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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 29109/2025

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ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 723 4 / 20 21 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA],con sede legale in Londra, Inghilterra, rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeNicholas [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale notarile apostillata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Aurora n. 43; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è ex lege domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 17234/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZOn. 643/2020, depositata in data 15 / 1 2 /20 20 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 settembre2025; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”), soggetto senza scopo di lucro residente fiscalmente nel [OSCURATO:PERSONA] percepì, nei periodi d’imposta 2006, 2007, 200 8, 2009, 2010 e 2011 dividendi in qualità di azionista di alcune società di diritto italiano.

Tali dividendi furono assoggettati ad una ritenuta (che variava dal 15% al 12,5%) superiore a quella applicata ad un ente non commerciale o ad una fondazione residenti in Italia, per i quali nei periodi d’imposta considerati vigeva un’esenzione nella misura del 95%dell’ammontare complessivo, con conseguente abbassamento dell’aliquota effettiva all’1,65%(cioè il 33% della quota del 5% non esente).

La contribuentenon residente, allora, presentò istanza di rimborso con la quale chiese la restituzione del maggiore importo versato a titolodi ritenuta pari ad euro 699.342,83oltre interessi , in ragione dell’errata applicazione dell’aliquota sui dividendi “italiani”.

Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pescara.

Si costituì l’Ufficio, eccependo la decadenza dal diritto al rimborso a causa della tardività della relativa istanza.

La C.T.P. rigettò l’eccezione di decadenza e respinse, nel merito, il ricorso della contribuente.

La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente e nel contraddittorio con l’Ufficio, confermò - con la sentenza indicata in epigrafe – la pronunciadi primo grado. r.g. n. 17234/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c.

Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] di diritto inglese, odierna ricorrente, detiene partecipazioni azionarie in società di capitali di diritto italiano.

Essa sostiene di avere diritto al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di ritenute sui dividendi percepiti dalle società al cui capitale partecipa rispetto a quelle che, nelle sue stesse condizioni, avrebbe versato una fondazione di diritto italiano.

Nel reclamare tale diritto, la ricorrente pone alcune questioni di rilevanza nomofilattica.

La prima è relativa alla portata del principio di non discriminazione di cui agli artt. 49, 63 e 65 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che impone alle legislazioni degli Stati membri di non discriminare il trattamento fiscale dei soggetti non residenti rispetto ai soggetti “analoghi” residenti, e se detto principio è gerarchicamente prevalente, nel sistema delle fonti, rispetto ad una convenzione bilaterale vigente tra [OSCURATO:PERSONA] e Italia che preveda una tassazione dei dividendi distribuiti al soggetto non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] le aliquote applicate al Trust nel caso di specie.

Se si dovesse ritenere prevalente il principio di non discriminazione di diretta promanazione eurounitaria, il problema che si pone è quale sia l’oggetto dell’onere della prova in capo al soggetto non residente che pretenda di godere dello stesso trattamento fiscale del soggetto residente, e cioè se esso debba dimostrare unicamente la sua “sovrapponibilità funzionale” rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis, e dunque, nel nostro caso, la analogia dell’attività economica esercitata rispetto a quella esercitata o esercitabile da una r.g. n. 17234/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fondazione di diritto italiano, o se debba anche, ed in quale misura ed in che modo, dimostrare la sua “sovrapponibilità strutturale” rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis, intesa come analogia di forma organizzativa.

La seconda questione riguarda l’esistenza di limiti al principio di non discriminazione, e cioè, in relazione alla fattispecie di causa, se, ai fini dell’applicazione dello stesso trattamento fiscale di cui godrebbe, coeteris paribus, la fondazione di diritto italiano, rileva che il Trust ricorrente sia, in Inghilterra, soggetto passivo d’imposta. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente pone la questione sul perché il giudice di appello abbia affermato che l ’ esenzione da imposte in Inghilterra (esenzione peraltro contestata dal Trust) lo renderebbe di per sé non equiparabile alla fondazione di diritto italiano, che invece in Italia è soggetto passivo d’imposta (seppure con aliquote ridotte).

La terza questione, posta dalla ricorrente in via di residualità logica, riguarda la qualificabilità del Trust come “ente non commerciale” ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, vigente ratione temporis, e dell’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito imponibile gli utili percepiti (dividendi) nella misura del 95% del loro ammontare.

