rilievo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.., in tema di applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione contrattuale, nonché degli artt. 1453 c.c. e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento all’obbligazione dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento della risoluzione della transazione.

Con esso, il Comune rileva che la Corte d’appello non avrebbe minimamente tenuto conto della risoluzione, stabilita dalle parti con riguardo al contratto del 1948, anche relativamente agli obblighi di trasferimento dei beni del demanio statale.

In proposito, l’impegno del Comune a dare inizio alle pratiche del caso avrebbe riguardato non già le aree del demanio statale, ma quelle comunali, sulle quali persistevano ancora vincoli di destinazione pubblica. 7) Mediante il terzo ed il quarto motivo, da scrutinare unitariamente, il ricorrente incidentale invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1453 e 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’azione di accertamento della proprietà delle aree non edificate, per effetto della risoluzione contrattuale dell’accordo del 1948.

La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la censura riguardante l’accertamento della proprietà in capo al Comune, ritenendola assorbita dall’accoglimento dell’impugnazione avversaria, laddove invece si sarebbe verificata una retrocessione delle aree, senza bisogno di un successivo atto di ritrasferimento, come sarebbe emerso dalla lettura dell’atto transattivo del 1951.

Si sarebbe trattato di un’azione di mero accertamento della proprietà delle aree che, avendo i caratteri della rivendica, sarebbe stata per sua natura imprescrittibile. 8) La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 10 ottobre 2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso, che è stato accettato dal Comune di Rimini, il quale, a sua volta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, in data 10 ottobre 2023, rinuncia ritualmente accettata ex adverso.

Entrambe le parti, nei rispettivi atti, hanno richiesto che la Corte si astenga dal liquidare le spese di giudizio.

Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del16 luglio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.17701/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 72, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] 3, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente e ricorrente incidentale- avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO B OLOGNA n. 682/2018 depositata il 13/03/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/10/2023 dal Presidente dr.[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel corso dell’anno 2003, il Comune di Rimini evocava la [OSCURATO:SOCIETA]. avanti il Tribunale di Rimini, affermando di aver trasferito a controparte alcune aree, con rogito del 1° aprile 1948, dietro obbligo della società di eseguire importanti opere edificatorie sui terreni medesimi. A fronte di un contenzioso sorto in ordine all’esecuzione del contratto, le parti pervenivano, nel 1951, ad un atto transattivo, in virtù del quale le aree non edificate sarebbero state restituite all’Amministrazione, mentre quelle edificate sarebbero state considerate definitivamente acquisite in capo alla [OSCURATO:SOCIETA]. stessa. Il Comune domandava pertanto l’accertamento del suo diritto di proprietà sulle aree indicate dalla transazione, destinate fin dagli anni ’60 a verde pubblico, ancorché formalmente intestate alla convenuta, o, in via subordinata, l’acquisto delle stesse per intervenuta usucapione. A sua volta, la [OSCURATO:SOCIETA]. sollecitava il rigetto delle domande avversarie ed, in via riconvenzionale, la declaratoria di risoluzione della transazione per fatto e colpa del Comune. Attesosi all’istruttoria del caso, il Tribunale di Rimini rigettava la domanda principale del Comune ma accoglieva in parte quella subordinata di usucapione (relativamente alle particelle nn. 1230, 1235 e 1260). Accoglieva altresì la domanda riconvenzionale, volta ad accertare la risoluzione del contratto transattivo del 1951 per colpa del Comune, negando però il risarcimento del danno per carenza di prova. Su gravame di entrambe le parti, con sentenza n. 682 del 13 marzo 2018, la Corte d’Appello di Bologna rigettava l’impugnazione principale della [OSCURATO:SOCIETA]. e quella incidentale del Comune di Rimini. La Corte distrettuale, per un verso, disattendeva la tesi dell’appellato, giacché, una volta riconosciuta la natura non novativa della transazione e la conseguente efficacia del rogito del 1948, a seguito della risoluzione per inadempimento dell’accordo transattivo, sarebbe stato insussistente il diritto di proprietà in capo al Comune. Per altro verso, ribadiva lacarenza di prova in ordine al danno subito dalla [OSCURATO:SOCIETA]., a fronte dell’inadempimento di controparte. Ricorre per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base di quattro motivi. Si è costituito il Comune di Rimini per resistere al ricorso avversario e proporre ricorso incidentale, affidato anch’esso a quattro motivi. In prossimità dell’udienza pubblica, la ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. La requisitoria scritta del P.G. ha concluso per il rigetto di entrambi i ricorsi. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso principale 1) Attraverso la prima censura, la ricorrente principale lamenta l’errata considerazione giuridica dei fatti materiali quali atti di possesso, in violazione e falsa applicazione degli artt. 1140, 1141, 1144 e 1158 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte distrettuale avrebbe erroneamente qualificato, ai fini dell’accoglimento della domanda di usucapione, circostanze - quali l’adibizione delle aree a parco pubblico ed a parcheggio, curandone la manutenzione tramite terzi incaricati – anche astrattamente inidonee ad esercitare il possesso, ossia un potere di fatto, nei confronti della proprietaria [OSCURATO:SOCIETA]. D’altronde, tali attività avrebbero costituito l’adempimento di un obbligo assunto dal Comune con la transazionedel 1951. 2) Mediante la seconda doglianza, la ricorrente principale deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 1140, 1158, 1165, 2944 e 2937 c.c., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe trascurato di considerare l’avvenuta riscossione, da parte dell’Ente, dell’imposta ICI regolarmente corrisposta da [OSCURATO:SOCIETA]. sulle aree oggetto della statuizione di usucapione, il che avrebbe avuto valore di riconoscimento della proprietà della società, con conseguente interruzione della prescrizione acquisitiva ex art. 2944 c.c., o comunque rinuncia implicita a farne valere gli effetti, ai sensi dell’art. 2937 c.c. 3) Il terzo motivo è volto a contestare che la mera illecita occupazione possa essere utilizzata per l’acquisto della proprietà, in violazione dell’art. 1 comma 1° Prot. 1 C.E.D.U, dell’art. 17 § 1, Carta dei diritti UE, in relazione all’art. 117 comma 1 Cost. con violazione e falsa applicazione dell’art. 1158 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. La Corte d’appello avrebbe violato i principi e le norme di rango costituzionale e sovranazionale a tutela del diritto di proprietà, le quali vieterebbero che l’ente pubblico che abbia occupato illegittimamente e sine titulo il bene di un privato, utilizzandolo e destinandolo a pubblica utilità, possa maturarne l’acquisto in proprietà, in assenza di un legittimo procedimento espropriativo di acquisizione sanante ex art. 42 bis D.P.R. n. 327/2001. 4) La quarta lagnanza s’impernia sull’invocata violazione degli artt.1218, 1226 e 2697 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., giacché, negando il risarcimento, la Corte d’appello avrebbe mortificato il principio, per il quale, in ipotesi di risoluzione del contratto preliminare di compravendita per inadempimento del promissario acquirente, al promittente venditore sarebbe spettato il risarcimento del danno per la sostanziale incommerciabilità del bene nella vigenza del preliminare, trattandosi di un danno in re ipsa, non necessitante di prova. Il ricorso incidentale. 5) Attraverso il primo mezzo d’impugnazione, il Comune assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 c.c. e ss in tema di applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione contrattuale, nonché degli artt. 1965 e 1976 c.c., riguardanti il carattere novativo della transazione stipulata dalle parti nel 1951, ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c. In particolare, i punti richiamati dalla Corte distrettuale non escluderebbero il carattere novativo dell’accordo transattivo raggiunto fra le parti. 6) Il secondo rilievo lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e ss. c.c.., in tema di applicazione dei criteri ermeneutici di interpretazione contrattuale, nonché degli artt. 1453 c.c. e 112 c.p.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., con riferimento all’obbligazione dedotta dalla [OSCURATO:SOCIETA]. a fondamento della risoluzione della transazione. Con esso, il Comune rileva che la Corte d’appello non avrebbe minimamente tenuto conto della risoluzione, stabilita dalle parti con riguardo al contratto del 1948, anche relativamente agli obblighi di trasferimento dei beni del demanio statale. In proposito, l’impegno del Comune a dare inizio alle pratiche del caso avrebbe riguardato non già le aree del demanio statale, ma quelle comunali, sulle quali persistevano ancora vincoli di destinazione pubblica. 7) Mediante il terzo ed il quarto motivo, da scrutinare unitariamente, il ricorrente incidentale invoca la violazione e falsa applicazione degli artt. 948, 1453 e 1362 c.c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., in relazione all’azione di accertamento della proprietà delle aree non edificate, per effetto della risoluzione contrattuale dell’accordo del 1948. La sentenza impugnata avrebbe omesso di valutare la censura riguardante l’accertamento della proprietà in capo al Comune, ritenendola assorbita dall’accoglimento dell’impugnazione avversaria, laddove invece si sarebbe verificata una retrocessione delle aree, senza bisogno di un successivo atto di ritrasferimento, come sarebbe emerso dalla lettura dell’atto transattivo del 1951. Si sarebbe trattato di un’azione di mero accertamento della proprietà delle aree che, avendo i caratteri della rivendica, sarebbe stata per sua natura imprescrittibile. 8) La Corte deve preliminarmente rilevare che, in data 10 ottobre 2023, la [OSCURATO:SOCIETA]. ha fatto pervenire un atto di rinuncia all’odierno ricorso, che è stato accettato dal Comune di Rimini, il quale, a sua volta, ha dichiarato di rinunciare al ricorso incidentale, in data 10 ottobre 2023, rinuncia ritualmente accettata ex adverso. Entrambe le parti, nei rispettivi atti, hanno richiesto che la Corte si astenga dal liquidare le spese di giudizio. Pertanto, s’impone la declaratoria di estinzione del giudizio, senza statuizione sulle spese, dando atto che la presente decisione deve adottarsi con ordinanza (Sez. 2 n. 14922 del16 luglio
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