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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 33708/2022

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la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27817 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro / Comune di Forio, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Mechelli in [OSCURATO:PERSONA] n. 38/A; -controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 621/23/2020, depositata in data 20 gennaio 2020.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l'appello proposto nei confronti del Comune di Forio e dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 6912/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di inammissibilità del ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo a titolo di TARI, per l'annualità 2017, la somma di euro 72.720,06 comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica; -il Comune di Forio resiste con controricorso; rimane intimata l'Agenzia delle entrate- riscossione;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/92, del combinato disposto degli artt. 32 e 61 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR superato l'eccezione della contribuente, già sollevata in primo grado, relativa alla tardiva costituzione in giudizio e altrettanto tardivo deposito di documentazione da parte del Comune impositore, unicamente sul rilievo che detta produzione documentale era stata reiterata in sede di gravame come consentito dall'art. 58 cit., ancorché, come eccepito dalla contribuente nelle memorie integrative ritualmente depositate ex art. 23 del d.lgs. n. 546/92, la costituzione del Comune fosse avvenuta (il 12.11.2019) tardivamente anche in grado di appello con conseguente tardività della reiterata produzione effettuata in tale sede ben oltre il termine di venti giorni (scadente il 5.11.2019) prima della pubblica udienza di trattazione (fissata per il 26.11.2019) di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/92, applicabile anche al giudizio di impugnazione in forza dell'art. 61 del medesimo decreto legislativo; - il motivo è infondato; -questa Corte ha affermato che «in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma I, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado» (Cass. Civ. n. 24906/2018; Cass., sez. 5, n. 22759 del 2021); - la produzione di documenti in appello va, infatti, esercitata, stante il richiamo operato dall'art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, avendo tale termine, anche in assenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione dello scopo che persegue e della funzione che adempie (Cass., sez. 5, 30/01/2007, n. 1915; Cass., sez. 5, 16/11/2012, n. 20109; Cass., sez. 5, 15/01/2014, n. 655; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661; Cass., sez.5, n. 24895 del 2020); -nel processo tributario, che si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ..

Piuttosto, l'art. 25 citato dispone che «I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo» e le parti possono soltanto ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio, ma non la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza.

Pertanto, al ricorrente non può farsi carico neppure della mancata produzione della copia degli atti e documenti contenuti nel fascicolo di merito della controparte, essendo il meccanismo istituzionale di "acquisizione" connotato da una regola particolare.Si è precisato, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 369 comma 3 c.p.c., allora, che nel processo tributario non è applicabile "il principio enunciato da queste Sezioni Unite 7161/2010 e 28547/2008, con le quali s'era affermato che se il documento risulti prodotto nelle fasi di merito dalla controparte, è necessario che il ricorrente.. .cautelativamente ...produca in copia il documento stesso...", per l'ipotesi che la controparte non si costituisca nel giudizio di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o producendolo senza il documento.

Pertanto, nel ricorso avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti, avvinti ai sensi dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992, comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 369, secondo comma n. 4 c.p.c..

Neppure è tenuta la parte ricorrente, per la medesima ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte.

Questa Corte ha, al riguardo, affermato il principio secondo cui il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. (o, nel processo tributario, dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992); tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta — anche se le modalità della produzione non corrispondono a quelle previste dalla legge — la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass., sez. 5, 15/10/2010, n. 21309; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661; Cass., sez. 5, 30/11/2016, n. 24398; Cass., sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30537; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429; Cass., sez. 6-5, 25/06/2018, n. 16652; Cass. sez. 5 n. 24895 del 2020). -nella specie, la CTR ha fatto buon governo dei suddetti principi, affermando che " la inutilizzabilità della documentazione prodotta in primo grado risulta[va] superata dalla riproduzione della medesima documentazione in grado di appello, produzione legittima alla luce dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 che addirittura consente la produzione di documenti nuovi nel giudizio di secondo grado del processo tributario"; invero, la documentazione depositata tardivamente dall'ente impositore all'udienza di trattazione nel giudizio di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, era entrata automaticamente nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione) e ben poteva essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione; -con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per avere la CTR disatteso - sulla base di documentazione inutilizzabile in quanto depositata tardivamente dall'ente impositore in giudizio - il motivo di gravame relativo alla assunta carenza di motivazione della cartella di pagamento in questione e alla mancata allegazione e/o notifica degli atti prodromici.