La rilevanza nomofilattica e la novità delle questioni poste col ricorso comportano la necessità che la causa sia discussa e decisa in pubblica udienza, con il suo conseguente rinvio, in questa sede, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ronunciato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritt o a l n. 1 723 4 / 20 21 R.G. propost o da : [OSCURATO:PERSONA],con sede legale in Londra, Inghilterra, rappresentato da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro temporeNicholas [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale notarile apostillata in calce al ricorso, dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Roma, alla via Aurora n. 43; –ricorrente – contro Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma è ex lege domiciliata alla via dei Portoghesi n. 12; [OSCURATO:PERSONA] r.g. n. 17234/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Avverso la sentenza della C O [OSCURATO:PERSONA]’ABRUZZOn. 643/2020, depositata in data 15 / 1 2 /20 20 ; Udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nella camera di consiglio del 23 settembre2025; Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] (d’ora in poi, anche “la contribuente”), soggetto senza scopo di lucro residente fiscalmente nel [OSCURATO:PERSONA] percepì, nei periodi d’imposta 2006, 2007, 200 8, 2009, 2010 e 2011 dividendi in qualità di azionista di alcune società di diritto italiano. Tali dividendi furono assoggettati ad una ritenuta (che variava dal 15% al 12,5%) superiore a quella applicata ad un ente non commerciale o ad una fondazione residenti in Italia, per i quali nei periodi d’imposta considerati vigeva un’esenzione nella misura del 95%dell’ammontare complessivo, con conseguente abbassamento dell’aliquota effettiva all’1,65%(cioè il 33% della quota del 5% non esente). La contribuentenon residente, allora, presentò istanza di rimborso con la quale chiese la restituzione del maggiore importo versato a titolodi ritenuta pari ad euro 699.342,83oltre interessi , in ragione dell’errata applicazione dell’aliquota sui dividendi “italiani”. Formatosi il silenzio rifiuto, la contribuente propose ricorso dinanzi alla C.T.P. di Pescara. Si costituì l’Ufficio, eccependo la decadenza dal diritto al rimborso a causa della tardività della relativa istanza. La C.T.P. rigettò l’eccezione di decadenza e respinse, nel merito, il ricorso della contribuente. La C.T.R. territoriale, su appello della contribuente e nel contraddittorio con l’Ufficio, confermò - con la sentenza indicata in epigrafe – la pronunciadi primo grado. r.g. n. 17234/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] la sentenza di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico, complesso motivo. L’Agenzia delle Entrate ha resistitocon controricorso. La contribuente ha depositato memoria ex art. 380 bis.1. c.p.c. Considerato che: [OSCURATO:PERSONA] di diritto inglese, odierna ricorrente, detiene partecipazioni azionarie in società di capitali di diritto italiano. Essa sostiene di avere diritto al rimborso delle maggiori somme versate a titolo di ritenute sui dividendi percepiti dalle società al cui capitale partecipa rispetto a quelle che, nelle sue stesse condizioni, avrebbe versato una fondazione di diritto italiano. Nel reclamare tale diritto, la ricorrente pone alcune questioni di rilevanza nomofilattica. La prima è relativa alla portata del principio di non discriminazione di cui agli artt. 49, 63 e 65 del TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione europea), che impone alle legislazioni degli Stati membri di non discriminare il trattamento fiscale dei soggetti non residenti rispetto ai soggetti “analoghi” residenti, e se detto principio è gerarchicamente prevalente, nel sistema delle fonti, rispetto ad una convenzione bilaterale vigente tra [OSCURATO:PERSONA] e Italia che preveda una tassazione dei dividendi distribuiti al soggetto non [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] le aliquote applicate al Trust nel caso di specie. Se si dovesse ritenere prevalente il principio di non discriminazione di diretta promanazione eurounitaria, il problema che si pone è quale sia l’oggetto dell’onere della prova in capo al soggetto non residente che pretenda di godere dello stesso trattamento fiscale del soggetto residente, e cioè se esso debba dimostrare unicamente la sua “sovrapponibilità funzionale” rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis, e dunque, nel nostro caso, la analogia dell’attività economica esercitata rispetto a quella esercitata o esercitabile da una r.g. n. 17234/2021a.c.2 3 /9/2025 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] fondazione di diritto italiano, o se debba anche, ed in quale misura ed in che modo, dimostrare la sua “sovrapponibilità strutturale” rispetto al soggetto assunto quale tertium comparationis, intesa come analogia di forma organizzativa. La seconda questione riguarda l’esistenza di limiti al principio di non discriminazione, e cioè, in relazione alla fattispecie di causa, se, ai fini dell’applicazione dello stesso trattamento fiscale di cui godrebbe, coeteris paribus, la fondazione di diritto italiano, rileva che il Trust ricorrente sia, in Inghilterra, soggetto passivo d’imposta. [OSCURATO:PERSONA] ricorrente pone la questione sul perché il giudice di appello abbia affermato che l ’ esenzione da imposte in Inghilterra (esenzione peraltro contestata dal Trust) lo renderebbe di per sé non equiparabile alla fondazione di diritto italiano, che invece in Italia è soggetto passivo d’imposta (seppure con aliquote ridotte). La terza questione, posta dalla ricorrente in via di residualità logica, riguarda la qualificabilità del Trust come “ente non commerciale” ai sensi del combinato disposto dell’art. 4, comma 1, lett. q), del d.lgs. n. 344 del 2003, vigente ratione temporis, e dell’art. 73, comma 1, lett. c) del TUIR, che esclude dalla formazione del reddito imponibile gli utili percepiti (dividendi) nella misura del 95% del loro ammontare. La rilevanza nomofilattica e la novità delle questioni poste col ricorso comportano la necessità che la causa sia discussa e decisa in pubblica udienza, con il suo conseguente rinvio, in questa sede, a
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