In particolare, ad avviso della ricorrente, la indicazione erronea nella cartella della data di notifica e del numero identificativo dell'atto presupposto nonché il diverso importo riportato in cartella rispetto a quello dell'avviso a monte, neppure notificato, avrebbero comportato la nullità della cartella per vizio di motivazione stante la mancata indicazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria; -il motivo è inammissibile, mirando, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez.

U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019); - premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. 11466/2011).

Si è ribadito che la cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente (Cass.21177/2014; Cass. sez. 5 n. 6679 del 2017), nella specie, la CTR ha ritenuto di superare l'eccezione di difetto motivazionale della cartella per erronea indicazione in essa della data di notifica e del numero identificativo dell'atto presupposto (facendo riferimento ad un "avviso n. 8858/2017 notificato il 9.5.2017" in luogo che all'atto presupposto contraddistinto dall'ente impositore dal n. 139) nonché per assunta diversità tra l'importo della cartella e quello dell'avviso precedente, affermando - con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità - che "dagli atti prodotti non si rileva[vano] discrasie tali da non consentire al contribuente di comprendere le ragioni del provvedimento impositivo.

Infatti risulta[va] in maniera inequivocabile che la cartella notificata in data 14 novembre 2018 e impugnata fa[ceva] riferimento al tributo locale TARI per l'annualità 2017 per un importo complessivo di euro 72.720,06.

Parimenti risulta[va] notificato allo stesso contribuente in data 10 luglio 2017 un avviso di accertamento della TARI per l'anno 2017 dell'importo complessivo di euro 77.326,00....

In merito alla notifica di questo atto ... è intervenuta l'attestazione della polizia municipale sulla data effettiva di avvenuta notifica dell'atto.

Il fatto che la cartella face[sse] riferimento a un sollecito di pagamento recante diverso numero e data di notifica nulla incide[va] sulla validità sostanziale dell'atto chiaramente diretto a recuperare il tributo TARI dovuto per l'anno 2017 e per il quale era stato emesso regolare avviso di pagamento non impugnato dalla società contribuente'. .Per quanto riguardava le contestazioni sulla differenza tra l'importo della cartella e quello dell'avviso precedente visto che quello della cartella era minore, nessun danno sarebbe stato arrecato alla ricorrente che, non avendo pagato l'avviso per la TARI 2017 era perfettamente consapevole che sarebbe arrivata la cartella esattorialeff.

Al riguardo il giudice di appello dopo avere accertato - in base alla documentazione prodotta dall'ente impositivo e ritenuta correttamente utilizzabile come osservato da questo Collegio nel rigettare il primo motivo di ricorso- la notifica alla contribuente, in data 10 luglio 2017, dell'avviso TARI (non impugnato) per l'anno 2017 dell'importo complessivo di euro 77.326,00 - ha ritenuto, in conformità ai richiamati principi, che l'erronea indicazione nella cartella del numero identificativo e della data di notifica dell'atto presupposto non incidessero sulla validità sostanziale della stessa, non trattandosi di discrasie tali da non consentire al contribuente di comprendere le ragioni del provvedimento impositivo.

Peraltro, anche la differenza tra l'importo della cartella e quello dell'avviso precedente, era irrilevante essendo minore quello della cartella.

La sentenza impugnata contiene, pertanto, la verifica da parte del giudice di appello - insindacabile in questa sede- in ordine all'effettiva possibilità per il contribuente di comprendere il fondamento del tributo richiesto. - in conclusione, il ricorso va rigettato; - nei rapporti tra la società ricorrente e il Comune di Fori° le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate- riscossione rimasta intimata; PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- riscossione che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.11572002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA Sul ricorso iscritto al numero 27817 del ruolo generale dell'anno 2020, proposto [OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura speciale su foglio separato allegato al ricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di posta elettronica (PEC) [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - Contro / Comune di Forio, in persona del sindaco p.t., rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al controricorso, dall'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Mechelli in [OSCURATO:PERSONA] n. 38/A; -controricorrente- Nonché Agenzia delle entrate- riscossione, in persona del Presidente pro tempore -intimata- per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania n. 621/23/2020, depositata in data 20 gennaio 2020. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2022 dal Relatore [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] di Nocera. [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA] s.r.[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, propone ricorso, affidato a due motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la [OSCURATO:PERSONA] della Campania aveva rigettato l'appello proposto nei confronti del Comune di Forio e dell'Agenzia delle entrate- riscossione avverso la sentenza n. 6912/22/2019 della [OSCURATO:PERSONA] di Napoli di inammissibilità del ricorso della contribuente avverso la cartella di pagamento con la quale era stata iscritta a ruolo a titolo di TARI, per l'annualità 2017, la somma di euro 72.720,06 comprensiva di oneri di riscossione e diritti di notifica; -il Comune di Forio resiste con controricorso; rimane intimata l'Agenzia delle entrate- riscossione;-sulla proposta avanzata dal relatore ai sensi del novellato art. 380 bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; [OSCURATO:PERSONA] -con il primo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 23 e 54 del d.lgs. n. 546/92, del combinato disposto degli artt. 32 e 61 del d.lgs. n. 546/92, nonché dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 per avere la CTR superato l'eccezione della contribuente, già sollevata in primo grado, relativa alla tardiva costituzione in giudizio e altrettanto tardivo deposito di documentazione da parte del Comune impositore, unicamente sul rilievo che detta produzione documentale era stata reiterata in sede di gravame come consentito dall'art. 58 cit., ancorché, come eccepito dalla contribuente nelle memorie integrative ritualmente depositate ex art. 23 del d.lgs. n. 546/92, la costituzione del Comune fosse avvenuta (il 12.11.2019) tardivamente anche in grado di appello con conseguente tardività della reiterata produzione effettuata in tale sede ben oltre il termine di venti giorni (scadente il 5.11.2019) prima della pubblica udienza di trattazione (fissata per il 26.11.2019) di cui all'art. 32 del d.lgs. n. 546/92, applicabile anche al giudizio di impugnazione in forza dell'art. 61 del medesimo decreto legislativo; - il motivo è infondato; -questa Corte ha affermato che «in tema di contenzioso tributario, il giudice d'appello può fondare la propria decisione sui documenti tardivamente prodotti in primo grado, purché acquisiti al fascicolo processuale in quanto tempestivamente e ritualmente prodotti in sede di gravame entro il termine perentorio di cui al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma I, di venti giorni liberi prima dell'udienza, applicabile in secondo grado stante il richiamo, operato dall'art. 61 del citato decreto, alle norme relative al giudizio di primo grado» (Cass. Civ. n. 24906/2018; Cass., sez. 5, n. 22759 del 2021); - la produzione di documenti in appello va, infatti, esercitata, stante il richiamo operato dall'art. 61 del d.lgs. n. 546 del 1992 alle norme relative al giudizio di primo grado, entro il termine previsto dall'art. 32, comma 1, dello stesso decreto, ossia fino a venti giorni liberi prima dell'udienza, con l'osservanza delle formalità di cui all'art. 24, comma 1, avendo tale termine, anche in assenza di espressa previsione di legge, natura perentoria, in ragione dello scopo che persegue e della funzione che adempie (Cass., sez. 5, 30/01/2007, n. 1915; Cass., sez. 5, 16/11/2012, n. 20109; Cass., sez. 5, 15/01/2014, n. 655; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661; Cass., sez.5, n. 24895 del 2020); -nel processo tributario, che si distingue dal processo civile ordinario di cognizione, i fascicoli di parte sono inseriti in modo definitivo nel fascicolo di ufficio, ai sensi dell'art. 25, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, sino alla sentenza passata in giudicato e, quindi, le parti non hanno facoltà, come nel giudizio civile, di ritirare i rispettivi fascicoli di parte in sede di precisazione delle conclusioni, ai sensi degli artt. 168 e 169 cod. proc. civ.. Piuttosto, l'art. 25 citato dispone che «I fascicoli di parte restano acquisiti al fascicolo d'ufficio e sono ad esse restituiti al termine del processo» e le parti possono soltanto ottenere copia autentica degli atti e dei documenti contenuti nei fascicoli di parte e d'ufficio, ma non la restituzione dei fascicoli in originale, se non dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Pertanto, al ricorrente non può farsi carico neppure della mancata produzione della copia degli atti e documenti contenuti nel fascicolo di merito della controparte, essendo il meccanismo istituzionale di "acquisizione" connotato da una regola particolare.Si è precisato, ai fini dell'applicazione del disposto dell'art. 369 comma 3 c.p.c., allora, che nel processo tributario non è applicabile "il principio enunciato da queste Sezioni Unite 7161/2010 e 28547/2008, con le quali s'era affermato che se il documento risulti prodotto nelle fasi di merito dalla controparte, è necessario che il ricorrente.. .cautelativamente ...produca in copia il documento stesso...", per l'ipotesi che la controparte non si costituisca nel giudizio di legittimità o si costituisca senza produrre il fascicolo o producendolo senza il documento. Pertanto, nel ricorso avverso le sentenze delle commissioni tributarie, la indisponibilità dei fascicoli delle parti, avvinti ai sensi dell'art. 25 comma 2 del d.lgs. 546 del 1992, comporta la conseguenza che la parte ricorrente non è onerata della produzione del proprio fascicolo, contenuto nel fascicolo d'ufficio di cui abbia domandato la trasmissione alla Corte di cassazione ai sensi dell'art. 369, secondo comma n. 4 c.p.c.. Neppure è tenuta la parte ricorrente, per la medesima ragione, alla produzione di copia degli atti e dei documenti su cui il ricorso si fonda e che siano in ipotesi contenuti nel fascicolo della controparte. Questa Corte ha, al riguardo, affermato il principio secondo cui il documento irritualmente prodotto in primo grado può essere nuovamente prodotto in secondo grado nel rispetto delle forme previste dall'art. 87 disp. att. cod. proc. civ. (o, nel processo tributario, dell'art. 32 del d.lgs. n. 546 del 1992); tuttavia, ove il documento sia inserito nel fascicolo di parte di primo grado e questo sia depositato all'atto della costituzione unitamente al fascicolo di secondo grado, si deve ritenere raggiunta — anche se le modalità della produzione non corrispondono a quelle previste dalla legge — la finalità di mettere il documento a disposizione della controparte, in modo da consentirle l'esercizio del diritto di difesa, onde l'inosservanza delle modalità di produzione documentale deve ritenersi sanata (Cass., sez. 5, 15/10/2010, n. 21309; Cass., sez. 5, 24/02/2015, n. 3661; Cass., sez. 5, 30/11/2016, n. 24398; Cass., sez. 6-5, 19/12/2017, n. 30537; Cass., sez. 5, 7/03/2018, n. 5429; Cass., sez. 6-5, 25/06/2018, n. 16652; Cass. sez. 5 n. 24895 del 2020). -nella specie, la CTR ha fatto buon governo dei suddetti principi, affermando che " la inutilizzabilità della documentazione prodotta in primo grado risulta[va] superata dalla riproduzione della medesima documentazione in grado di appello, produzione legittima alla luce dell'art. 58, comma 2, del d.lgs. n. 546/92 che addirittura consente la produzione di documenti nuovi nel giudizio di secondo grado del processo tributario"; invero, la documentazione depositata tardivamente dall'ente impositore all'udienza di trattazione nel giudizio di primo grado, proprio in ragione di quanto previsto dall'art. 25 del d.lgs. n. 546 del 1992, era entrata automaticamente nel procedimento di appello (con il deposito del fascicolo di primo grado in sede di gravame al momento della costituzione) e ben poteva essere utilizzata dai giudici di appello ai fini della decisione; -con il secondo motivo di ricorso si denuncia, in relazione all'art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 7 della legge n. 212/2000 per avere la CTR disatteso - sulla base di documentazione inutilizzabile in quanto depositata tardivamente dall'ente impositore in giudizio - il motivo di gravame relativo alla assunta carenza di motivazione della cartella di pagamento in questione e alla mancata allegazione e/o notifica degli atti prodromici. In particolare, ad avviso della ricorrente, la indicazione erronea nella cartella della data di notifica e del numero identificativo dell'atto presupposto nonché il diverso importo riportato in cartella rispetto a quello dell'avviso a monte, neppure notificato, avrebbero comportato la nullità della cartella per vizio di motivazione stante la mancata indicazione degli elementi essenziali della pretesa tributaria; -il motivo è inammissibile, mirando, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019); - premesso che secondo il consolidato orientamento di questa Corte, per la validità del ruolo e della cartella esattoriale, non è indispensabile l'indicazione degli estremi identificativi o della data di notifica dell'accertamento precedentemente emesso nei confronti del contribuente ed al quale la riscossione faccia riferimento, essendo, al contrario, sufficiente l'indicazione di circostanze univoche ai fini dell'individuazione di quell'atto, così che resti soddisfatta l'esigenza del contribuente di controllare la legittimità della procedura di riscossione promossa nei suoi confronti (Cass. 11466/2011). Si è ribadito che la cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente (Cass.21177/2014; Cass. sez. 5 n. 6679 del 2017), nella specie, la CTR ha ritenuto di superare l'eccezione di difetto motivazionale della cartella per erronea indicazione in essa della data di notifica e del numero identificativo dell'atto presupposto (facendo riferimento ad un "avviso n. 8858/2017 notificato il 9.5.2017" in luogo che all'atto presupposto contraddistinto dall'ente impositore dal n. 139) nonché per assunta diversità tra l'importo della cartella e quello dell'avviso precedente, affermando - con un apprezzamento di fatto non sindacabile in sede di legittimità - che "dagli atti prodotti non si rileva[vano] discrasie tali da non consentire al contribuente di comprendere le ragioni del provvedimento impositivo. Infatti risulta[va] in maniera inequivocabile che la cartella notificata in data 14 novembre 2018 e impugnata fa[ceva] riferimento al tributo locale TARI per l'annualità 2017 per un importo complessivo di euro 72.720,06. Parimenti risulta[va] notificato allo stesso contribuente in data 10 luglio 2017 un avviso di accertamento della TARI per l'anno 2017 dell'importo complessivo di euro 77.326,00.... In merito alla notifica di questo atto ... è intervenuta l'attestazione della polizia municipale sulla data effettiva di avvenuta notifica dell'atto. Il fatto che la cartella face[sse] riferimento a un sollecito di pagamento recante diverso numero e data di notifica nulla incide[va] sulla validità sostanziale dell'atto chiaramente diretto a recuperare il tributo TARI dovuto per l'anno 2017 e per il quale era stato emesso regolare avviso di pagamento non impugnato dalla società contribuente'. .Per quanto riguardava le contestazioni sulla differenza tra l'importo della cartella e quello dell'avviso precedente visto che quello della cartella era minore, nessun danno sarebbe stato arrecato alla ricorrente che, non avendo pagato l'avviso per la TARI 2017 era perfettamente consapevole che sarebbe arrivata la cartella esattorialeff. Al riguardo il giudice di appello dopo avere accertato - in base alla documentazione prodotta dall'ente impositivo e ritenuta correttamente utilizzabile come osservato da questo Collegio nel rigettare il primo motivo di ricorso- la notifica alla contribuente, in data 10 luglio 2017, dell'avviso TARI (non impugnato) per l'anno 2017 dell'importo complessivo di euro 77.326,00 - ha ritenuto, in conformità ai richiamati principi, che l'erronea indicazione nella cartella del numero identificativo e della data di notifica dell'atto presupposto non incidessero sulla validità sostanziale della stessa, non trattandosi di discrasie tali da non consentire al contribuente di comprendere le ragioni del provvedimento impositivo. Peraltro, anche la differenza tra l'importo della cartella e quello dell'avviso precedente, era irrilevante essendo minore quello della cartella. La sentenza impugnata contiene, pertanto, la verifica da parte del giudice di appello - insindacabile in questa sede- in ordine all'effettiva possibilità per il contribuente di comprendere il fondamento del tributo richiesto. - in conclusione, il ricorso va rigettato; - nei rapporti tra la società ricorrente e il Comune di Fori° le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo; nulla sulle spese nei confronti dell'Agenzia delle entrate- riscossione rimasta intimata; PQM La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate- riscossione che liquida in euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito. Dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1 quater D.P.R. n.11572002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ric
Sentenza Cassazione n. 33708/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris